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Tuttavia, questa scelta non appare logica in relazione alla gravità: infatti i fatti penalmente

            rilevanti indicati dal comma 7 della norma suddetta sono senza dubbio di gravità inferiore a
            quelli che interessano la sospensione ex art. 916 C.O.M. e, non potendo essere applicata la

            sospensione, non sarà necessario di conseguenza alcun procedimento disciplinare di stato che

            stabilizzi la posizione giuridica del militare.

                  La funzione del procedimento disciplinare  di cristallizzare situazioni  che sarebbero
            altrimenti caratterizzate da instabilità,  provvisorietà o incompletezza è ravvisabile ormai,

            analizzando la giurisprudenza costituzionale, non solo nell’ambito della sospensione

            dall’impiego, ma anche in riferimento alle pene accessorie che, una volta applicate dal giudice,

            determinerebbero  de iure  il venir meno  del rapporto d’impiego tra dipendente e
            Amministrazione. Fatta eccezione per pochissime pene accessorie, quali l’interdizione perpetua

            dai pubblici uffici  e l’estinzione del rapporto  d’impiego, che non necessitano di un vaglio
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            dell’Autorità amministrativa per esplicare i propri effetti, la giurisprudenza costituzionale, a
            partire dagli anni Ottanta, ha sempre guardato con evidente  sfavore a tutte quelle ipotesi  di

            destituzione automatica: in più riprese, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle

            norme che disciplinavano casi di automatismi delle misure destitutorie .
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                  Nel quadro di riferimento normativo e  giurisprudenziale attuale, è doveroso, da  parte

            dell’Amministrazione, effettuare una mediazione disciplinare degli effetti delle pene
            accessorie .  A  conferma  di ciò,  si tenga  in  considerazione  l’ultima  sentenza della  Corte
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            Costituzionale in merito a tale tema, n. 268 del 2016, che ha dichiarato ‹‹l’illegittimità costituzionale

            degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
            n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento

            disciplinare per la cessazione del servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione

            temporanea dai pubblici uffici››.


               a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento
               penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.;
               b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento
               disciplinare.
               8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all’interessato e successivamente
               notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
               9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale.
            110   Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte Cost. ha ritenuto legittima la previsione che sancisce l’effetto
               destitutorio automatico dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
            111   Da considerare: Corte Cost. n. 971 del 1988 per l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 lett a) D.P.R. 10
               gennaio 1957, n. 3, norma che disciplinava un’ipotesi di destituzione automatica; a seguire, sentenze n. 40 e n.
               158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996.
            112   La necessità di una mediazione disciplinare (da effettuarsi mediante appositi procedimento disciplinare) per gli
               effetti della rimozione è stata indicata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 363 del 1996.


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