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questo lasso di tempo l’Amministrazione potrà orientarsi e determinarsi in ordine alle modalità
di esercizio dell’azione disciplinare .
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Se il procedimento disciplinare di stato in esame è avviato per un fatto penalmente
rilevante per cui è stata disposta la sospensione precauzionale ex art. 916 o 917 C.O.M., tale
procedimento potrà essere instaurato quando l’Amministrazione sia in possesso di elementi
conoscitivi e di prova tali da consentirle di cristallizzare nell’immediato o, comunque, prima che
si formi il giudicato penale, la posizione giuridica del militare.
Ci si chiede a questo punto quali connotati debba possedere il fatto di cui
l’Amministrazione viene a conoscenza, che ha determinato la stessa a sospendere in via
precauzionale facoltativa il militare e, quindi, ad avviare il procedimento disciplinare di stato. I
reati per cui è applicabile la sospensione precauzionale ex art. 916 C.O.M. sono già stati
individuati nel Cap. II ed è evidente la loro gravità in relazione soprattutto alla qualità di militare
rivestita da chi ne è presunto autore. Essi, quindi, qualora commessi dal militare,
giustificherebbero già di per sé l’avvio di tale tipo di procedimento.
In ogni caso, nel qualificare il concetto di gravità di una mancanza disciplinare si deve
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tener conto di parametri normativi ben precisi, contenuti nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M., oltre
che oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale che nel corso del tempo ha integrato e
approfondito la disciplina legislativa.
3.4.3.1. I parametri normativi per l’individuazione della gravità
Di primaria importanza nella qualificazione e quantificazione della gravità di una
mancanza disciplinare sono i parametri normativi contenuti nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M.,
suddivisibili in due categorie: quella contenente i criteri da tenere in considerazione
nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari e quella contenente le norme attinenti ai doveri del
militare, la violazione di uno dei quali legittima l’instaurazione del procedimento disciplinare e
l’eventuale irrogazione di una sanzione.
153 Va comunque considerato che la contestazione degli addebiti mossa nell’ambito del procedimento
disciplinare di stato a seguito di giudizio penale risulta essere facilitata, dal momento che il fatto penalmente
rilevante è stato già qualificato giuridicamente dall’Autorità Giudiziaria: l’Amministrazione procedente dovrà
limitarsi a sussumere le condotte già oggetto di accertamento penale entro norme di natura disciplinare, al fine
di poterle contestare al militare. La delimitazione giuridica dei fatti disciplinarmente rilevanti in sede, invece,
di procedimento disciplinare di stato per infrazione disciplinare risulta più complessa dal momento che, a
fronte di una maggiore discrezionalità, c’è un’evidente difficoltà di creare la cornice giuridica del
disciplinarmente rilevante, dovuta anche alla minore completezza degli accertamenti esperibili in sede
disciplinare rispetto a quelli che caratterizzano il processo penale.
154 Non può che essere considerata come tale la commissione di un fatto penalmente rilevante in ambito
disciplinare.
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