Page 155 - Quaderno 2017-11
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Tornando alla formulazione dell’art. 1392 C.O.M., il legislatore stabilisce al comma 3 che

            il “procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni
            dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti

            irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Il dies a quo del procedimento in esame, tanto ai

            sensi del comma 1 che del comma 3 della norma, risulta essere la data in cui l’Amministrazione

            globalmente  intesa   ha  avuto  conoscenza  integrale  della  sentenza,  intendendosi  con tale
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            espressione l’esplicitazione una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della

            pronuncia del giudice penale .
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            3.4.2.1.  L’esame del giudicato penale: l’art 653 c.p.p.
                  Caratteristica peculiare del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale è

            senza  dubbio la necessità che l’Amministrazione valuti ai fini  disciplinari il contenuto del

            provvedimento  giurisdizionale conclusivo del  procedimento penale: il vaglio disciplinare del
            giudicato penale è un’attività  di essenziale importanza e delicatezza posta in capo

            all’Amministrazione.

                  Il punto di riferimento normativo è l’art. 653 del Codice di Procedura Penale, rubricato

            “Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare”, la cui formulazione è la seguente: “1.

            La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare



            138   Art. 920 C.O.M.: Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego.
               1.  Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e
               continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
               2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti
               del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego.
               3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta  con determinazione del
               Comandante generale.
               4. L’ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in
               soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per
               tutto il tempo dell’ulteriore durata della sospensione.
               5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
               disciplinare nei confronti del militare sospeso.
            139   Cfr.  T.A.R.  Emilia-Romagna Parma,  Sez.  I,  sent.,  17  settembre  2015,  n.  217, secondo  cui  ‹‹il  dies a  quo
               decorrerebbe dal giorno in cui l’Amministrazione “complessivamente intesa” e non il Comando di appartenenza, è venuta a
               conoscenza del fatto››.
            140   Così Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 26 novembre 2015, n. 5367, aggiungendo: ‹‹Di conseguenza, non può ritenersi -
               come affermato dall’appellante - che tale momento coincida con la pubblicazione della stessa, comportando detto adempimento non
               la conoscenza effettiva, ma la mera conoscibilità. D’altra parte, se il legislatore avesse voluto riferire tale dies a quo al momento
               della pubblicazione della decisione, lo avrebbe espressamente detto e non avrebbe utilizzato il diverso termine della “conoscenza
               integrale” del provvedimento giurisdizionale. La considerazione di cui sopra priva di pregio anche l’ulteriore argomentazione
               svolta con la censura in esame, secondo cui, nell’attuale contesto storico e sociale, l’esistenza di avanzate tecnologie telematiche
               rende possibile all’amministrazione, utilizzando l’ordinaria diligenza, di venire a conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali
               attraverso la consultazione dei siti internet dei diversi Tribunali. Va, invero, considerato che anche la diffusione sul sito internet
               della pubblicazione della sentenza e, dunque, la eventuale diffusione in esso del testo integrale della decisione determinano una
               situazione di conoscibilità, ma non anche di conoscenza effettiva, del testo della pronuncia giurisdizionale››.

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