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Tornando alla formulazione dell’art. 1392 C.O.M., il legislatore stabilisce al comma 3 che
il “procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni
dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti
irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Il dies a quo del procedimento in esame, tanto ai
sensi del comma 1 che del comma 3 della norma, risulta essere la data in cui l’Amministrazione
globalmente intesa ha avuto conoscenza integrale della sentenza, intendendosi con tale
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espressione l’esplicitazione una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della
pronuncia del giudice penale .
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3.4.2.1. L’esame del giudicato penale: l’art 653 c.p.p.
Caratteristica peculiare del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale è
senza dubbio la necessità che l’Amministrazione valuti ai fini disciplinari il contenuto del
provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento penale: il vaglio disciplinare del
giudicato penale è un’attività di essenziale importanza e delicatezza posta in capo
all’Amministrazione.
Il punto di riferimento normativo è l’art. 653 del Codice di Procedura Penale, rubricato
“Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare”, la cui formulazione è la seguente: “1.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
138 Art. 920 C.O.M.: Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego.
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e
continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti
del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del
Comandante generale.
4. L’ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in
soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per
tutto il tempo dell’ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.
139 Cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sent., 17 settembre 2015, n. 217, secondo cui ‹‹il dies a quo
decorrerebbe dal giorno in cui l’Amministrazione “complessivamente intesa” e non il Comando di appartenenza, è venuta a
conoscenza del fatto››.
140 Così Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 26 novembre 2015, n. 5367, aggiungendo: ‹‹Di conseguenza, non può ritenersi -
come affermato dall’appellante - che tale momento coincida con la pubblicazione della stessa, comportando detto adempimento non
la conoscenza effettiva, ma la mera conoscibilità. D’altra parte, se il legislatore avesse voluto riferire tale dies a quo al momento
della pubblicazione della decisione, lo avrebbe espressamente detto e non avrebbe utilizzato il diverso termine della “conoscenza
integrale” del provvedimento giurisdizionale. La considerazione di cui sopra priva di pregio anche l’ulteriore argomentazione
svolta con la censura in esame, secondo cui, nell’attuale contesto storico e sociale, l’esistenza di avanzate tecnologie telematiche
rende possibile all’amministrazione, utilizzando l’ordinaria diligenza, di venire a conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali
attraverso la consultazione dei siti internet dei diversi Tribunali. Va, invero, considerato che anche la diffusione sul sito internet
della pubblicazione della sentenza e, dunque, la eventuale diffusione in esso del testo integrale della decisione determinano una
situazione di conoscibilità, ma non anche di conoscenza effettiva, del testo della pronuncia giurisdizionale››.
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