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invasivi ed efficaci rispetto a quelli messi a disposizione dell’Autorità amministrativa; gli ultimi,

            infatti, consentirebbero sì di raggiungere una conoscenza del fatto rilevante sul piano
            disciplinare  e  penale,  ma non  in  modo  completo  e  penetrante, come accade  all’esito del

            procedimento penale.  Ferma restando l’efficacia della sentenza  penale nel procedimento

            disciplinare  (art. 653 c.p.p.), il legislatore, nel tempo,  ha attribuito rilevanza al  giudizio

            disciplinare per fatti penalmente rilevanti per i quali è pendente un procedimento penale. Tale
            novità è stata apportata nel pubblico impiego in tempi diversi: il pubblico impiego privatizzato

            (o  “contrattualizzato”)  è stato il primo ad  essere  toccato da tale novità, attraverso il  D.Lgs.

            150/2009  (conosciuto  anche  come  “riforma Brunetta”),  il  quale  ha  inserito  l’art.  55-ter  al

            D.Lgs. 165/2001, con la quale norma si opera finalmente il superamento della pregiudiziale
            penale; solo in un secondo momento, anche l’ordinamento militare (facente del pubblico

            impiego non contrattualizzato) è stato interessato da un’analoga riforma, operata dall’ art. 15,

            comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dall’ art. 4, comma 1, lett. t), D. Lgs. 26
            aprile 2016, n. 91 . Nelle more di un intervento legislativo che adattasse l’ordinamento militare
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            al pubblico impiego contrattualizzato (tra il 2009 e il 2015), l’Autorità amministrativa militare

            era soggetta alla disciplina del vecchio articolo 1393 C.O.M.,  di cui si dirà poi. La

            giurisprudenza, soprattutto negli ultimi anni  di vigenza della vecchia norma, aveva tuttavia

            cercato di temperare il principio, allora assoluto, della pregiudiziale penale .
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                  La riforma operata dalla legge Madia e dal successivo decreto legislativo (che ha apportato

            gli ultimi correttivi) ha  permesso il  superamento del disallineamento fra le discipline del

            rapporto fra procedimento penale e disciplinare  all’interno del pubblico impiego
            (contrattualizzato e non).







            115   Occorre, tuttavia, affermare che già prima  della riforma del pubblico impiego  non contrattualizzato, la
               giurisprudenza, anche se non in modo costante, aveva iniziato ad assumere un atteggiamento sfavorevole nei
               confronti della pregiudizialità penale. A tal proposito, Cons. St., IV sez., 15 settembre 2010, n. 6927, secondo
               cui: “Non esiste alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare, stante la loro
               ontologica diversità, quanto a oggetto delle valutazioni, soggetti coinvolti, natura e scopi da  perseguire. In particolare, il
               procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici si presenta come del tutto peculiare e autonomo rispetto al
               procedimento penale, non essendo precluso all’Amministrazione, in virtù del principio di autonomia, utilizzare le risultanze
               comunque acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare”.
            116   T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 485: “Con riferimento ai militari l’art. 1393 del D.Lgs.
               n. 66/2010 prevede che il procedimento disciplinare non possa essere promosso fino al termine di quello
               penale. Tale norma deve essere, tuttavia, interpretata nel senso che l’Amministrazione è abilitata a darvi inizio
               allorché la commissione del fatto e la sua qualificazione come reato siano divenuti incontrovertibili per effetto
               del formarsi del giudicato, del tutto indipendentemente dalla pendenza del giudizio di rinvio”, in MASSIME
               REDAZIONALI, 2014.

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