Page 136 - Quaderno 2017-11
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CAPITOLO III
La stabilizzazione della posizione del militare
attraverso il procedimento disciplinare
3.1. La necessità dell’instaurazione del procedimento disciplinare in relazione alla
sospensione dall’impiego
È stato già posto l’accento nel Capitolo II sulla natura provvisoria e temporanea del
provvedimento della sospensione dall’impiego, essendo questa, nelle varie fattispecie sotto le
quali si presenta, una misura che mira a qualificare una situazione temporanea, suscettibile di
evoluzioni e modificazioni. Di conseguenza, viene da sé che trattasi di un provvedimento che
necessita di una cristallizzazione: quest’ultima è assicurata dal relativo procedimento
disciplinare, che deve far sì che la situazione di quiescenza in cui è entrato il sinallagma tra
militare (dipendente) e l’Amministrazione militare (la P.A.) assuma carattere di stabilità.
Dall’analisi delle fattispecie che rientrano indistintamente nel nomen iuris di “sospensione
dall’impiego”, è evidente che la necessità di stabilizzare la posizione del militare si pone
logicamente in relazione alla sospensione precauzionale. Scendendo nel dettaglio, ci si
soffermerà principalmente sulla sospensione facoltativa ex art. 916 C.O.M., vale a dire quella
per pendenza di un procedimento penale. Questo perché, nel caso di sospensione facoltativa ex
art. 917 C.O.M., cioè quella connessa a procedimento disciplinare, il legame con il
procedimento disciplinare stesso è previsto ex lege: il comma 2 della norma, infatti, prevede la
revoca a tutti gli effetti della sospensione qualora la contestazione degli addebiti non avvenga
entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la comunicazione del provvedimento di
sospensione; del resto è la natura stessa della sospensione ex art. 917 C.O.M. a far sì che sia
sottintesa e in un certo qual senso automatica l’instaurazione del procedimento disciplinare.
Diversamente, nel caso della sospensione precauzionale facoltativa connessa a
procedimento penale (art. 916 C.O.M.), questo automatismo non è scontato, non risultando da
alcuna norma in modo esplicito e immediato. Peraltro, il provvedimento in esame fa
riferimento ad un procedimento penale, che appartiene ad una sfera diversa da quella
amministrativa, nell’ambito della quale viene emanata la misura sospensiva di natura per così
dire “cautelare”. Il procedimento disciplinare, pertanto, servirà a giustificare e a legittimare la
sospensione alla luce del procedimento penale, dal quale la prima è scaturita.
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