Page 166 - Quaderno 2017-11
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Conclusioni




                  Da quanto scritto, emerge l’inscindibile legame tra sospensione dall’impiego precauzionale

            facoltativa e procedimento disciplinare di  stato. Un legame che  nasce  dalla necessità  di

            cristallizzare e  stabilizzare una  posizione  giuridica, quella derivante dalla  sospensione,
            caratterizzata da instabilità e temporaneità. La  misura sospensiva  nel diritto amministrativo

            militare (ma lo stesso discorso vale per gli altri rami del pubblico impiego contrattualizzato e

            non) assolve una funzione prettamente cautelare,  parzialmente simile a quella delle misure

            cautelari proprie nel procedimento penale. L’obiettivo della sospensione dall’impiego, però (e
            qui risiede la differenza sostanziale),  non  è  quello di garantire la  genuinità  e il corretto

            andamento  del procedimento disciplinare, non essendo a quest’ultimo funzionale.  Ciò che,

            invece, la sospensione dall’impiego deve assicurare è il buon andamento dell’Amministrazione
            militare e  l’immagine  (e quindi la credibilità) della stessa, che verrebbero  danneggiati  dalla

            presenza in servizio di un militare presunto responsabile di un reato particolarmente grave.

                  L’applicazione della sospensione nasce per motivi contingenti, a nulla rilevando

            l’accertamento della colpevolezza del soggetto cui è applicata.

                  L’instaurazione  del procedimento disciplinare si rende  necessaria  per cristallizzare la
            situazione  venutasi a  creare in seguito all’applicazione della  sospensione dall’impiego, per

            definizione provvisoria e transitoria. In un certo senso, è il procedimento disciplinare a essere

            funzionale alla  sospensione, nel  senso che esso  deve  essere avviato  dall’autorità competente
            proprio per stabilire, con un’adeguata istruttoria e con la partecipazione del militare incolpato,

            se lo stesso sia  meritevole di conservare il grado o  meno. La complessità del  procedimento

            disciplinare di stato,  allora, vista  sotto quest’ottica, serve  a far  sì che siano rispettate

            effettivamente le garanzie difensive del militare, data anche l’incisività dell’eventuale perdita del
            grado a conclusione del procedimento stesso.

                  Tanto la misura della sospensione ex art. 916 C.O.M. quanto l’eventuale perdita del grado

            come sanzione disciplinare di stato, in un rapporto logico l’una con l’altra, sono accomunate dal

            fatto  che  entrambe  rappresentano  una  manifestazione  tipica  della  discrezionalità
            amministrativa: la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come emerso anche dal lavoro, è

            costante e unanime  nell’affermare che la  stessa  discrezionalità  non  possa essere oggetto di

            sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, a meno che non vengano evidenziate

            forme sintomatiche dell’eccesso di potere.


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