Page 158 - Quaderno 2017-11
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Il fatto conserva la sua tipicità, colpevolezza e antigiuridicità, ma il fatto descritto
nell’imputazione, e provato nella sua esistenza, non è riconducibile ad alcuna astratta fattispecie
di reato o perché manchi la relativa norma incriminatrice, o perché essa sia stata abrogata,
oppure dichiarata costituzionalmente illegittima, o depenalizzata, oppure entrata in vigore dopo
la commissione del fatto. Si tratta, a ben vedere, di situazioni che non fanno venir meno
automaticamente la rilevanza disciplinare del fatto, essendo ordinamento penale e disciplinare
due sfere distinte ed essendo il secondo caratterizzato dai principi dell’autonomo
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accertamento e dell’autonoma valutazione rispetto al primo: un fatto non previsto dalla legge
come reato potrebbe potenzialmente violare una norma contenuta del C.O.M. o nel
T.U.R.O.M. e non vi potrebbe essere alcuna tutela del buon andamento dell’ Amministrazione
militare se non si consentisse di sanzionare fatti disdicevoli o incompatibili con la qualità di
militare.
Esistono, inoltre, formule che, pur non rientrando nell’elenco dell’art. 653 c.p.p.,
necessitano comunque di trattazione, essendo contenute nell’art. 530 c.p.p.. Siamo
nell’evenienza in cui la persona non sia imputabile o non punibile per altra ragione: l’azione
disciplinare non è ammessa in questi casi, dal momento che manca la capacità di intendere e di
volere e non esisterebbe, dunque, la possibilità di rimproverare la condotta al suo autore.
Altri casi, anch’essi non espressamente sanciti dall’art 653 c.p.p. ma meritevoli di
trattazione, dal momento che non precludono automaticamente l’esercizio dell’azione
disciplinare, sono i seguenti:
- sentenza di proscioglimento per “non doversi procedere”:
• perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita (art.
469 c.p.p., art. 529, commi 1 e 2, c.p.p.) per difetto di una condizione di procedibilità o
in applicazione del principio ne bis in idem;
• per estinzione del reato (per amnistia, prescrizione , ecc. - art. 469 c.p.p., art. 531
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c.p.p., commi 1 e 2);
• in quanto l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto (combinato
disposto degli artt. 469, comma 1-bis, c.p.p., e 131-bis c.p.);
- sentenza di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove (art.
530, comma 2, c.p.p.);
147 Per un’analisi completa della formula in esame, Simone CAPETTI, Efficacia della sentenza penale di assoluzione
perché il fatto non costituisce reato e validità del licenziamento del pubblico dipendente, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2013, 2,
317 (nota a sentenza).
148 Vedi Cons. St., 13 dicembre 2013, n. 5999.
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