Page 145 - Quaderno 2017-11
P. 145

3.2.2.2.  La formulazione attualmente vigente a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. 26 aprile

                     2016, n. 91
                  Il provvedimento legislativo in esame rappresenta l’ultimo intervento del legislatore,

            rappresentante il coronamento della volontà  di  porre in sintonia la disciplina dell’art. 1393

            C.O.M. e quella dell’art. 55-ter D.Lgs. 165/2001. Stavolta, la scelta operata è quella di recepire la

            disciplina del pubblico impiego privatizzato non già  per relationem, bensì per esteso. L’attuale
            formulazione dell’art. 1393 C.O.M. è la seguente: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto,

            in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche

            in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna

            di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni  disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità
            competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero

            qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di  elementi conoscitivi sufficienti ai fini della

            valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento
            disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha

            avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale,

            ovvero del provvedimento di archiviazione, nel  caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello

            svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di

            adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio
            del procedimento disciplinare. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una

            sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che

            riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo
            ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi

            dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto

            conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.  3. Se il procedimento disciplinare si conclude  senza

            l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente
            riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il

            procedimento disciplinare  è riaperto, altresì, se dalla sentenza  irrevocabile di condanna risulta che il fatto

            addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per

            rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione. 4.
            Nei  casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2  e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o

            riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza

            ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla





                                                           143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150