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Tale requisito verrebbe a mancare qualora la  misura cautelare venisse applicata e poi

            revocata nella  fase delle indagini  preliminari,  momento del  procedimento penale in cui non
            esiste a carico del soggetto alcuna imputazione formale. È pertanto auspicabile un intervento

            del legislatore, volto al superamento di tale disallineamento, attraverso una  modifica dell’art.

            915 co. 2.


            2.4.4.5.  Avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990

                  In tema di avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, un primo indirizzo

            giurisprudenziale vedeva nella norma in esame un obbligo di portata generale, essendo essa

            finalizzata a rendere democratica e trasparente l’attività amministrativa e consentendo di attuare
            altresì il  principio del  contraddittorio . Avendo la sospensione precauzionale ex art. 916
                                                    102
            C.O.M. carattere largamente discrezionale e non rientrando nella categoria dei provvedimenti

            cosiddetti  unico actu perficiuntur  (come lo sono  gli ordini militari), essa necessita di un’attività
            istruttoria, nell’ambito della quale andranno vagliate le osservazioni del militare, così da poterle

            bilanciare con l’interesse dell’Amministrazione .
                                                           103
                  Un secondo indirizzo,  più recente e ormai prevalente, ritiene, invece, che l’obbligo di

            comunicazione non si concilierebbe con la natura indubbiamente urgente del provvedimento di

            sospensione precauzionale dall’impiego, venendo meno assieme al concetto di
            contraddittorio . Tale  orientamento è  stato rafforzato  dall’aggiunta  dell’art. 21-octies  l.
                            104
            241/1990, il quale prevede la non annullabilità del provvedimento per violazione di norme sul

            procedimento qualora sia palese che il contenuto finale non sarebbe potuto essere diverso da
            quello concretamente adottato.

                  È comunque preferibile, laddove non sussistano particolari ragioni di urgenza, effettuare

            la comunicazione di avvio del procedimento.


            2.4.4.6.  Obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990

                  Per quanto concerne,  invece, la  motivazione  del  provvedimento  in esame,  la

            giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’applicazione di tale misura rientri a pieno titolo nel





            102   Cfr. Cons. St., IV sez., 19 gennaio 2000, n. 248.
            103   Cfr. Cons: St., IV sez., n. 6349 del 2000.
            104   Cfr.: Cons. St., IV sez., 4 maggio 2010, n. 2572; V sez., 28 giugno 2004, n. 4757; VI sez., 8 aprile 2003, n.
               1882; IV sez., n 334 del 2001; IV sez., 2 giugno 2000, n. 3175; T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Bolzano, 9
               maggio 2016, n. 163; Cons. St., IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, I sez., 22
               ottobre 2015, n.911; Cons. St., IV sez., 26 novembre 2015 n. 5364.

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