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davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale

            ovvero che l’imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
            giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della

            sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

                  La  norma così  come appare oggi è  il  frutto di  una modifica  legislativa di  portata

            sostanziale, operata dalla l. 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale
            e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

            amministrazioni pubbliche”. All’origine della legge c’era il tentativo del legislatore di arginare il

            fenomeno corruttivo in seno alla Pubblica  Amministrazione, attraverso una disciplina che

            mettesse ordine ai rapporti tra procedimento penale e disciplinare . L’intervento del legislatore
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            si è mosso lungo tre direttrici fondamentali: in primo luogo è stato aggiunto un comma 1-bis,

            che ha introdotto una disciplina degli effetti sul giudizio disciplinare anche delle sentenze di

            condanna; in secondo luogo, vi è stata una parziale ma incisiva  modifica del comma  1,
            attraverso l’aggiunta della validità della formula assolutoria  “il fatto  non costituisce illecito

            penale”  (e suoi equivalenti); in  terzo luogo, il legislatore ha  toccato  anche l’art. 445 c.p.p.,

            andando ad equiparare la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, esplicante i

            suoi effetti, quindi, nel giudizio disciplinare .
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                  Per quanto concerne la sentenza di condanna, è  sufficiente affermare che l’efficacia di
            cosa giudicata di una sentenza irrevocabile di tale tipo riguarda i fatti materiali accertati o negati

            nella loro obiettività, mentre permane in capo all’organo disciplinare la potestà di sottoporre i

            medesimi fatti, ove accertati, ad un’autonoma valutazione .
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                  In riferimento, invece, alla sentenza di assoluzione , le situazioni prospettabili sono
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            diverse a seconda della formula assolutoria pronunciata dal giudice.


            141   Per una completa ed esaustiva trattazione dell’argomento, Siliva LARIZZA, Nuove norme sul rapporto tra processo
               penale e disciplinare per dipendenti pubblici”, in DIR. PEN. E PROCESSO, 2001, 10, 1202 (commento alla normativa).
            142   Tale approdo legislativo risulta oggi confermato e suffragato da costante giurisprudenza: Cons. St., V sez., 22
               maggio 2013, n. 2781; IV sez., 9 gennaio 2013, n. 80; V sez., 14 settembre 2010, n. 6674.
            143   Così Vito TENORE, Mauro FRISCIOTTI, Vittorio SCAFFA, Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare
               nelle Forze Armate e di Polizia, Roma, Laurus Robuffo, 2010, cap. III, 166.
            144   Art. 530 c.p.p.: Sentenza di assoluzione.
               1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto
               dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per
               un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
               2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la
               prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato
               commesso da persona imputabile.
               3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa
               personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di
               assoluzione a norma del comma 1.
               4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

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