Page 159 - Quaderno 2017-11
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- provvedimento di archiviazione  per:
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                   • infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.);
                   • mancanza di una condizione di procedibilità, per la rilevata non punibilità, per

                     particolare tenuità del fatto, per estinzione del reato o perché il fatto non è previsto

                     dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.).



            3.4.3. Il procedimento disciplinare di stato per grave infrazione disciplinare
                  La fattispecie di procedimento disciplinare di stato esaminanda è disciplinata dall’art. 1392

            co. 2 , secondo cui “il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere
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            instaurato  con  la contestazione degli addebiti all’incolpato,  entro  sessanta  giorni dalla  conclusione  degli
            accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1,

            lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento”.

                  Differenza rilevante fra le due species di procedimento è senz’altro la disciplina dei termini: la

            contestazione degli  addebiti, momento iniziale dell’inchiesta formale ,  deve essere effettuata
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            entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, devono
            essere conclusi “entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente”.

                  Interessante notare  come gli accertamenti preliminari siano a pieno titolo una fase del

            procedimento disciplinare di stato e rappresentano la sede in cui l’Amministrazione raccoglie
            elementi conoscitivi e  formula, sulla base di  questi, la contestazione degli addebiti . Tale
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            cesura non è presente nel procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ove la

            contestazione degli addebiti viene effettuata considerando come  dies a quo  la conoscenza

            integrale della sentenza irrevocabile o del provvedimento di archiviazione: è evidente che in

            149   Vedi Cons. St.,  IV  sez., 27 gennaio 2015, n. 376,  secondo cui:  “Nel pubblico impiego, in tema di procedimento
               disciplinare è legittimo dare rilevanza a fatti che siano stati oggetto di precedenti procedimenti penali, in seguito archiviati, dal
               momento che il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificatamente al profilo penale il che non può
               precludere un loro apprezzamento in sede disciplinare”.
            150   Il quarto comma dell’articolo introduce una  regola procedurale che vale per  tutti i tipi  di procedimento
               disciplinare di stato, secondo cui  “in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni
               dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”. Si tratta, evidentemente, di una norma
               introdotta dal legislatore per assicurare il rispetto del principio della certezza dei rapporti giuridici di diritto
               pubblico, evitando che l’inerzia dell’Amministrazione procedente non faccia sì che il soggetto che subisce il
               procedimento non veda definirsi in tempi ragionevoli la sua posizione giuridica e il suo rapporto con
               l’Amministrazione stessa.
            151   Art. 1376: Inizio del procedimento disciplinare di stato.
               1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall’insieme degli atti e delle  procedure necessari per
               l’irrogazione di una  sanzione disciplinare di  stato, inizia con l’inchiesta formale, che comporta la
               contestazione degli addebiti.
            152   L’importanza del momento della contestazione degli addebiti (in qualsivoglia tipo di procedimento
               disciplinare) sta nel fatto che essa coincide con la scelta compiuta dall’Amministrazione circa i fatti materiali
               da contestare al militare in sede disciplinare, delimitando e circoscrivendo l’area in cui il militare sarà chiamato
               a rispondere dell’illecito disciplinare.

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