Page 153 - Quaderno 2017-11
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valutazione, invece, i fatti oggetto di vaglio disciplinare devono essere analizzati nella loro
obiettività e materialità, affinché possa essere ponderata la rilevanza disciplinare della condotta
del militare. In riferimento all’ultimo principio giova precisare che esso non introduce affatto
l’irrilevanza del giudicato penale nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione: la
valutazione, ancorché discrezionale, deve comunque tener conto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., del
giudicato penale.
Nel procedere all’accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti, l’Amministrazione non
può prescindere dai principi che permeano ogni procedimento amministrativo, desumibili dalla
legge 241\1990, e quelli che riguardano più da vicino i procedimenti disciplinari, che hanno
carattere sanzionatorio. Innanzitutto, occorre consentire che il soggetto incolpato possa
difendere adeguatamente le proprie ragioni, assicurando termini congrui per produrre le proprie
memorie o altro tipo di documentazione e l’esatta conoscenza degli addebiti per poter
formulare adeguate controdeduzioni.
In secondo luogo, l’intero procedimento deve svolgersi attraverso una coerenza interna
che faccia sì che tra addebiti e provvedimento finale vi sia un legame di logica e
conseguenzialità, desumibile dalla motivazione. Tale requisito è strettamente connesso al
principio di proporzionalità, in virtù del quale deve esserci equilibrio e congruità fra sanzione
inflitta e grado di responsabilità (nonché mancanza commessa) accertato nell’ambito del
procedimento. In ogni caso, costante e unanime giurisprudenza afferma che le sanzioni
disciplinari inflitte nei confronti dei pubblici ufficiali e pubblici dipendenti in generale
costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, la quale non è sindacabile nel merito
in sede di legittimità, salvo casi di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (fra cui
macroscopica illogicità, ingiustizia, travisamento di fatti o mancanza di proporzionalità) . Ciò
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significa che è l’Amministrazione a decidere, a fronte di un spettro di ipotesi, quale sia il
corretto rapporto fra sanzione e fatto contestato. Emerge, quindi, l’importanza che la fase
istruttoria assume in relazione al provvedimento finale, che si concreta eventualmente in una
delle sanzioni previste dalla legge.
3.4.2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale
La species di procedimento disciplinare di stato in esame è quella disciplinata dall’art. 1392
commi 1 e 3 C.O.M.. Come recita la norma al primo comma, il “procedimento disciplinare di stato a
136 Francesca MUCCI, La valutazione discrezionale della PA in sede disciplinare, in AZIENDITALIA - IL PERSONALE,
2015, 7, 355 (commento alla normativa).
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