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Tale conclusione viene raggiunta partendo dall’assunto che occorre comunque graduare la

            sanzione disciplinare nell’ambito dell’apposito procedimento, secondo criteri di ragionevolezza,
            proporzionalità e adeguatezza. Tale graduazione, rientrante a pieno titolo della discrezionalità

            della Pubblica Amministrazione, è a maggior ragione necessaria allorquando si decida di

            applicare la massima sanzione disciplinare distato, la perdita del grado per rimozione .
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                  In ultima analisi, altro dato che consente di dimostrare la necessità dell’instaurazione del
            procedimento disciplinare sta nella natura  “cautelare”  della  misura amministrativa della

            sospensione.  Tale  provvedimento,  di  fatti,  come  affermato  e  ribadito  dalla  giurisprudenza,

            prescinde da ogni accertamento della colpevolezza del militare imputato (o sottoposto a misure

            cautelare poi revocate): la stessa, infatti, verrà accertata in sede penale. Ciò che interessa ai fini
            dell’applicazione della  sospensione  è la gravità del reato e il conseguente pregiudizio  che

            l’Amministrazione soffrirebbe dalla presenza in servizio dell’interessato.




            3.2.  Il rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare



                  Nel nostro ordinamento, non esistono interferenze di particolare rilievo fra procedimento

            disciplinare  e  gli  eventuali procedimenti civile-risarcitorio (dinnanzi all’Autorità giudiziaria
            ordinaria) e amministrativo-contabile (davanti alla Corte dei  Conti), che procedono

            normalmente in parallelo.  Diversamente, le inevitabili interferenze fra procedimento

            disciplinare e penale, due ambiti autonomi e soggetti a discipline differenti, hanno sempre
            rappresentato un tema particolarmente  delicato  e di interesse  per una corretta azione

            disciplinare. Fino a non molto tempo fa, i rapporti fra i due procedimenti erano analizzati e

            risolti  secondo il principio della cosiddetta pregiudiziale  penale: secondo  tale  principio, le

            risultanze del procedimento penale confluite nella sentenza (che potevano essere di vario tipo)
            sono da considerarsi più pregnanti e quindi in un certo qual senso prevalenti rispetto a quelle

            cui l’Autorità amministrativa addiviene nel  provvedimento conclusivo del procedimento

            disciplinare, vale a dire la sanzione disciplinare .
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                  Tale maggiore pregnanza, ancora oggi ravvisabile anche se temperata, si spiegava tenendo
            conto dei mezzi e strumenti di cui  dispone l’Autorità giudiziaria (con conseguente

            rafforzamento  della  tutela  dell’indagato o imputato), obiettivamente e  indubbiamente  più


            113   Si tratta di una sanzione disciplinare che, come afferma la giurisprudenza, è “unica e indivisibile”. Da qui, la
               necessaria graduazione e motivazione della scelta.
            114   Cons. St., V sez., ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1.

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