Page 142 - Quaderno 2017-11
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La sospensione del procedimento disciplinare, in sostanza, era la regola e non erano
ammesse eccezioni.
Qualora il procedimento fosse stato iniziato, il momento in cui andava (in forza della
legge) sospeso coincideva con l’esercizio dell’azione penale attraverso la formulazione
dell’imputazione (nelle forme ordinarie): l’imputazione viene comunicata all’Amministrazione di
appartenenza del soggetto, qualora il suo status di pubblico dipendente sia noto all’organo
inquirente, sulla base del combinato disposto degli articoli 129 disp. att. c.p.p. e 133, comma 1-
bis disp. att. c.p.p. .
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Non si poteva, e non si può tuttora, leggere l’art. 1393 C.O.M. senza tener conto dell’art.
1392, avente a che fare con i termini del procedimento disciplinare di stato. Tale norma vigente
fino all’agosto del 2015 aveva avuto comunque il merito, nell’ottica della codificazione militare,
di riunire sotto un’unica disciplina trattamenti eterogenei e non armonizzati, in cui i termini di
riassunzione o inizio del procedimento disciplinare variavano a seconda della categoria di
militari e del tipo di sentenza conclusiva del procedimento penale. Essa, infatti, prevede il
termine unitario di riattivazione di novanta giorni data di conoscenza integrale della sentenza o
del decreto penale irrevocabili ovvero del provvedimento di archiviazione; il procedimento
deve comunque concludersi entro duecentosettanta giorni decorrenti dallo stesso termine.
3.2.2. L’attuale formulazione dell’art. 1393 C.O.M.
La formulazione attuale della norma in questione si deve in primo luogo alla riforma
Madia, che ha operato la prima grande modificazione, decretando in modo esplicito ed evidente
il superamento della pregiudiziale penale, attraverso l’adeguamento della disciplina a quella già
introdotta nel 2009 per il pubblico impiego privatizzato (o contrattualizzato). Il secondo
intervento, avvenuto nel 2016, ha apportato alcune correzioni al testo introdotto con la riforma
Madia, in riferimento ai termini del procedimento disciplinare di stato, per adegualo al dettame
dell’art. 1392 C.O.M..
3.2.2.1. Le novità apportate dalla legge 7 agosto 2015 , n. 124
Nel quadro di una più ampia riforma della Pubblica Amministrazione, la legge 7 agosto
2015, n. 124 (conosciuta anche come “legge Madia”, dal nome dell’allora Ministro per la
119 Diversamente, la qualità di indagato (assunta a seguito dell’iscrizione sul registro delle notizie di reato) non è
comunicata all’Amministrazione, ma solamente alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai
rispettivi avvocati. Di conseguenza, l’Amministrazione può venire a conoscenza dello status di indagato di un
suo dipendente solo in alcuni casi: quando sia stata essa stessa a denunciare il soggetto o quando è parte offesa.
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