Page 133 - Quaderno 2017-11
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In secondo luogo, l’Amministrazione che intenda sospendere il militare ex art. 917, deve,
in modo analogo a quanto accade nella sospensione facoltativa per pendenza di procedimento
penale, effettuare un giudizio prognostico circa l’eventuale irrogazione della perdita del grado
per rimozione. In questo caso, tuttavia, la perdita del grado cui fa riferimento il legislatore è
quella che consegue alla rimozione ex art. 865 C.O.M..
In terzo luogo, il procedimento disciplinare di stato deve essere del tipo di quelli avviati
per fatti di notevole gravità.
2.4.5.1. Rapporto con la sospensione ex art. 916 C.O.M.
Ai sensi dell’art. 919 C.O.M., la sospensione precauzionale ha la durata massima di 5 anni,
al termine dei quali essa deve essere revocata.
Tuttavia, il legislatore, avendo a mente l’interesse al corretto svolgimento dell’attività
dell’Amministrazione, prevede che, se allo scadere del quinquennio è ancora pendente il
procedimento penale, il militare può essere sospeso ex art. 917 C.O.M. (in alternativa può
essere sospeso il procedimento disciplinare ex art. 1393 C.O.M.). In tale evenienza, tuttavia,
l’Amministrazione deve compiere una valutazione ancora più attenta e profonda, perché, come
recita la norma, i fatti penalmente rilevanti devono essere di notevole gravità e occorre valutare
specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare.
2.4.6. Effetti della sospensione dall’impiego
In tema di effetti della sospensione dall’impiego, occorre trattare per dovere di
completezza quattro aspetti fondamentali: la revoca, la durata, l’aspetto economico e le
conseguenze sull’avanzamento.
In merito al primo aspetto, l’art. 918 C.O.M. introduce due ipotesi di revoca della
sospensione, una obbligatoria (il legislatore utilizza l’espressione “la sospensione è revocata”) e una
facoltativa. Nel dettaglio, l’ipotesi obbligatoria è disciplinata dal comma 1 della norma suddetta,
secondo cui: “La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: a) se il procedimento penale ha
termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso; b) in
ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) se, per i
medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di
stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello
sofferto a titolo di sospensione precauzionale; d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di
revisione”.
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