Page 139 - Quaderno 2017-11
P. 139
Tale conclusione viene raggiunta partendo dall’assunto che occorre comunque graduare la
sanzione disciplinare nell’ambito dell’apposito procedimento, secondo criteri di ragionevolezza,
proporzionalità e adeguatezza. Tale graduazione, rientrante a pieno titolo della discrezionalità
della Pubblica Amministrazione, è a maggior ragione necessaria allorquando si decida di
applicare la massima sanzione disciplinare distato, la perdita del grado per rimozione .
113
In ultima analisi, altro dato che consente di dimostrare la necessità dell’instaurazione del
procedimento disciplinare sta nella natura “cautelare” della misura amministrativa della
sospensione. Tale provvedimento, di fatti, come affermato e ribadito dalla giurisprudenza,
prescinde da ogni accertamento della colpevolezza del militare imputato (o sottoposto a misure
cautelare poi revocate): la stessa, infatti, verrà accertata in sede penale. Ciò che interessa ai fini
dell’applicazione della sospensione è la gravità del reato e il conseguente pregiudizio che
l’Amministrazione soffrirebbe dalla presenza in servizio dell’interessato.
3.2. Il rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare
Nel nostro ordinamento, non esistono interferenze di particolare rilievo fra procedimento
disciplinare e gli eventuali procedimenti civile-risarcitorio (dinnanzi all’Autorità giudiziaria
ordinaria) e amministrativo-contabile (davanti alla Corte dei Conti), che procedono
normalmente in parallelo. Diversamente, le inevitabili interferenze fra procedimento
disciplinare e penale, due ambiti autonomi e soggetti a discipline differenti, hanno sempre
rappresentato un tema particolarmente delicato e di interesse per una corretta azione
disciplinare. Fino a non molto tempo fa, i rapporti fra i due procedimenti erano analizzati e
risolti secondo il principio della cosiddetta pregiudiziale penale: secondo tale principio, le
risultanze del procedimento penale confluite nella sentenza (che potevano essere di vario tipo)
sono da considerarsi più pregnanti e quindi in un certo qual senso prevalenti rispetto a quelle
cui l’Autorità amministrativa addiviene nel provvedimento conclusivo del procedimento
disciplinare, vale a dire la sanzione disciplinare .
114
Tale maggiore pregnanza, ancora oggi ravvisabile anche se temperata, si spiegava tenendo
conto dei mezzi e strumenti di cui dispone l’Autorità giudiziaria (con conseguente
rafforzamento della tutela dell’indagato o imputato), obiettivamente e indubbiamente più
113 Si tratta di una sanzione disciplinare che, come afferma la giurisprudenza, è “unica e indivisibile”. Da qui, la
necessaria graduazione e motivazione della scelta.
114 Cons. St., V sez., ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1.
137

