Page 158 - Quaderno 2017-11
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Il  fatto  conserva la  sua  tipicità, colpevolezza e  antigiuridicità,  ma il fatto descritto

            nell’imputazione, e provato nella sua esistenza, non è riconducibile ad alcuna astratta fattispecie
            di reato o  perché manchi la relativa norma  incriminatrice, o  perché essa sia  stata abrogata,

            oppure dichiarata costituzionalmente illegittima, o depenalizzata, oppure entrata in vigore dopo

            la commissione del fatto. Si tratta, a ben vedere, di situazioni che non fanno venir meno

            automaticamente la rilevanza disciplinare del fatto, essendo ordinamento penale e disciplinare
            due sfere distinte   ed essendo il secondo caratterizzato dai principi dell’autonomo
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            accertamento e dell’autonoma valutazione rispetto al primo: un fatto non previsto dalla legge

            come reato potrebbe potenzialmente violare una norma contenuta del C.O.M. o nel

            T.U.R.O.M. e non vi potrebbe essere alcuna tutela del buon andamento dell’ Amministrazione
            militare se non si consentisse di sanzionare fatti disdicevoli o incompatibili con la qualità di

            militare.

                  Esistono,  inoltre, formule che, pur  non rientrando nell’elenco dell’art. 653 c.p.p.,
            necessitano comunque di trattazione, essendo contenute nell’art. 530 c.p.p.. Siamo

            nell’evenienza in cui la persona non sia imputabile o non punibile per altra ragione: l’azione

            disciplinare non è ammessa in questi casi, dal momento che manca la capacità di intendere e di

            volere e non esisterebbe, dunque, la possibilità di rimproverare la condotta al suo autore.

                  Altri casi, anch’essi non espressamente  sanciti dall’art 653 c.p.p. ma meritevoli di
            trattazione, dal  momento che non precludono automaticamente l’esercizio dell’azione

            disciplinare, sono i seguenti:

                  - sentenza di proscioglimento per “non doversi procedere”:

                   • perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita (art.
                     469 c.p.p., art. 529, commi 1 e 2, c.p.p.) per difetto di una condizione di procedibilità o

                     in applicazione del principio ne bis in idem;

                   • per estinzione del reato (per amnistia, prescrizione , ecc.  -  art. 469 c.p.p., art. 531
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                     c.p.p., commi 1 e 2);
                   • in quanto l’imputato  non è punibile per particolare tenuità del fatto  (combinato

                     disposto degli artt. 469, comma 1-bis, c.p.p., e 131-bis c.p.);

                  - sentenza di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove (art.

                   530, comma 2, c.p.p.);


            147   Per un’analisi completa della formula in esame, Simone  CAPETTI,  Efficacia della sentenza penale di  assoluzione
               perché il fatto non costituisce reato e validità del licenziamento del pubblico dipendente, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2013, 2,
               317 (nota a sentenza).
            148   Vedi Cons. St., 13 dicembre 2013, n. 5999.

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