Page 159 - Quaderno 2017-11
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- provvedimento di archiviazione per:
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• infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.);
• mancanza di una condizione di procedibilità, per la rilevata non punibilità, per
particolare tenuità del fatto, per estinzione del reato o perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.).
3.4.3. Il procedimento disciplinare di stato per grave infrazione disciplinare
La fattispecie di procedimento disciplinare di stato esaminanda è disciplinata dall’art. 1392
co. 2 , secondo cui “il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere
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instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro sessanta giorni dalla conclusione degli
accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1,
lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento”.
Differenza rilevante fra le due species di procedimento è senz’altro la disciplina dei termini: la
contestazione degli addebiti, momento iniziale dell’inchiesta formale , deve essere effettuata
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entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, devono
essere conclusi “entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente”.
Interessante notare come gli accertamenti preliminari siano a pieno titolo una fase del
procedimento disciplinare di stato e rappresentano la sede in cui l’Amministrazione raccoglie
elementi conoscitivi e formula, sulla base di questi, la contestazione degli addebiti . Tale
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cesura non è presente nel procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ove la
contestazione degli addebiti viene effettuata considerando come dies a quo la conoscenza
integrale della sentenza irrevocabile o del provvedimento di archiviazione: è evidente che in
149 Vedi Cons. St., IV sez., 27 gennaio 2015, n. 376, secondo cui: “Nel pubblico impiego, in tema di procedimento
disciplinare è legittimo dare rilevanza a fatti che siano stati oggetto di precedenti procedimenti penali, in seguito archiviati, dal
momento che il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificatamente al profilo penale il che non può
precludere un loro apprezzamento in sede disciplinare”.
150 Il quarto comma dell’articolo introduce una regola procedurale che vale per tutti i tipi di procedimento
disciplinare di stato, secondo cui “in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni
dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”. Si tratta, evidentemente, di una norma
introdotta dal legislatore per assicurare il rispetto del principio della certezza dei rapporti giuridici di diritto
pubblico, evitando che l’inerzia dell’Amministrazione procedente non faccia sì che il soggetto che subisce il
procedimento non veda definirsi in tempi ragionevoli la sua posizione giuridica e il suo rapporto con
l’Amministrazione stessa.
151 Art. 1376: Inizio del procedimento disciplinare di stato.
1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall’insieme degli atti e delle procedure necessari per
l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l’inchiesta formale, che comporta la
contestazione degli addebiti.
152 L’importanza del momento della contestazione degli addebiti (in qualsivoglia tipo di procedimento
disciplinare) sta nel fatto che essa coincide con la scelta compiuta dall’Amministrazione circa i fatti materiali
da contestare al militare in sede disciplinare, delimitando e circoscrivendo l’area in cui il militare sarà chiamato
a rispondere dell’illecito disciplinare.
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