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rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa

            sanzione. In entrambi i casi, la riapertura del procedimento disciplinare avviene d’ufficio.


            3.2.2.3.  Analogie e differenze fra art. 1393 C.O.M. e 55-ter D.Lgs. 165/2001

                  Come già detto, la modifica dell’art. 1393 aveva il fine di adeguare il regime dei rapporti

            fra procedimento penale e disciplinare nell’ordinamento militare a quella nel pubblico impiego
            privatizzato: l’obiettivo è stato raggiunto armonizzando gli articoli 1393 C.O.M. e 55-ter D.Lgs.

            165/2001. La specularità non è perfetta, dal momento che si tratta pur sempre di due ambiti

            diversi, ma è possibile ravvisare alcuni punti di convergenza.

                  Innanzitutto, l’intera formulazione dell’art. 1393 C.O.M. ricalca in modo evidente la
            struttura della norma relativa al pubblico impiego privatizzato: dalla disciplina dei casi in cui vi è

            il superamento della pregiudiziale penale con relative eccezioni (comma 1), a quella della

            riapertura del procedimento disciplinare nei casi di discrasia (commi 2 e 3), fino a quella dei
            termini e delle modalità di riapertura. Interessante notare anche come vi sia specularità in

            relazione agli istituti giuridici che, pur avendo effetti sostanziali simili, vanno sotto un nomen iuris

            differente: è questo il caso del licenziamento dell’art. 55-ter, cui fa da contraltare la perdita del

            grado per rimozione  ovvero la cessazione della ferma o della rafferma; altra simmetria

            riscontrabile è  quella fra le infrazioni di maggiore gravità ex art. 55-bis, comma 1, secondo
            periodo (punibili con una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della

            retribuzione) e quelle stabilite nell’art. 1393, vale a dire quelle punite con la consegna di rigore o

            con una sanzione disciplinare di stato.
                  Un punto di divergenza sta, invece, nella disciplina sostanziale dei termini perentori per la

            riapertura e per la conclusione del procedimento disciplinare di stato.




            3.3.  Il rapporto fra gli articoli 1392 e 1393 C.O.M.



                  Grazie all’intervento legislativo  dell’aprile 2016, la regolamentazione dei termini, da

            considerarsi  perentori,  di  riapertura  e  conclusione  del  procedimento  disciplinare  di  stato  a
            seguito di condanna penale è identica a quella prevista dall’art. 1392 C.O.M. co. 1.

                  Precisamente, la riapertura dovrà avvenire  entro  novanta  giorni  dalla data in cui

            l’Amministrazione ha avuto conoscenza piena e integrale della sentenza irrevocabile conclusiva

            dell’iter giudiziario; la conclusione, invece, dovrà avvenire entro duecentosettanta giorni dalla


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