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invasivi ed efficaci rispetto a quelli messi a disposizione dell’Autorità amministrativa; gli ultimi,
infatti, consentirebbero sì di raggiungere una conoscenza del fatto rilevante sul piano
disciplinare e penale, ma non in modo completo e penetrante, come accade all’esito del
procedimento penale. Ferma restando l’efficacia della sentenza penale nel procedimento
disciplinare (art. 653 c.p.p.), il legislatore, nel tempo, ha attribuito rilevanza al giudizio
disciplinare per fatti penalmente rilevanti per i quali è pendente un procedimento penale. Tale
novità è stata apportata nel pubblico impiego in tempi diversi: il pubblico impiego privatizzato
(o “contrattualizzato”) è stato il primo ad essere toccato da tale novità, attraverso il D.Lgs.
150/2009 (conosciuto anche come “riforma Brunetta”), il quale ha inserito l’art. 55-ter al
D.Lgs. 165/2001, con la quale norma si opera finalmente il superamento della pregiudiziale
penale; solo in un secondo momento, anche l’ordinamento militare (facente del pubblico
impiego non contrattualizzato) è stato interessato da un’analoga riforma, operata dall’ art. 15,
comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dall’ art. 4, comma 1, lett. t), D. Lgs. 26
aprile 2016, n. 91 . Nelle more di un intervento legislativo che adattasse l’ordinamento militare
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al pubblico impiego contrattualizzato (tra il 2009 e il 2015), l’Autorità amministrativa militare
era soggetta alla disciplina del vecchio articolo 1393 C.O.M., di cui si dirà poi. La
giurisprudenza, soprattutto negli ultimi anni di vigenza della vecchia norma, aveva tuttavia
cercato di temperare il principio, allora assoluto, della pregiudiziale penale .
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La riforma operata dalla legge Madia e dal successivo decreto legislativo (che ha apportato
gli ultimi correttivi) ha permesso il superamento del disallineamento fra le discipline del
rapporto fra procedimento penale e disciplinare all’interno del pubblico impiego
(contrattualizzato e non).
115 Occorre, tuttavia, affermare che già prima della riforma del pubblico impiego non contrattualizzato, la
giurisprudenza, anche se non in modo costante, aveva iniziato ad assumere un atteggiamento sfavorevole nei
confronti della pregiudizialità penale. A tal proposito, Cons. St., IV sez., 15 settembre 2010, n. 6927, secondo
cui: “Non esiste alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare, stante la loro
ontologica diversità, quanto a oggetto delle valutazioni, soggetti coinvolti, natura e scopi da perseguire. In particolare, il
procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici si presenta come del tutto peculiare e autonomo rispetto al
procedimento penale, non essendo precluso all’Amministrazione, in virtù del principio di autonomia, utilizzare le risultanze
comunque acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare”.
116 T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 485: “Con riferimento ai militari l’art. 1393 del D.Lgs.
n. 66/2010 prevede che il procedimento disciplinare non possa essere promosso fino al termine di quello
penale. Tale norma deve essere, tuttavia, interpretata nel senso che l’Amministrazione è abilitata a darvi inizio
allorché la commissione del fatto e la sua qualificazione come reato siano divenuti incontrovertibili per effetto
del formarsi del giudicato, del tutto indipendentemente dalla pendenza del giudizio di rinvio”, in MASSIME
REDAZIONALI, 2014.
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