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seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi
dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90
giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale
irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Si evince che tale fattispecie di
procedimento assume rilievo allorquando l’Amministrazione abbia atteso gli sviluppi e le
conclusioni del procedimento penale avviato per gli stessi fatti, senza avviare in sua pendenza
un procedimento disciplinare (altrimenti si ricadrebbe nelle ipotesi di riapertura ex art. 1393
C.O.M.); ipotesi questa possibile solo nel caso in cui l’Amministrazione, per fatti di particolare
gravità punibili con consegna di rigore o (come interessa in tale frangente) con una sanzione
disciplinare di stato, non sia in possesso di elementi conoscitivi utili ai fini dell’esercizio
dell’azione disciplinare o ci siano difficoltà nell’inquadramento giuridico della condotta.
Leggendo tale ipotesi in relazione agli articoli 916 e 917 C.O.M., ci si trova nella situazione
in cui la sospensione dall’impiego, pur essendo stata applicata dall’Amministrazione (per il
ricorrere della situazione di incompatibilità tra permanenza in servizio e presunta attribuzione di
fatti penalmente rilevanti), non ha trovato un’immediata stabilizzazione e cristallizzazione in un
provvedimento amministrativo certo e definitivo, all’esito del relativo procedimento disciplinare
di stato. A ben vedere, la situazione prospettata non è affatto contraddittoria, stante la natura dei
due provvedimenti, vale a dire sospensione e sanzione disciplinare: la prima, infatti, come ribadito
da unanime e consolidata giurisprudenza, è una misura amministrativa di tipo “cautelare”, che
prescinde per la sua applicazione dall’accertamento della colpevolezza del militare colpito,
essendo finalizzata a tutelare l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione; la sanzione
disciplinare di stato eventualmente irrogabile, invece, è un provvedimento amministrativo
conclusivo di un iter complesso e indubbiamente più completo, comprensivo di un’adeguata
istruttoria. Ora, è chiaro che se gli elementi a disposizione dell’Amministrazione sono ritenuti
insufficienti per l’emanazione del provvedimento, la stessa Amministrazione non potrà definire il
procedimento, limitandosi a interrompere temporaneamente il sinallagma con il militare nei
tempi e nelle modalità stabilite dalla legge .
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137 Art. 919 C.O.M.: Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa.
1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la
sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata
adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di
eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della
condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’ articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.
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