Page 131 - Quaderno 2017-11
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Tale requisito verrebbe a mancare qualora la misura cautelare venisse applicata e poi
revocata nella fase delle indagini preliminari, momento del procedimento penale in cui non
esiste a carico del soggetto alcuna imputazione formale. È pertanto auspicabile un intervento
del legislatore, volto al superamento di tale disallineamento, attraverso una modifica dell’art.
915 co. 2.
2.4.4.5. Avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990
In tema di avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, un primo indirizzo
giurisprudenziale vedeva nella norma in esame un obbligo di portata generale, essendo essa
finalizzata a rendere democratica e trasparente l’attività amministrativa e consentendo di attuare
altresì il principio del contraddittorio . Avendo la sospensione precauzionale ex art. 916
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C.O.M. carattere largamente discrezionale e non rientrando nella categoria dei provvedimenti
cosiddetti unico actu perficiuntur (come lo sono gli ordini militari), essa necessita di un’attività
istruttoria, nell’ambito della quale andranno vagliate le osservazioni del militare, così da poterle
bilanciare con l’interesse dell’Amministrazione .
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Un secondo indirizzo, più recente e ormai prevalente, ritiene, invece, che l’obbligo di
comunicazione non si concilierebbe con la natura indubbiamente urgente del provvedimento di
sospensione precauzionale dall’impiego, venendo meno assieme al concetto di
contraddittorio . Tale orientamento è stato rafforzato dall’aggiunta dell’art. 21-octies l.
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241/1990, il quale prevede la non annullabilità del provvedimento per violazione di norme sul
procedimento qualora sia palese che il contenuto finale non sarebbe potuto essere diverso da
quello concretamente adottato.
È comunque preferibile, laddove non sussistano particolari ragioni di urgenza, effettuare
la comunicazione di avvio del procedimento.
2.4.4.6. Obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990
Per quanto concerne, invece, la motivazione del provvedimento in esame, la
giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’applicazione di tale misura rientri a pieno titolo nel
102 Cfr. Cons. St., IV sez., 19 gennaio 2000, n. 248.
103 Cfr. Cons: St., IV sez., n. 6349 del 2000.
104 Cfr.: Cons. St., IV sez., 4 maggio 2010, n. 2572; V sez., 28 giugno 2004, n. 4757; VI sez., 8 aprile 2003, n.
1882; IV sez., n 334 del 2001; IV sez., 2 giugno 2000, n. 3175; T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Bolzano, 9
maggio 2016, n. 163; Cons. St., IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, I sez., 22
ottobre 2015, n.911; Cons. St., IV sez., 26 novembre 2015 n. 5364.
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