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compiti istituzionali delle Forze Armate e la loro stretta connessione alla necessità di garantire il
pronto soddisfacimento delle esigenze della collettività .
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L’esigenza di garantire che i doveri fondanti la disciplina militare vengano rispettati e che
siano adottate misure ad hoc per punire chi non li adempia sta alla base del concetto di
procedimento disciplinare. In un’ottica costituzionale, l’azione disciplinare è doverosa, in
quanto finalizzata in prima analisi a garantire il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica
Amministrazione , nonché a garantire l’effettività dell’impegno di essere al servizio esclusivo della
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Nazione cui sono chiamati tutti i dipendenti pubblici . Nel sistema sanzionatorio approntato
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dall’ordinamento, si distingue fra procedimento disciplinare di corpo e procedimento
disciplinare di stato. Il discrimen sta nel presupposto legittimante l’esercizio dell’azione
disciplinare, vale a dire la gravità dell’infrazione disciplinare, la quale si riflette nel tipo di
sanzione previsto dall’ordinamento all’esito dei procedimenti instaurabili: maggiore sarà la
gravità del fatto, più invasiva e afflittiva sarà la sanzione. Come già affermato, le sanzioni
disciplinari di stato incidono sul rapporto di impiego fra militare e Amministrazione di
appartenenza, comportando un allontanamento del primo, che può essere temporaneo o
definitivo.
Il procedimento disciplinare, sia esso di corpo o di stato (quest’ultimo è quello su cui
porre la maggiore attenzione), è la sede in cui l’Amministrazione, per il tramite dell’Autorità
competente a infliggere la sanzione, esercita l’azione disciplinare, caratterizzata da
discrezionalità.
Due sono i principi che permeano l’azione disciplinare e il relativo procedimento, da
leggersi in riferimento al procedimento penale, vale a dire quello dell’autonomo accertamento e
dell’autonoma valutazione: in virtù del primo, l’Amministrazione può raccogliere elementi e
informazioni a carico e a discarico del militare soggetto a procedimento penale (pendente o già
concluso) durante la fase degli accertamenti preliminari; in virtù del principio dell’autonoma
133 Carlo MALINCONICO, Disciplina militare, in DIGESTO\PUBBLICO, 1996.
134 Art. 97 Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
135 Art. 98 Cost.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
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