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3.2.2.2. La formulazione attualmente vigente a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. 26 aprile
2016, n. 91
Il provvedimento legislativo in esame rappresenta l’ultimo intervento del legislatore,
rappresentante il coronamento della volontà di porre in sintonia la disciplina dell’art. 1393
C.O.M. e quella dell’art. 55-ter D.Lgs. 165/2001. Stavolta, la scelta operata è quella di recepire la
disciplina del pubblico impiego privatizzato non già per relationem, bensì per esteso. L’attuale
formulazione dell’art. 1393 C.O.M. è la seguente: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto,
in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche
in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna
di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità
competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero
qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della
valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento
disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha
avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale,
ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello
svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di
adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio
del procedimento disciplinare. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo
ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto
conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza
l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente
riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per
rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione. 4.
Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o
riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza
ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla
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