Page 147 - Quaderno 2017-11
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Perché questo possa avvenire, deve esistere il cosiddetto rapporto d’ufficio, vale a dire il

            collegamento giuridico tra il dipendente ed una componente dell’organizzazione : in virtù di
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            tale legame, detto anche di immedesimazione organica, il dipendente acquisisce la capacità di

            esercitare i poteri e le funzioni che le norme attribuiscono all’Amministrazione (o a quel suo

            particolare ufficio, inteso come partizione della persona giuridica). Esempi eloquenti sono quelli

            del conflitto a fuoco con un Carabiniere intervenuto durante la flagranza di reato e l’uso letale
            dell’arma da parte di una sentinella . La ragione per cui il legislatore ha deciso di imporre la
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            sospensione del procedimento disciplinare nel caso esaminando è quella di ‹‹garantire la massima

            terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente  coinvolta ››,  che
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            verrebbe  meno, secondo il ragionamento del legislatore, qualora l’Amministrazione stessa
            avviasse e concludesse il procedimento disciplinare senza attendere la sentenza irrevocabile,

            frutto di un vaglio (quello giudiziario) terzo e imparziale per definizione.

                  Fuori dai casi che determinano la riemersione, seppure per ragioni diverse, della
            pregiudiziale penale, l’Amministrazione avvia il procedimento disciplinare in pendenza di quello

            penale, concludendolo in tempi normalmente più rapidi   rispetto a quello penale. Di
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            conseguenza, si avverte l’esigenza di disciplinare i casi in cui la sanzione disciplinare risulti in

            contrasto con la sentenza irrevocabile conclusiva dell’iter giudiziario: tale disciplina è contenuta

            dei commi 2 e 3 dell’art.  1393 C.O.M. e introduce l’obbligo di riapertura del  procedimento
            disciplinare già concluso per adeguarlo alle risultanze del procedimento penale.

                  Nel caso disciplinato dal comma 2, la riapertura del procedimento disciplinare è effettuata

            su istanza di parte   quando il procedimento disciplinare, non  sospeso, si è concluso con
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            l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una

            sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente  non

            sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso.

                  Il comma 3 disciplina due casi diversi: nel primo la riapertura è da effettuarsi perché il

            procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con
            una sentenza irrevocabile di condanna; nel secondo caso, collocato nell’ultima parte del comma,

            vi è riapertura perché dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al

            dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per

            122   Stefano BATTINI, Il personale, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Sabino CASSESE, ed. 2012.
            123   I due esempi, citati in Vito  TENORE, op. cit.,  sono tratti dalla relazione illustrativa allo schema di decreto
               legislativo del febbraio 2016, recante disposizione integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2016
               n. 7 e n. 8.
            124   Testo della relazione illustrativa di cui alla nota precedente.
            125   La norma di riferimento è l’art. 1392 C.O.M..
            126   Da proporsi entro il termine decadenziale di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale.

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