Page 153 - Quaderno 2017-11
P. 153

valutazione, invece, i fatti oggetto di vaglio  disciplinare devono essere analizzati nella loro

            obiettività e materialità, affinché possa essere ponderata la rilevanza disciplinare della condotta
            del militare. In riferimento all’ultimo principio giova precisare che esso non introduce affatto

            l’irrilevanza  del giudicato penale nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione: la

            valutazione, ancorché discrezionale, deve comunque tener conto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., del

            giudicato penale.
                  Nel procedere all’accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti, l’Amministrazione non

            può prescindere dai principi che permeano ogni procedimento amministrativo, desumibili dalla

            legge 241\1990, e quelli che riguardano più da vicino i procedimenti disciplinari, che hanno

            carattere sanzionatorio.  Innanzitutto, occorre consentire che il soggetto incolpato possa
            difendere adeguatamente le proprie ragioni, assicurando termini congrui per produrre le proprie

            memorie o altro tipo di documentazione e l’esatta conoscenza degli addebiti per poter

            formulare adeguate controdeduzioni.
                  In secondo luogo, l’intero procedimento deve svolgersi attraverso una coerenza interna

            che faccia sì che  tra addebiti e provvedimento finale vi sia  un legame  di logica  e

            conseguenzialità, desumibile dalla motivazione. Tale requisito è strettamente connesso  al

            principio di proporzionalità, in virtù del quale deve esserci equilibrio e congruità fra sanzione

            inflitta e grado di responsabilità (nonché mancanza commessa) accertato nell’ambito del
            procedimento. In ogni caso, costante e unanime giurisprudenza afferma che le sanzioni

            disciplinari inflitte nei confronti dei pubblici ufficiali e pubblici dipendenti in generale

            costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, la quale non è sindacabile nel merito
            in sede di legittimità, salvo casi di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (fra cui

            macroscopica illogicità, ingiustizia, travisamento di fatti o mancanza di proporzionalità) . Ciò
                                                                                                     136
            significa che è l’Amministrazione a decidere, a fronte di un spettro di ipotesi, quale  sia  il

            corretto rapporto fra sanzione e fatto contestato. Emerge, quindi, l’importanza che la fase

            istruttoria assume in relazione al provvedimento finale, che si concreta eventualmente in una
            delle sanzioni previste dalla legge.



            3.4.2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale
                  La species di procedimento disciplinare di stato in esame è quella disciplinata dall’art. 1392

            commi 1 e 3 C.O.M.. Come recita la norma al primo comma, il “procedimento disciplinare di stato a



            136   Francesca MUCCI, La valutazione discrezionale della PA in sede disciplinare, in AZIENDITALIA - IL PERSONALE,
               2015, 7, 355 (commento alla normativa).

                                                           151
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158