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rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa
sanzione. In entrambi i casi, la riapertura del procedimento disciplinare avviene d’ufficio.
3.2.2.3. Analogie e differenze fra art. 1393 C.O.M. e 55-ter D.Lgs. 165/2001
Come già detto, la modifica dell’art. 1393 aveva il fine di adeguare il regime dei rapporti
fra procedimento penale e disciplinare nell’ordinamento militare a quella nel pubblico impiego
privatizzato: l’obiettivo è stato raggiunto armonizzando gli articoli 1393 C.O.M. e 55-ter D.Lgs.
165/2001. La specularità non è perfetta, dal momento che si tratta pur sempre di due ambiti
diversi, ma è possibile ravvisare alcuni punti di convergenza.
Innanzitutto, l’intera formulazione dell’art. 1393 C.O.M. ricalca in modo evidente la
struttura della norma relativa al pubblico impiego privatizzato: dalla disciplina dei casi in cui vi è
il superamento della pregiudiziale penale con relative eccezioni (comma 1), a quella della
riapertura del procedimento disciplinare nei casi di discrasia (commi 2 e 3), fino a quella dei
termini e delle modalità di riapertura. Interessante notare anche come vi sia specularità in
relazione agli istituti giuridici che, pur avendo effetti sostanziali simili, vanno sotto un nomen iuris
differente: è questo il caso del licenziamento dell’art. 55-ter, cui fa da contraltare la perdita del
grado per rimozione ovvero la cessazione della ferma o della rafferma; altra simmetria
riscontrabile è quella fra le infrazioni di maggiore gravità ex art. 55-bis, comma 1, secondo
periodo (punibili con una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione) e quelle stabilite nell’art. 1393, vale a dire quelle punite con la consegna di rigore o
con una sanzione disciplinare di stato.
Un punto di divergenza sta, invece, nella disciplina sostanziale dei termini perentori per la
riapertura e per la conclusione del procedimento disciplinare di stato.
3.3. Il rapporto fra gli articoli 1392 e 1393 C.O.M.
Grazie all’intervento legislativo dell’aprile 2016, la regolamentazione dei termini, da
considerarsi perentori, di riapertura e conclusione del procedimento disciplinare di stato a
seguito di condanna penale è identica a quella prevista dall’art. 1392 C.O.M. co. 1.
Precisamente, la riapertura dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data in cui
l’Amministrazione ha avuto conoscenza piena e integrale della sentenza irrevocabile conclusiva
dell’iter giudiziario; la conclusione, invece, dovrà avvenire entro duecentosettanta giorni dalla
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