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Si tratta di norme che vanno applicate contestualmente: quelle appartenenti al secondo

            gruppo servono a qualificare giuridicamente il fatto-violazione e sussumerlo entro una norma
            precisa (fattispecie), mentre quelle del primo gruppo servono a quantificare la gravità e, sulla

            base di tale valutazione, individuare la sanzione che meglio si adatta alla violazione, in virtù del

            principio di proporzionalità.


            3.4.3.1.1. La quantificazione della gravità

                  Per quanto concerne la quantificazione della gravità del fatto, che poi si riverbera sulla

            specie  di sanzione, il punto di riferimento fondamentale  è costituito dall’art. 1355 C.O.M.,

            secondo cui: “1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della
            stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti

            di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con

            maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso
            con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa

            infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più

            anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un

            militare, anche in tempi diversi, è inflitta un’unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al

            comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”.  Tale
            norma  svolge nell’ordinamento disciplinare la medesima funzione  svolta in quello penale

            dall’art. 133 c.p., dal momento che enuclea i criteri per l’irrogazione di una qualsiasi sanzione

            disciplinare, indicando tutti i parametri e i fattori che l’Amministrazione, in sede di
            procedimento disciplinare, deve tenere in considerazione .
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                  Innanzitutto, al primo comma, introduce in modo esplicito il principio di

            proporzionalità , laddove impone che le  sanzioni disciplinari  siano commisurate al tipo di
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            mancanza  e  alla  gravità  della  stessa.  Dopodiché,  la  norma  individua  i  fattori  da  tenere  in

            considerazione nell’irrogazione della sanzione  (precedenti di  servizio  disciplinari, grado, età,
            anzianità di servizio) e le situazioni in cui la sanzione inflitta deve essere più severa.



            3.4.3.1.2. La qualificazione della gravità
                  Accanto alla suddetta previsione normativa che consente all’Amministrazione di operare

            una scelta  ragionevole  e proporzionale, nonché coerente con le  risultanze dell’istruttoria, è



            155   Vedi Cons. St., IV sez., sentenze 6868 e 6876 del 2010.
            156   Vedi Cons. St., IV sez., 17 ottobre 2012, n. 5302; 9 marzo 2011, n. 1516.

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