Page 152 - Quaderno 2017-11
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compiti istituzionali delle Forze Armate e la loro stretta connessione alla necessità di garantire il

            pronto soddisfacimento delle esigenze della collettività .
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                  L’esigenza di garantire che i doveri fondanti la disciplina militare vengano rispettati e che

            siano adottate misure  ad hoc  per punire chi  non li adempia sta alla base del concetto di

            procedimento disciplinare. In un’ottica costituzionale, l’azione disciplinare è doverosa, in

            quanto finalizzata in prima analisi a garantire il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica
            Amministrazione , nonché a garantire l’effettività dell’impegno di essere al servizio esclusivo della
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            Nazione cui sono chiamati tutti i dipendenti pubblici . Nel sistema sanzionatorio approntato
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            dall’ordinamento,  si distingue fra procedimento disciplinare di corpo e procedimento

            disciplinare di  stato. Il  discrimen  sta nel  presupposto legittimante l’esercizio dell’azione
            disciplinare, vale a dire la gravità dell’infrazione disciplinare, la quale si riflette nel tipo di

            sanzione  previsto  dall’ordinamento  all’esito  dei procedimenti  instaurabili:  maggiore  sarà la

            gravità del fatto,  più invasiva e afflittiva sarà la sanzione. Come già affermato, le sanzioni
            disciplinari di stato incidono sul rapporto di impiego fra  militare e Amministrazione  di

            appartenenza, comportando un allontanamento del  primo, che può essere  temporaneo  o

            definitivo.

                  Il procedimento disciplinare, sia esso di corpo o di stato (quest’ultimo è quello su cui

            porre la maggiore attenzione), è la sede in cui l’Amministrazione, per il tramite dell’Autorità
            competente a infliggere la sanzione, esercita l’azione disciplinare, caratterizzata da

            discrezionalità.

                  Due sono i principi che permeano l’azione  disciplinare e il relativo procedimento, da
            leggersi in riferimento al procedimento penale, vale a dire quello dell’autonomo accertamento e

            dell’autonoma valutazione: in virtù del primo, l’Amministrazione può raccogliere elementi  e

            informazioni a carico e a discarico del militare soggetto a procedimento penale (pendente o già

            concluso) durante la fase degli accertamenti preliminari; in virtù del principio dell’autonoma

            133   Carlo MALINCONICO, Disciplina militare, in DIGESTO\PUBBLICO, 1996.
            134   Art. 97 Cost.
               Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
               bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
               I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che  siano assicurati il buon
               andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
               Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le  sfere di competenza, le attribuzioni e le  responsabilità
               proprie dei funzionari.
               Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
            135   Art. 98 Cost.
               I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
               Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
               Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
               carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

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