Page 161 - Quaderno 2017-11
P. 161
Si tratta di norme che vanno applicate contestualmente: quelle appartenenti al secondo
gruppo servono a qualificare giuridicamente il fatto-violazione e sussumerlo entro una norma
precisa (fattispecie), mentre quelle del primo gruppo servono a quantificare la gravità e, sulla
base di tale valutazione, individuare la sanzione che meglio si adatta alla violazione, in virtù del
principio di proporzionalità.
3.4.3.1.1. La quantificazione della gravità
Per quanto concerne la quantificazione della gravità del fatto, che poi si riverbera sulla
specie di sanzione, il punto di riferimento fondamentale è costituito dall’art. 1355 C.O.M.,
secondo cui: “1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della
stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti
di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con
maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso
con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa
infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più
anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un
militare, anche in tempi diversi, è inflitta un’unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al
comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”. Tale
norma svolge nell’ordinamento disciplinare la medesima funzione svolta in quello penale
dall’art. 133 c.p., dal momento che enuclea i criteri per l’irrogazione di una qualsiasi sanzione
disciplinare, indicando tutti i parametri e i fattori che l’Amministrazione, in sede di
procedimento disciplinare, deve tenere in considerazione .
155
Innanzitutto, al primo comma, introduce in modo esplicito il principio di
proporzionalità , laddove impone che le sanzioni disciplinari siano commisurate al tipo di
156
mancanza e alla gravità della stessa. Dopodiché, la norma individua i fattori da tenere in
considerazione nell’irrogazione della sanzione (precedenti di servizio disciplinari, grado, età,
anzianità di servizio) e le situazioni in cui la sanzione inflitta deve essere più severa.
3.4.3.1.2. La qualificazione della gravità
Accanto alla suddetta previsione normativa che consente all’Amministrazione di operare
una scelta ragionevole e proporzionale, nonché coerente con le risultanze dell’istruttoria, è
155 Vedi Cons. St., IV sez., sentenze 6868 e 6876 del 2010.
156 Vedi Cons. St., IV sez., 17 ottobre 2012, n. 5302; 9 marzo 2011, n. 1516.
159

