Page 136 - Quaderno 2017-11
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CAPITOLO III

                                   La stabilizzazione della posizione del militare
                                       attraverso il procedimento disciplinare





            3.1.  La  necessità  dell’instaurazione del  procedimento  disciplinare  in  relazione  alla
                  sospensione dall’impiego



                  È stato già posto l’accento nel Capitolo II  sulla natura provvisoria e temporanea del

            provvedimento della sospensione dall’impiego, essendo questa, nelle varie fattispecie sotto le
            quali si presenta, una misura che mira a qualificare una situazione temporanea, suscettibile di

            evoluzioni e modificazioni. Di conseguenza, viene da sé che trattasi di un provvedimento che

            necessita  di una cristallizzazione:  quest’ultima  è assicurata dal relativo procedimento
            disciplinare, che deve far sì che la situazione  di quiescenza in cui  è  entrato il  sinallagma tra

            militare (dipendente) e l’Amministrazione militare (la P.A.) assuma carattere di stabilità.

                  Dall’analisi delle fattispecie che rientrano indistintamente nel nomen iuris di “sospensione

            dall’impiego”,  è  evidente  che  la  necessità  di  stabilizzare  la  posizione  del  militare  si  pone

            logicamente  in relazione alla sospensione precauzionale. Scendendo nel dettaglio, ci si
            soffermerà principalmente sulla sospensione facoltativa ex art. 916 C.O.M., vale a dire quella

            per pendenza di un procedimento penale. Questo perché, nel caso di sospensione facoltativa ex

            art. 917 C.O.M., cioè quella connessa a procedimento disciplinare, il  legame  con il
            procedimento disciplinare stesso è previsto ex lege: il comma 2 della norma, infatti, prevede la

            revoca a tutti gli effetti della sospensione qualora la contestazione degli addebiti non avvenga

            entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la comunicazione del provvedimento  di

            sospensione; del resto è la natura stessa della sospensione ex art. 917 C.O.M. a far sì che sia
            sottintesa e in un certo qual senso automatica l’instaurazione del procedimento disciplinare.

                  Diversamente, nel caso della  sospensione precauzionale facoltativa connessa a

            procedimento penale (art. 916 C.O.M.), questo automatismo non è scontato, non risultando da

            alcuna norma in  modo esplicito e immediato. Peraltro, il provvedimento in esame fa
            riferimento ad un procedimento penale, che appartiene ad una sfera diversa da quella

            amministrativa, nell’ambito della quale viene emanata la misura sospensiva di natura per così

            dire “cautelare”. Il procedimento disciplinare, pertanto, servirà a giustificare e a legittimare la

            sospensione alla luce del procedimento penale, dal quale la prima è scaturita.


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