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Perché questo possa avvenire, deve esistere il cosiddetto rapporto d’ufficio, vale a dire il
collegamento giuridico tra il dipendente ed una componente dell’organizzazione : in virtù di
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tale legame, detto anche di immedesimazione organica, il dipendente acquisisce la capacità di
esercitare i poteri e le funzioni che le norme attribuiscono all’Amministrazione (o a quel suo
particolare ufficio, inteso come partizione della persona giuridica). Esempi eloquenti sono quelli
del conflitto a fuoco con un Carabiniere intervenuto durante la flagranza di reato e l’uso letale
dell’arma da parte di una sentinella . La ragione per cui il legislatore ha deciso di imporre la
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sospensione del procedimento disciplinare nel caso esaminando è quella di ‹‹garantire la massima
terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta ››, che
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verrebbe meno, secondo il ragionamento del legislatore, qualora l’Amministrazione stessa
avviasse e concludesse il procedimento disciplinare senza attendere la sentenza irrevocabile,
frutto di un vaglio (quello giudiziario) terzo e imparziale per definizione.
Fuori dai casi che determinano la riemersione, seppure per ragioni diverse, della
pregiudiziale penale, l’Amministrazione avvia il procedimento disciplinare in pendenza di quello
penale, concludendolo in tempi normalmente più rapidi rispetto a quello penale. Di
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conseguenza, si avverte l’esigenza di disciplinare i casi in cui la sanzione disciplinare risulti in
contrasto con la sentenza irrevocabile conclusiva dell’iter giudiziario: tale disciplina è contenuta
dei commi 2 e 3 dell’art. 1393 C.O.M. e introduce l’obbligo di riapertura del procedimento
disciplinare già concluso per adeguarlo alle risultanze del procedimento penale.
Nel caso disciplinato dal comma 2, la riapertura del procedimento disciplinare è effettuata
su istanza di parte quando il procedimento disciplinare, non sospeso, si è concluso con
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l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una
sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non
sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso.
Il comma 3 disciplina due casi diversi: nel primo la riapertura è da effettuarsi perché il
procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con
una sentenza irrevocabile di condanna; nel secondo caso, collocato nell’ultima parte del comma,
vi è riapertura perché dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per
122 Stefano BATTINI, Il personale, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Sabino CASSESE, ed. 2012.
123 I due esempi, citati in Vito TENORE, op. cit., sono tratti dalla relazione illustrativa allo schema di decreto
legislativo del febbraio 2016, recante disposizione integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2016
n. 7 e n. 8.
124 Testo della relazione illustrativa di cui alla nota precedente.
125 La norma di riferimento è l’art. 1392 C.O.M..
126 Da proporsi entro il termine decadenziale di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale.
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