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questo lasso di tempo l’Amministrazione potrà orientarsi e determinarsi in ordine alle modalità

            di esercizio dell’azione disciplinare .
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                  Se  il  procedimento  disciplinare  di  stato  in  esame  è  avviato  per  un  fatto  penalmente

            rilevante per cui è stata disposta la sospensione precauzionale ex art. 916 o 917 C.O.M., tale

            procedimento potrà essere instaurato quando l’Amministrazione  sia  in possesso di elementi

            conoscitivi e di prova tali da consentirle di cristallizzare nell’immediato o, comunque, prima che
            si formi il giudicato penale, la posizione giuridica del militare.

                  Ci si chiede a questo punto quali connotati debba possedere il fatto di cui

            l’Amministrazione viene a conoscenza, che ha  determinato la stessa a sospendere in via

            precauzionale facoltativa il militare e, quindi, ad avviare il procedimento disciplinare di stato. I
            reati per cui è applicabile la sospensione precauzionale ex art. 916 C.O.M. sono già  stati

            individuati nel Cap. II ed è evidente la loro gravità in relazione soprattutto alla qualità di militare

            rivestita da chi ne  è presunto autore. Essi, quindi, qualora commessi dal militare,
            giustificherebbero già di per sé l’avvio di tale tipo di procedimento.

                  In ogni caso, nel qualificare il concetto di gravità di una mancanza disciplinare  si deve
                                                                                                  154
            tener conto di parametri normativi ben precisi, contenuti nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M., oltre

            che  oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale che nel corso del tempo  ha integrato e

            approfondito la disciplina legislativa.


            3.4.3.1.  I parametri normativi per l’individuazione della gravità

                  Di primaria importanza nella qualificazione e quantificazione della gravità di una
            mancanza disciplinare  sono i parametri  normativi contenuti  nel C.O.M. e nel  T.U.R.O.M.,

            suddivisibili in due categorie: quella contenente i criteri da  tenere in  considerazione

            nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari e quella contenente le norme attinenti ai doveri del

            militare, la violazione di uno dei quali legittima l’instaurazione del procedimento disciplinare e
            l’eventuale irrogazione di una sanzione.




            153   Va comunque considerato che la contestazione degli addebiti mossa nell’ambito del procedimento
               disciplinare di stato a seguito di giudizio penale risulta essere facilitata, dal momento che il fatto penalmente
               rilevante è stato già qualificato giuridicamente dall’Autorità Giudiziaria: l’Amministrazione procedente dovrà
               limitarsi a sussumere le condotte già oggetto di accertamento penale entro norme di natura disciplinare, al fine
               di poterle contestare al militare. La delimitazione giuridica dei fatti disciplinarmente rilevanti in sede, invece,
               di procedimento disciplinare di stato per infrazione disciplinare risulta più complessa dal momento che, a
               fronte di una maggiore  discrezionalità, c’è un’evidente difficoltà di creare la cornice giuridica del
               disciplinarmente rilevante,  dovuta anche alla minore completezza degli accertamenti esperibili in sede
               disciplinare rispetto a quelli che caratterizzano il processo penale.
            154   Non può che essere considerata come tale la commissione di un fatto penalmente rilevante in ambito
               disciplinare.

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