Page 154 - Quaderno 2017-11
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seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi

            dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90
            giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale

            irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Si evince che tale fattispecie di

            procedimento assume  rilievo allorquando l’Amministrazione abbia  atteso  gli sviluppi e le

            conclusioni del procedimento penale avviato per gli stessi fatti, senza avviare in sua pendenza
            un procedimento  disciplinare (altrimenti  si ricadrebbe  nelle ipotesi di riapertura ex art. 1393

            C.O.M.); ipotesi questa possibile solo nel caso in cui l’Amministrazione, per fatti di particolare

            gravità punibili con consegna di rigore o (come interessa in tale frangente) con una sanzione

            disciplinare  di  stato,  non  sia  in  possesso  di  elementi  conoscitivi  utili  ai  fini  dell’esercizio
            dell’azione disciplinare o ci siano difficoltà nell’inquadramento giuridico della condotta.

                  Leggendo tale ipotesi in relazione agli articoli 916 e 917 C.O.M., ci si trova nella situazione

            in  cui  la  sospensione  dall’impiego, pur  essendo  stata applicata  dall’Amministrazione  (per  il
            ricorrere della situazione di incompatibilità tra permanenza in servizio e presunta attribuzione di

            fatti penalmente rilevanti), non ha trovato un’immediata stabilizzazione e cristallizzazione in un

            provvedimento amministrativo certo e definitivo, all’esito del relativo procedimento disciplinare

            di stato. A ben vedere, la situazione prospettata non è affatto contraddittoria, stante la natura dei

            due provvedimenti, vale a dire sospensione e sanzione disciplinare: la prima, infatti, come ribadito
            da unanime e consolidata giurisprudenza, è una misura amministrativa di tipo “cautelare”, che

            prescinde per  la sua applicazione dall’accertamento della colpevolezza  del  militare colpito,

            essendo finalizzata a tutelare l’immagine e la  credibilità dell’Amministrazione; la sanzione
            disciplinare di stato  eventualmente irrogabile, invece, è un provvedimento amministrativo

            conclusivo di un  iter  complesso e indubbiamente  più completo, comprensivo di un’adeguata

            istruttoria. Ora, è chiaro che se gli elementi a disposizione dell’Amministrazione sono ritenuti

            insufficienti per l’emanazione del provvedimento, la stessa Amministrazione non potrà definire il
            procedimento, limitandosi a interrompere  temporaneamente il  sinallagma con il  militare nei

            tempi  e nelle modalità stabilite dalla legge .
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            137   Art. 919 C.O.M.: Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa.
               1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la
               sospensione precauzionale è revocata di diritto.
               2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata
               adottata la sospensione precauzionale.
               3. Scaduto il quinquennio  di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di
               eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della
               condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
               a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’ articolo 917;
               b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.

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