Page 157 - Quaderno 2017-11
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La formula “il fatto non sussiste” è, secondo la prevalente dottrina, quella più favorevole
all’imputato, dal momento che viene adottata quando l’istruttoria dibattimentale non ha
consentito di accertare l’esistenza del fatto attribuito all’imputato, dell’elemento oggettivo del
reato e, quindi, dell’azione o omissione, dell’evento ovvero del nesso di causalità. Essendoci un
difetto del fatto di natura oggettiva, in presenza di tale formula, all’Amministrazione è precluso
l’esercizio dell’azione disciplinare: di conseguenza, il fatto per cui si è avviato il procedimento
disciplinare non potrà che concludersi con la chiusura dello stesso, senza che si possa irrogare
una sanzione disciplinare di qualsivoglia tipo. Tale esito è altresì riscontrabile nel caso in cui il
fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione , ancorché tale caso vada
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sotto la formula “il fatto non costituisce reato”.
La formula di assoluzione “l’imputato non l’ha commesso” viene, invece, adottata
quando, fermo restando l’accertamento obiettivo del fatto costituente reato (che quindi
mantiene il suo carattere di antigiuridicità), viene escluso che esso sia stato commesso
dall’imputato. In tale evenienza, non essendoci alcun legame fra imputato e condotta (nonché
evento), l’Amministrazione non potrà applicare alcuna sanzione disciplinare e dovrà, quindi,
anche in questo caso, chiudere il procedimento disciplinare.
Di fronte, invece a formule del tipo “il fatto non costituisce illecito penale” o “il fatto non
costituisce reato”, ovvero “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, invece, non vi è
affatto una preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare, purché i fatti accertati in sede
penale e determinanti l’assoluzione abbiano rilevanza da un punto di vista disciplinare e siano
quindi meritevoli e suscettibili di valutazione. La non configurabilità dell’illecito penale non
esclude la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera
in una sfera diversa da quella del giudizio penale, tant’è che anche le formule assolutorie non
precludono l’ingresso all’azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento
possa essere qualificato dall’Amministrazione come illecito disciplinare .
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145 Secondo la teoria tripartita del reato, le cause di giustificazione fanno venir meno l’antigiuridicità del fatto, ancorché
questo sia tipo e colpevole. Secondo la teoria bipartita, rappresenterebbero, invece, elementi negativi del fatto
(elemento oggettivo). In virtù di quanto appena scritto, esse rendono lecito il fatto sia ai fini del diritto penale, sia ai
fini del diritto civile e amministrativo, essendo la loro disciplina trasversale agli ordinamenti vari.
146 Così Vito TENORE, Mauro FRISCIOTTI, Vittorio SCAFFA, op. cit..
In sintonia con quanto appena scritto anche Cons. St., IV sez., 27 gennaio 2015, n. 376, secondo cui:
“L’illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente
pubblico rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale; pertanto, il riconoscimento di
attenuanti o l’applicazione della prescrizione in sede penale non impediscono la sanzionabilità del fatto sotto l’aspetto disciplinare,
che può trovare preclusione soltanto nell’identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando il
proscioglimento è pieno perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”.
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