Page 146 - Quaderno 2017-11
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riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità

            competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste”.
                  Come accennato nel paragrafo precedente, il primo problema che viene superato grazie

            all’intervento del legislatore del 2016 è quello del disallineamento fra i termini  (perentori)

            dell’art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 e art. 1392 C.O.M.. Mentre la prima norma  stabilisce che il

            procedimento deve  essere riaperto entro 60 giorni dalla conoscenza  integrale della sentenza
            irrevocabile e concluso entro 180 giorni dalla riapertura (da  effettuarsi mediante nuova

            contestazione degli addebiti), la seconda sancisce che i termini per l’apertura e la conclusione

            del  procedimento  sono  rispettivamente  di  90  e  270.  L’art.  1393  C.O.M.,  nel recepire  per

            relationem il contenuto dell’art. 55-ter, in particolare il comma 4, si poneva in contrasto con l’art.
            1392 C.O.M. La modifica del 2016 pone fine a questa discrasia, rimasta tale per circa un anno,

            armonizzando la disciplina dei termini.

                  Esaurito il discorso  dei termini, passiamo ad analizzare la disciplina dei rapporti fra
            procedimento penale e disciplinare per ciò che attiene ai fatti oggetto di accertamento. Dal testo

            della norma, si evince che l’Autorità amministrativa deve comunque avviare il procedimento

            disciplinare nei casi di lieve entità e quando, a prescindere dalla gravità, dispone di elementi

            istruttori idonei (quindi non parziali e lacunosi) a orientare la sua azione disciplinare.

                  I casi in cui, invece, riemerge la pregiudiziale penale sono quelli relativi alle infrazioni di
            maggiore entità punibili con la consegna di rigore (art. 1362 C.O.M.)  e con le sanzioni

            disciplinari di stato (art. 1357 C.O.M.), e gli atti o comportamenti del militare nello svolgimento

            delle proprie funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio. I due casi meritano di
            essere adeguatamente approfonditi.

                  In merito alle infrazioni particolarmente gravi, si può sospendere il procedimento

            disciplinare solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al

            militare  ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi
            conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, vale a dire quando vi sia difficoltà di

            inquadramento della fattispecie o carenza di elementi utili all’azione disciplinare.

                  Per quanto concerne, invece, gli atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle

            proprie funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio,  non è sufficiente, per
            l’integrazione della fattispecie, che il reato venga commesso durante il servizio, bensì occorre un

            quid pluris: è necessario che il militare operante durante il servizio e responsabile del fatto-reato

            stia assolvendo le funzioni tipiche dell’Amministrazione (o dell’ufficio della stessa) da cui

            dipende.


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