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stessa data . I suddetti termini valgono anche quando il procedimento è avviato, perché non
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già iniziato o sospeso in attesa del giudicato penale.
Parte della dottrina, coerentemente con l’intento legislativo di superare, salvo casi
espressamente previsti, la pregiudiziale penale, ritiene che in caso di sospensione facoltativa in
attesa delle risultanze penali, non è comunque preclusa una riattivazione anteriore al giudicato
penale, qualora gli elementi raccolti fino a quel momento in sede di istruttoria penale, siano
idonei a supportare in modo adeguato l’azione disciplinare . Sotto tale ottica, appare altresì
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confermato il necessario procedimento disciplinare di stato a seguito di applicazione della
sospensione dall’impiego.
3.3.1. Il problema del dies a quo
La disciplina dei termini di instaurazione e conclusione del procedimento di stato varia a
seconda della specie dello stesso.
Nel caso di procedimento a seguito di giudizio penale, come già detto, l’instaurazione
deve avvenire, ai sensi dell’art. 1392, co. 1, entro novanta giorni dalla data in cui
l’Amministrazione ha conoscenza piena e integrale della sentenza o del decreto penale
irrevocabili che lo concludono ovvero del provvedimento di archiviazione (che come sappiamo
non preclude automaticamente l’esercizio dell’azione disciplinare). L’aggettivazione “piena e
integrale” è da tenere in considerazione attentamente, dal momento che configura un requisito
attinente alla conoscenza del provvedimento giurisdizionale: non sono sufficienti stralci o
passaggi estrapolati dalla sentenza, bensì occorre che si sia in possesso e si abbia cognizione del
testo completo, in modo tale da avere tutti gli elementi utili e indispensabili al fine di esercitare
una corretta azione disciplinare, che tenga conto delle risultanze penali.
Diverso è il regime dei termini in riferimento al procedimento per grave infrazione
disciplinare, che si ricava dal combinato disposto degli articoli 1392 co. 2 C.O.M., 1040 co. 1,
lett d), n. 19 e 1041, co. 1, lett s), n. 6 T.U.R.O.M.. Dall’analisi delle citate norme, si desume che
il procedimento in esame deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro
sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, devono
concludersi entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto costituente infrazione.
127 La conclusione del procedimento disciplinare di stato coincide con l’adozione del provvedimento
sanzionatorio, non con la sua comunicazione all’interessato.
128 Angela LIKAWETZ (Responsabile ufficio competente per i procedimenti disciplinari Comune di Verona) e
Marco CRESCENTINI (Direttore area risorse umane e strumentali Comune di Verona), La sospensione del
procedimento connesso e le sue motivazioni, in AZIENDITALIA - IL PERSONALE, 2015, 8-9, 431 (commento alla
normativa).
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