Page 151 - Quaderno 2017-11
P. 151
3.4.1. Il procedimento disciplinare in generale
Il procedimento disciplinare è quel complesso di fasi attraverso il quale l’Autorità
amministrativa competente esercita l’azione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dal C.O.M.,
dal T.U.R.O.M. e dalla legge 241\1990. Presupposto essenziale per l’instaurazione del
procedimento disciplinare è la commissione di un illecito disciplinare da parte di un militare.
130
Al netto della classificazione dei doveri attinenti alla disciplina e al servizio, all’appartenenza di
uno dei quali è collegata anche la gravità della violazione, occorre preliminarmente osservare
quali siano gli aspetti fondamentali della disciplina militare e del procedimento, sia esso di corpo
o di stato, inteso come proceduralizzazione della disciplina stessa.
La disciplina militare, ai sensi dell’art. 1346 C.O.M., è “l’osservanza consapevole delle norme
attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne
derivano”. La rilevanza che l’ordinamento giuridico attribuisce a tale concetto è espressa in modo
eloquente nell’ultimo periodo del primo comma della norma suddetta, essendo la disciplina
“regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di
efficienza”. Essenziali in seno alla disciplina militare sono l’obbedienza e il dovere di fedeltà ,
132
131
che trovano collocazione nel codice immediatamente dopo l’art. 1346. Lo stretto legame
esistente fra disciplina militare e i concetti di gerarchia, obbedienza e subordinazione è spiegato
proprio dal fatto che questi ultimi sono funzionali alla determinazione delle posizioni
reciproche fra superiore e inferiore, posizioni queste essenziali al conseguimento e
mantenimento della disciplina militare. Il concetto di obbedienza è strettamente connesso a
quelli di gerarchia e subordinazione.
Già da tempo, ormai, come risulta dall’attuale formulazione dell’art. 1346 C.O.M., il
concetto di disciplina militare tende a identificarsi con il cosciente adempimento dei doveri del
militare connessi al suo status; Allo stesso tempo, proprio a causa del primato dei principi
costituzionali, rimane accentuata la funzionalizzazione di quei doveri al perseguimento dei
130 Art. 1351: Illecito disciplinare.
1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal
presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine, (1025).
2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari
di corpo.
131 Art. 1347: Obbedienza.
1. L’obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla
disciplina, in conformità al giuramento prestato.
2. Il dovere dell’obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’ articolo 1349 , comma 2 e dall’articolo 729 del
regolamento.
132 Art. 1348: Dovere di fedeltà.
1. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi
di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
149

