Page 138 - Quaderno 2017-11
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Tuttavia, questa scelta non appare logica in relazione alla gravità: infatti i fatti penalmente
rilevanti indicati dal comma 7 della norma suddetta sono senza dubbio di gravità inferiore a
quelli che interessano la sospensione ex art. 916 C.O.M. e, non potendo essere applicata la
sospensione, non sarà necessario di conseguenza alcun procedimento disciplinare di stato che
stabilizzi la posizione giuridica del militare.
La funzione del procedimento disciplinare di cristallizzare situazioni che sarebbero
altrimenti caratterizzate da instabilità, provvisorietà o incompletezza è ravvisabile ormai,
analizzando la giurisprudenza costituzionale, non solo nell’ambito della sospensione
dall’impiego, ma anche in riferimento alle pene accessorie che, una volta applicate dal giudice,
determinerebbero de iure il venir meno del rapporto d’impiego tra dipendente e
Amministrazione. Fatta eccezione per pochissime pene accessorie, quali l’interdizione perpetua
dai pubblici uffici e l’estinzione del rapporto d’impiego, che non necessitano di un vaglio
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dell’Autorità amministrativa per esplicare i propri effetti, la giurisprudenza costituzionale, a
partire dagli anni Ottanta, ha sempre guardato con evidente sfavore a tutte quelle ipotesi di
destituzione automatica: in più riprese, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle
norme che disciplinavano casi di automatismi delle misure destitutorie .
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Nel quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale attuale, è doveroso, da parte
dell’Amministrazione, effettuare una mediazione disciplinare degli effetti delle pene
accessorie . A conferma di ciò, si tenga in considerazione l’ultima sentenza della Corte
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Costituzionale in merito a tale tema, n. 268 del 2016, che ha dichiarato ‹‹l’illegittimità costituzionale
degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento
disciplinare per la cessazione del servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici››.
a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento
penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento
disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all’interessato e successivamente
notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale.
110 Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte Cost. ha ritenuto legittima la previsione che sancisce l’effetto
destitutorio automatico dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
111 Da considerare: Corte Cost. n. 971 del 1988 per l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 lett a) D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, norma che disciplinava un’ipotesi di destituzione automatica; a seguire, sentenze n. 40 e n.
158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996.
112 La necessità di una mediazione disciplinare (da effettuarsi mediante appositi procedimento disciplinare) per gli
effetti della rimozione è stata indicata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 363 del 1996.
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