Page 146 - Quaderno 2017-11
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riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità
competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste”.
Come accennato nel paragrafo precedente, il primo problema che viene superato grazie
all’intervento del legislatore del 2016 è quello del disallineamento fra i termini (perentori)
dell’art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 e art. 1392 C.O.M.. Mentre la prima norma stabilisce che il
procedimento deve essere riaperto entro 60 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza
irrevocabile e concluso entro 180 giorni dalla riapertura (da effettuarsi mediante nuova
contestazione degli addebiti), la seconda sancisce che i termini per l’apertura e la conclusione
del procedimento sono rispettivamente di 90 e 270. L’art. 1393 C.O.M., nel recepire per
relationem il contenuto dell’art. 55-ter, in particolare il comma 4, si poneva in contrasto con l’art.
1392 C.O.M. La modifica del 2016 pone fine a questa discrasia, rimasta tale per circa un anno,
armonizzando la disciplina dei termini.
Esaurito il discorso dei termini, passiamo ad analizzare la disciplina dei rapporti fra
procedimento penale e disciplinare per ciò che attiene ai fatti oggetto di accertamento. Dal testo
della norma, si evince che l’Autorità amministrativa deve comunque avviare il procedimento
disciplinare nei casi di lieve entità e quando, a prescindere dalla gravità, dispone di elementi
istruttori idonei (quindi non parziali e lacunosi) a orientare la sua azione disciplinare.
I casi in cui, invece, riemerge la pregiudiziale penale sono quelli relativi alle infrazioni di
maggiore entità punibili con la consegna di rigore (art. 1362 C.O.M.) e con le sanzioni
disciplinari di stato (art. 1357 C.O.M.), e gli atti o comportamenti del militare nello svolgimento
delle proprie funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio. I due casi meritano di
essere adeguatamente approfonditi.
In merito alle infrazioni particolarmente gravi, si può sospendere il procedimento
disciplinare solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al
militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi
conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, vale a dire quando vi sia difficoltà di
inquadramento della fattispecie o carenza di elementi utili all’azione disciplinare.
Per quanto concerne, invece, gli atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle
proprie funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio, non è sufficiente, per
l’integrazione della fattispecie, che il reato venga commesso durante il servizio, bensì occorre un
quid pluris: è necessario che il militare operante durante il servizio e responsabile del fatto-reato
stia assolvendo le funzioni tipiche dell’Amministrazione (o dell’ufficio della stessa) da cui
dipende.
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