Page 157 - Quaderno 2017-11
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La formula “il fatto non sussiste” è, secondo la prevalente dottrina, quella più favorevole

            all’imputato, dal momento che viene adottata quando l’istruttoria dibattimentale non ha
            consentito di accertare l’esistenza del fatto attribuito all’imputato, dell’elemento oggettivo del

            reato e, quindi, dell’azione o omissione, dell’evento ovvero del nesso di causalità. Essendoci un

            difetto del fatto di natura oggettiva, in presenza di tale formula, all’Amministrazione è precluso

            l’esercizio dell’azione disciplinare: di conseguenza, il fatto per cui si è avviato il procedimento
            disciplinare non potrà che concludersi con la chiusura dello stesso, senza che si possa irrogare

            una sanzione disciplinare di qualsivoglia tipo. Tale esito è altresì riscontrabile nel caso in cui il

            fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione , ancorché tale caso vada
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            sotto la formula “il fatto non costituisce reato”.
                  La formula di assoluzione  “l’imputato non l’ha commesso”  viene, invece, adottata

            quando, fermo restando l’accertamento obiettivo del  fatto costituente reato  (che  quindi

            mantiene il suo carattere di antigiuridicità),  viene escluso che esso sia stato commesso
            dall’imputato. In tale evenienza, non essendoci alcun legame fra imputato e condotta (nonché

            evento), l’Amministrazione non  potrà applicare alcuna sanzione disciplinare e dovrà, quindi,

            anche in questo caso, chiudere il procedimento disciplinare.

                  Di fronte, invece a formule del tipo “il fatto non costituisce illecito penale” o “il fatto non

            costituisce reato”, ovvero  “il fatto non è  previsto  dalla legge come reato”, invece, non vi è
            affatto una preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare, purché i fatti accertati in sede

            penale e determinanti l’assoluzione abbiano rilevanza da un punto di vista disciplinare e siano

            quindi meritevoli e  suscettibili di valutazione. La non  configurabilità dell’illecito penale non
            esclude la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera

            in una sfera diversa da quella del giudizio penale, tant’è che anche le formule assolutorie non

            precludono l’ingresso all’azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento

            possa essere qualificato dall’Amministrazione come illecito disciplinare .
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            145   Secondo la teoria tripartita del reato, le cause di giustificazione fanno venir meno l’antigiuridicità del fatto, ancorché
               questo sia tipo e colpevole. Secondo la teoria bipartita, rappresenterebbero, invece, elementi negativi del fatto
               (elemento oggettivo). In virtù di quanto appena scritto, esse rendono lecito il fatto sia ai fini del diritto penale, sia ai
               fini del diritto civile e amministrativo, essendo la loro disciplina trasversale agli ordinamenti vari.
            146   Così Vito TENORE, Mauro FRISCIOTTI, Vittorio SCAFFA, op. cit..
               In  sintonia con quanto appena scritto anche Cons. St., IV sez., 27 gennaio 2015, n. 376, secondo cui:
               “L’illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente
               pubblico rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale; pertanto, il riconoscimento di
               attenuanti o l’applicazione della prescrizione in sede penale non impediscono la sanzionabilità del fatto sotto l’aspetto disciplinare,
               che può trovare preclusione soltanto nell’identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando il
               proscioglimento è pieno perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”.

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