Page 156 - Quaderno 2017-11
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davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale
ovvero che l’imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.
La norma così come appare oggi è il frutto di una modifica legislativa di portata
sostanziale, operata dalla l. 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale
e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche”. All’origine della legge c’era il tentativo del legislatore di arginare il
fenomeno corruttivo in seno alla Pubblica Amministrazione, attraverso una disciplina che
mettesse ordine ai rapporti tra procedimento penale e disciplinare . L’intervento del legislatore
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si è mosso lungo tre direttrici fondamentali: in primo luogo è stato aggiunto un comma 1-bis,
che ha introdotto una disciplina degli effetti sul giudizio disciplinare anche delle sentenze di
condanna; in secondo luogo, vi è stata una parziale ma incisiva modifica del comma 1,
attraverso l’aggiunta della validità della formula assolutoria “il fatto non costituisce illecito
penale” (e suoi equivalenti); in terzo luogo, il legislatore ha toccato anche l’art. 445 c.p.p.,
andando ad equiparare la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, esplicante i
suoi effetti, quindi, nel giudizio disciplinare .
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Per quanto concerne la sentenza di condanna, è sufficiente affermare che l’efficacia di
cosa giudicata di una sentenza irrevocabile di tale tipo riguarda i fatti materiali accertati o negati
nella loro obiettività, mentre permane in capo all’organo disciplinare la potestà di sottoporre i
medesimi fatti, ove accertati, ad un’autonoma valutazione .
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In riferimento, invece, alla sentenza di assoluzione , le situazioni prospettabili sono
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diverse a seconda della formula assolutoria pronunciata dal giudice.
141 Per una completa ed esaustiva trattazione dell’argomento, Siliva LARIZZA, Nuove norme sul rapporto tra processo
penale e disciplinare per dipendenti pubblici”, in DIR. PEN. E PROCESSO, 2001, 10, 1202 (commento alla normativa).
142 Tale approdo legislativo risulta oggi confermato e suffragato da costante giurisprudenza: Cons. St., V sez., 22
maggio 2013, n. 2781; IV sez., 9 gennaio 2013, n. 80; V sez., 14 settembre 2010, n. 6674.
143 Così Vito TENORE, Mauro FRISCIOTTI, Vittorio SCAFFA, Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare
nelle Forze Armate e di Polizia, Roma, Laurus Robuffo, 2010, cap. III, 166.
144 Art. 530 c.p.p.: Sentenza di assoluzione.
1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto
dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per
un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la
prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato
commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa
personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
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