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stessa data . I suddetti termini valgono anche quando il procedimento è avviato, perché non
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            già iniziato o sospeso in attesa del giudicato penale.
                  Parte della dottrina, coerentemente  con l’intento legislativo di superare, salvo casi

            espressamente previsti, la pregiudiziale penale, ritiene che in caso di sospensione facoltativa in

            attesa delle risultanze penali, non è comunque preclusa una riattivazione anteriore al giudicato

            penale, qualora gli elementi raccolti fino a quel momento in sede di istruttoria penale, siano
            idonei a supportare in modo adeguato l’azione disciplinare . Sotto tale ottica, appare altresì
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            confermato  il  necessario  procedimento  disciplinare  di  stato  a  seguito  di  applicazione  della

            sospensione dall’impiego.


            3.3.1. Il problema del dies a quo

                  La disciplina dei termini di instaurazione e conclusione del procedimento di stato varia a

            seconda della specie dello stesso.
                  Nel caso di procedimento a  seguito di  giudizio  penale, come già detto, l’instaurazione

            deve avvenire,  ai sensi dell’art. 1392, co. 1,  entro  novanta  giorni dalla data in cui

            l’Amministrazione ha  conoscenza  piena e integrale della sentenza o del decreto penale

            irrevocabili che lo concludono ovvero del provvedimento di archiviazione (che come sappiamo

            non preclude automaticamente l’esercizio dell’azione disciplinare). L’aggettivazione  “piena e
            integrale” è da tenere in considerazione attentamente, dal momento che configura un requisito

            attinente alla conoscenza del provvedimento  giurisdizionale: non sono sufficienti stralci o

            passaggi estrapolati dalla sentenza, bensì occorre che si sia in possesso e si abbia cognizione del
            testo completo, in modo tale da avere tutti gli elementi utili e indispensabili al fine di esercitare

            una corretta azione disciplinare, che tenga conto delle risultanze penali.

                  Diverso è il regime dei termini in riferimento al procedimento per grave infrazione

            disciplinare, che si ricava dal combinato disposto degli articoli 1392 co. 2 C.O.M., 1040 co. 1,
            lett d), n. 19 e 1041, co. 1, lett s), n. 6 T.U.R.O.M.. Dall’analisi delle citate norme, si desume che

            il  procedimento  in  esame  deve  essere  instaurato  con  la  contestazione  degli  addebiti  entro

            sessanta  giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, devono

            concludersi entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto costituente infrazione.


            127   La conclusione del procedimento disciplinare di stato coincide con l’adozione del provvedimento
               sanzionatorio, non con la sua comunicazione all’interessato.
            128   Angela LIKAWETZ (Responsabile ufficio competente per i procedimenti disciplinari Comune di Verona) e
               Marco  CRESCENTINI  (Direttore area risorse umane e strumentali Comune di Verona),  La sospensione del
               procedimento connesso e le sue motivazioni, in  AZIENDITALIA  -  IL PERSONALE,  2015, 8-9, 431 (commento alla
               normativa).

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