Page 132 - Quaderno 2017-11
P. 132
potere discrezionale dell’Amministrazione, potendo essere sindacata dal giudice amministrativo
solo per manifesta illogicità e irragionevolezza. Sotto tale prospettiva, si è affermato che:
- la motivazione trae sostegno per relationem dalla sottoposizione del dipendente a misura
cautelare personale successivamente revocata, essendo sufficiente la permanenza in capo al
soggetto dei gravi indizi di colpevolezza;
- è sufficiente il rinvio al titolo del reato se questo è relativo a fatti relativi alla sfera
dell’Amministrazione che discendono da funzioni esercitate in seno a quella;
- l’unica motivazione che si richiede consiste nell’individuazione del pregiudizio che
l’Amministrazione subirebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, non
occorrendo esporre in modo analitico gli illeciti addebitati, anche in ragione del fatto che
costituiscono oggetto di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria .
105
Un indirizzo minoritario non considera sufficiente la semplice indicazione del
procedimento penale e del pregiudizio che verrebbe patito dall’Amministrazione. Secondo tale
corrente, infatti, la sospensione dall’impiego facoltativa per pendenza di procedimento penale
deve essere supportata da gravi motivazioni, avendo riguardo anche alle concrete circostanze di
fatto e alle specifiche mansioni del militare .
106
2.4.5. Sospensione precauzionale facoltativa connessa ad un procedimento disciplinare di stato
La misura esaminanda è contemplata dall’art. 917 C.O.M., che così recita: “1. La
sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato
instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado. 2. La sospensione
precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio dell’azione disciplinare, ma la stessa è
revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è
stato comunicato il provvedimento di sospensione”.
Occorre preliminarmente osservare che, dal punto di vista temporale, il provvedimento
può essere adottato in due momenti alternativi: durante lo svolgimento del procedimento
disciplinare di stato, avviato mediante la contestazione degli addebiti e nel rispetto dei termini,
ovvero in vista del procedimento stesso, rilevando in tal caso l’elevata probabilità che l’azione
disciplinare di stato venga esercitata (peraltro, il legislatore prevede la revoca della sospensione
in caso di inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio della potestà disciplinare).
105 Cfr. Cons. St., V sez., 3 ottobre 2003, n. 5740.
106 In sostegno di tale tesi: T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 10 giugno 1999, n. 830; T.A.R. Lazio, III sez.,
21 febbraio 1984, n. 108.
130

