Page 151 - Quaderno 2017-11
P. 151

3.4.1. Il procedimento disciplinare in generale

                  Il procedimento disciplinare è quel complesso di fasi attraverso il quale l’Autorità
            amministrativa competente esercita l’azione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dal C.O.M.,

            dal T.U.R.O.M. e dalla legge 241\1990. Presupposto essenziale  per l’instaurazione del

            procedimento disciplinare è la commissione di un illecito disciplinare  da parte di un militare.
                                                                                  130
            Al netto della classificazione dei doveri attinenti alla disciplina e al servizio, all’appartenenza di
            uno dei quali è collegata anche la gravità della violazione, occorre preliminarmente osservare

            quali siano gli aspetti fondamentali della disciplina militare e del procedimento, sia esso di corpo

            o di stato, inteso come proceduralizzazione della disciplina stessa.

                  La disciplina militare, ai sensi dell’art. 1346 C.O.M., è  “l’osservanza consapevole delle norme
            attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne

            derivano”. La rilevanza che l’ordinamento giuridico attribuisce a tale concetto è espressa in modo

            eloquente nell’ultimo periodo del primo comma della norma  suddetta, essendo la disciplina
            “regola fondamentale  per i cittadini alle armi in quanto  costituisce il principale fattore di  coesione e di

            efficienza”. Essenziali in seno alla disciplina militare sono l’obbedienza  e il dovere di fedeltà ,
                                                                                                          132
                                                                                  131
            che  trovano  collocazione  nel codice  immediatamente  dopo l’art.  1346.  Lo  stretto legame

            esistente fra disciplina militare e i concetti di gerarchia, obbedienza e subordinazione è spiegato

            proprio dal fatto che questi ultimi sono funzionali alla determinazione delle posizioni
            reciproche fra superiore e inferiore, posizioni queste essenziali al conseguimento  e

            mantenimento  della disciplina militare. Il concetto di obbedienza è  strettamente connesso a

            quelli di gerarchia e subordinazione.
                  Già da tempo, ormai, come risulta dall’attuale formulazione dell’art. 1346 C.O.M., il

            concetto di disciplina militare tende a identificarsi con il cosciente adempimento dei doveri del

            militare connessi al suo status;  Allo  stesso tempo, proprio a  causa  del primato dei  principi

            costituzionali,  rimane  accentuata  la  funzionalizzazione  di  quei  doveri  al  perseguimento  dei

            130   Art. 1351: Illecito disciplinare.
               1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal
               presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine, (1025).
               2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari
               di corpo.
            131   Art. 1347: Obbedienza.
               1. L’obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla
               disciplina, in conformità al giuramento prestato.
               2. Il dovere dell’obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’ articolo 1349 , comma 2 e dall’articolo 729 del
               regolamento.
            132   Art. 1348: Dovere di fedeltà.
               1. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
               2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi
               di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

                                                           149
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156