Page 135 - Quaderno 2017-11
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Sulla base di quanto finora scritto, si conferma la rilevanza della sospensione dall’impiego
(generalmente considerata) sull’impiego del militare e sul rapporto di servizio che lo lega
all’Amministrazione di appartenenza. Di fatti, benché provvisoria, temporanea e bisognosa di
stabilizzazione, la misura oggetto di trattazione realizza quello stato di quiescenza di cui si è già
parlato in precedenza, che fa sì che vari aspetti del sinallagma entrino in una fase anomala (il
rapporto di servizio è modificato, seppure momentaneamente): l’impossibilità di essere inseriti
nelle aliquote di avanzamento e la parziale percezione della retribuzione sono eloquenti sotto
questo punto di vista.
egli è rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; sottoposto a procedimento
disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; se è in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a sessanta giorni.
Altra considerazione da fare riguarda l’inciso del comma 7 “salvo che le stesse non comportino la cessazione del servizio
permanente”: tale frase, letta in armonia con l’intero comma, vieta all’Amministrazione di inserire il militare
nelle aliquote di avanzamento anche laddove fosse venuta meno una delle situazioni delineate dal comma 2.
Infine, per quanto attiene allo sviluppo del procedimento penale, dispone il comma 8 dell’articolo in esame
che “Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena
non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni
ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità
di transito da un ruolo a un altro”.
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