Page 142 - Quaderno 2017-11
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La sospensione del procedimento  disciplinare, in sostanza, era la regola e non erano

            ammesse eccezioni.
                  Qualora il procedimento fosse stato iniziato, il momento  in cui andava (in forza della

            legge) sospeso coincideva con l’esercizio dell’azione penale attraverso la formulazione

            dell’imputazione (nelle forme ordinarie): l’imputazione viene comunicata all’Amministrazione di

            appartenenza  del soggetto, qualora il suo  status di pubblico dipendente  sia noto all’organo
            inquirente, sulla base del combinato disposto degli articoli 129 disp. att. c.p.p. e 133, comma 1-

            bis disp. att. c.p.p. .
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                  Non si poteva, e non si può tuttora, leggere l’art. 1393 C.O.M. senza tener conto dell’art.

            1392, avente a che fare con i termini del procedimento disciplinare di stato. Tale norma vigente
            fino all’agosto del 2015 aveva avuto comunque il merito, nell’ottica della codificazione militare,

            di riunire sotto un’unica disciplina trattamenti eterogenei e non armonizzati, in cui i termini di

            riassunzione o inizio del procedimento disciplinare variavano a seconda della categoria di
            militari e del tipo di sentenza conclusiva del procedimento penale. Essa, infatti, prevede  il

            termine unitario di riattivazione di novanta giorni data di conoscenza integrale della sentenza o

            del decreto penale irrevocabili ovvero del provvedimento di archiviazione; il procedimento

            deve comunque concludersi entro duecentosettanta giorni decorrenti dallo stesso termine.


            3.2.2. L’attuale formulazione dell’art. 1393 C.O.M.

                  La formulazione attuale della norma in questione si deve in primo  luogo alla riforma

            Madia, che ha operato la prima grande modificazione, decretando in modo esplicito ed evidente
            il superamento della pregiudiziale penale, attraverso l’adeguamento della disciplina a quella già

            introdotta nel 2009 per il pubblico impiego  privatizzato  (o contrattualizzato). Il secondo

            intervento, avvenuto nel 2016, ha apportato alcune correzioni al testo introdotto con la riforma

            Madia, in riferimento ai termini del procedimento disciplinare di stato, per adegualo al dettame
            dell’art. 1392 C.O.M..



            3.2.2.1.  Le novità apportate dalla legge 7 agosto 2015 , n. 124

                  Nel quadro di una più ampia riforma della Pubblica Amministrazione, la legge 7 agosto
            2015, n. 124 (conosciuta anche come  “legge Madia”, dal nome dell’allora Ministro per la



            119   Diversamente, la qualità di indagato (assunta a seguito dell’iscrizione sul registro delle notizie di reato) non è
               comunicata  all’Amministrazione, ma solamente alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai
               rispettivi avvocati. Di conseguenza, l’Amministrazione può venire a conoscenza dello status di indagato di un
               suo dipendente solo in alcuni casi: quando sia stata essa stessa a denunciare il soggetto o quando è parte offesa.

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