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Il ragionamento logico su cui si fonda una giurisprudenza ormai conclamata e granitica
attiene all’incompatibilità della commissione di tali reati con la qualità di militare, configurando,
infatti, la violazione del giuramento. Tale violazione è ancor più grave e tanto più sarà
giustificata la perdita del grado, quando l’assuntore o utilizzatore sia un appartenente all’Arma
dei Carabinieri o al Corpo delle Guardia di Finanza, forze di polizia per legge deputate al
contrasto dei reati in generale e, in particolare, di quelli relativi alle sostanze stupefacenti .
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Analogo rigido e inflessibile regime giurisprudenziale si rinviene nell’ambito dei reati
contro la Pubblica Amministrazione e di falsità commessi da militari: ancora una volta, il
ragionamento alla base della legittimazione della perdita del grado fa leva sull’evidente contrasto
di fatti di questo tipo con gli obblighi assunti con il giuramento e con le funzioni del grado,
oltre che sul fatto che tali condotte denotano la carenza di qualità etiche e morali, indispensabili
per chi dovrebbe servire lo Stato con disciplina e onore, soprattutto se appartenente alle Forze
Armate o di Polizia .
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169 Cons. St., IV sez., 1 febbraio 2017, n. 413; 25 novembre 2016, n. 4987; IV sez., 31 agosto 2016, n. 3736; III
sez., 23 maggio 2013, n. 2810; IV sez., 19 novembre 2012, n. 5843; IV sez., 15 marzo 2012, n. 1452; 15
dicembre, n. 6600; 18 novembre 2011, n. 6096; 30 agosto 2011, n. 4872; 2011, n. 4878; 6 giugno 2011, n.
3371; 30 novembre 2010, n. 8352; 7 maggio 2010, n. 2665;
170 Cons. St., IV sez., 25 gennaio 2017, n. 295; 1 agosto 2016, n. 3459; 19 agosto 2016, n. 3652; 20 ottobre 2016,
n. 4381; 14 maggio 2015, n. 2418.
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