Page 133 - Quaderno 2017-11
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In secondo luogo, l’Amministrazione che intenda sospendere il militare ex art. 917, deve,

            in modo analogo a quanto accade nella sospensione facoltativa per pendenza di procedimento
            penale, effettuare un giudizio prognostico circa l’eventuale irrogazione della perdita del grado

            per rimozione. In questo caso, tuttavia, la perdita del grado cui fa riferimento il legislatore è

            quella che consegue alla rimozione ex art. 865 C.O.M..

                  In terzo luogo, il procedimento disciplinare di stato deve essere del tipo di quelli avviati
            per fatti di notevole gravità.



            2.4.5.1.  Rapporto con la sospensione ex art. 916 C.O.M.

                  Ai sensi dell’art. 919 C.O.M., la sospensione precauzionale ha la durata massima di 5 anni,
            al termine dei quali essa deve essere revocata.

                  Tuttavia,  il  legislatore,  avendo  a  mente  l’interesse  al  corretto  svolgimento  dell’attività

            dell’Amministrazione,  prevede che,  se allo scadere del quinquennio è ancora pendente  il
            procedimento penale, il militare può essere sospeso ex art. 917 C.O.M. (in alternativa può

            essere sospeso il procedimento disciplinare ex art. 1393 C.O.M.). In tale evenienza, tuttavia,

            l’Amministrazione deve compiere una valutazione ancora più attenta e profonda, perché, come

            recita la norma, i fatti penalmente rilevanti devono essere di notevole gravità e occorre valutare

            specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare.


            2.4.6.  Effetti della sospensione dall’impiego

                  In tema di effetti della sospensione dall’impiego, occorre trattare  per dovere di
            completezza  quattro  aspetti fondamentali: la revoca, la durata, l’aspetto economico e le

            conseguenze sull’avanzamento.

                  In  merito  al primo  aspetto,  l’art.  918  C.O.M.  introduce  due  ipotesi  di  revoca  della

            sospensione, una obbligatoria (il legislatore utilizza l’espressione “la sospensione è revocata”) e una
            facoltativa. Nel dettaglio, l’ipotesi obbligatoria è disciplinata dal comma 1 della norma suddetta,

            secondo cui: “La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: a) se il procedimento penale ha

            termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso; b) in

            ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) se, per i
            medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di

            stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello

            sofferto a titolo di  sospensione  precauzionale; d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di

            revisione”.


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