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potere discrezionale dell’Amministrazione, potendo essere sindacata dal giudice amministrativo

            solo per manifesta illogicità e irragionevolezza. Sotto tale prospettiva, si è affermato che:
                  - la motivazione trae sostegno per relationem dalla sottoposizione del dipendente a misura

            cautelare personale  successivamente revocata,  essendo sufficiente la  permanenza in capo al

            soggetto dei gravi indizi di colpevolezza;

                  - è sufficiente il rinvio al titolo del reato se questo è relativo a fatti relativi alla sfera

                   dell’Amministrazione che discendono da funzioni esercitate in seno a quella;
                  - l’unica motivazione che si richiede  consiste nell’individuazione  del pregiudizio che

                   l’Amministrazione subirebbe dalla permanenza in servizio del  dipendente, non

                   occorrendo esporre in modo analitico gli illeciti addebitati, anche in ragione del fatto che

                   costituiscono oggetto di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria .
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                  Un indirizzo minoritario non considera  sufficiente la semplice indicazione del

            procedimento penale e del pregiudizio che verrebbe patito dall’Amministrazione. Secondo tale

            corrente, infatti, la sospensione dall’impiego facoltativa per pendenza di procedimento penale

            deve essere supportata da gravi motivazioni, avendo riguardo anche alle concrete circostanze di
            fatto e alle specifiche mansioni del militare .
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            2.4.5. Sospensione precauzionale facoltativa connessa ad un procedimento disciplinare di stato

                  La misura esaminanda è contemplata dall’art. 917 C.O.M., che così recita:  “1. La
            sospensione precauzionale  può  essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato

            instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado. 2. La sospensione

            precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio dell’azione disciplinare, ma la stessa è

            revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è
            stato comunicato il provvedimento di sospensione”.

                  Occorre preliminarmente osservare che, dal punto di vista temporale, il provvedimento

            può essere adottato in due momenti alternativi: durante lo svolgimento del procedimento
            disciplinare di stato, avviato mediante la contestazione degli addebiti e nel rispetto dei termini,

            ovvero in vista del procedimento stesso, rilevando in tal caso l’elevata probabilità che l’azione

            disciplinare di stato venga esercitata (peraltro, il legislatore prevede la revoca della sospensione

            in caso di inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio della potestà disciplinare).




            105   Cfr. Cons. St., V sez., 3 ottobre 2003, n. 5740.
            106   In sostegno di tale tesi: T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 10 giugno 1999, n. 830; T.A.R. Lazio, III sez.,
               21 febbraio 1984, n. 108.

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