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istruttoria) . Tale ampio spazio di discrezionalità si riflette su qualsiasi tipo di sanzione, ivi
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compresa la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, la massima
applicabile. A tal proposito, è bene ricordare che la sanzione in esame ‹‹nell’ambito delle Forze
armate è sanzione unica e indivisibile nel senso che non è stata stabilita con la caratteristica di avere un minimo
ed un massimo entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il proprio potere sanzionatorio››, (Cons. St., IV
sez., 13 maggio 2010, n. 2927). Ciò significa che, qualora l’Amministrazione valuti i fatti
penalmente e disciplinarmente rilevanti meritevoli di essere puniti con tale sanzione, la stessa
verrà applicata in modo indivisibile al militare, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, che
sono le più gravi prospettabili all’esito di un procedimento disciplinare.
Parimenti, va osservato, che la stessa potrà essere irrogata solo quando ‹‹sia effettivamente
dimostrato in modo convincente che, nel loro complesso, le condotte censurabili appaiano così radicalmente
incompatibili con il mantenimento dello status da recidere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione››. Tale
incompatibilità deve essere suffragata quantomeno da una condotta penalmente rilevante, non
potendo semplici violazioni di norme o frequentazioni con persone “controindicate” legittimare
da sole l’inflizione della perdita del grado .
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Evidentemente, i reati per i quali la perdita del grado viene confermata e ritenuta legittima
sono quelli che risultano essere incompatibili con la qualità rivestita dal militare responsabile,
dell’incarico rivestito e che quindi ex se denotano una mancanza di qualità morali tali da rendere
impossibile la prosecuzione del rapporto con l’Amministrazione di appartenenza. Si tratta di
tutte quelle fattispecie penali che violano il dovere di fedeltà o i doveri attinenti al giuramento e
al grado. Un regime giurisprudenziale particolarmente rigido e inflessibile è ravvisabile in tutti i
casi in cui i militari si rendano responsabili di reati aventi a che fare con sostanze
stupefacenti . Al di là dei reati più gravi previsti dagli articoli 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre
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1990, n. 309, la perdita del grado è legittima per i militari anche qualora il fatto alla base consista
nel semplice uso o nella semplice assunzione.
164 In questo senso: Cons. St., IV sez., sent. 19 febbraio 2013, n. 1002; IV sez., 17 ottobre 2012, n. 5302; IV sez.,
9 marzo 2011, n. 1516; IV sez., 15 settembre 2010, n. 6868; IV sez., 7 maggio 2010, n. 2665; IV sez., 16
ottobre 2009, n. 6353; IV sez., 7 maggio 2009, n. 2824.
165 Recentemente, Cons. St., IV sez., 3 novembre 2015, n. 4999.
166 Il punto di riferimento normativo principe di tale materia è il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza”. Occorre però ricordare che l’art. 1356 C.O.M. afferma che le disposizioni di
stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina si applicano ai militari tossicodipendenti, alcool dipendenti
e assuntori di sostanze dopanti, derogando, quindi, alla disciplina del suddetto testo unico, legge 30 marzo 2001, n.
125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
167 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
168 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
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