Page 166 - Quaderno 2017-11
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Conclusioni
Da quanto scritto, emerge l’inscindibile legame tra sospensione dall’impiego precauzionale
facoltativa e procedimento disciplinare di stato. Un legame che nasce dalla necessità di
cristallizzare e stabilizzare una posizione giuridica, quella derivante dalla sospensione,
caratterizzata da instabilità e temporaneità. La misura sospensiva nel diritto amministrativo
militare (ma lo stesso discorso vale per gli altri rami del pubblico impiego contrattualizzato e
non) assolve una funzione prettamente cautelare, parzialmente simile a quella delle misure
cautelari proprie nel procedimento penale. L’obiettivo della sospensione dall’impiego, però (e
qui risiede la differenza sostanziale), non è quello di garantire la genuinità e il corretto
andamento del procedimento disciplinare, non essendo a quest’ultimo funzionale. Ciò che,
invece, la sospensione dall’impiego deve assicurare è il buon andamento dell’Amministrazione
militare e l’immagine (e quindi la credibilità) della stessa, che verrebbero danneggiati dalla
presenza in servizio di un militare presunto responsabile di un reato particolarmente grave.
L’applicazione della sospensione nasce per motivi contingenti, a nulla rilevando
l’accertamento della colpevolezza del soggetto cui è applicata.
L’instaurazione del procedimento disciplinare si rende necessaria per cristallizzare la
situazione venutasi a creare in seguito all’applicazione della sospensione dall’impiego, per
definizione provvisoria e transitoria. In un certo senso, è il procedimento disciplinare a essere
funzionale alla sospensione, nel senso che esso deve essere avviato dall’autorità competente
proprio per stabilire, con un’adeguata istruttoria e con la partecipazione del militare incolpato,
se lo stesso sia meritevole di conservare il grado o meno. La complessità del procedimento
disciplinare di stato, allora, vista sotto quest’ottica, serve a far sì che siano rispettate
effettivamente le garanzie difensive del militare, data anche l’incisività dell’eventuale perdita del
grado a conclusione del procedimento stesso.
Tanto la misura della sospensione ex art. 916 C.O.M. quanto l’eventuale perdita del grado
come sanzione disciplinare di stato, in un rapporto logico l’una con l’altra, sono accomunate dal
fatto che entrambe rappresentano una manifestazione tipica della discrezionalità
amministrativa: la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come emerso anche dal lavoro, è
costante e unanime nell’affermare che la stessa discrezionalità non possa essere oggetto di
sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, a meno che non vengano evidenziate
forme sintomatiche dell’eccesso di potere.
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