Page 162 - Quaderno 2017-11
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importante qualificare la fattispecie disciplinare che si ritiene violata . A tal proposito, è bene
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tener presente che le violazioni disciplinari, ancorché contenute nel medesimo corpus normativo,
non possiedono tutte un’identica rilevanza, potendosi distinguere tra “fondamenti delle
istituzioni” (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Codice), “doveri” (Libro IV, Titolo VIII, Capo II
del Codice e Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento) e “norme di comportamento e di
servizio” (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento) . È evidente che, al netto del
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dovere di fedeltà e di obbedienza, sono le violazioni dei doveri a poter astrattamente
configurare le gravi infrazioni disciplinari, suscettibili poi di essere valutate in sede di
procedimento disciplinare di stato. All’interno della categoria dei doveri, è altresì operabile una
gradazione dell’importanza: la stessa collocazione topografica delle norme nel codice suggerisce
una maggiore rilevanza dei doveri attinenti al giuramento e dei doveri attinenti al grado , che
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peraltro sono quelli che devono essere sempre e comunque osservati dai militari, unitamente ai
doveri attinenti alla tutela del segreto e del riserbo sulle questioni militari.
In merito ai doveri attinenti al giuramento, essi consistono, sulla base del testo della
norma, in tre doveri specifici: assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, dovere di operare,
per l’assolvimento dei compiti istituzionali, con disciplina e onore, senso di responsabilità e
consapevole partecipazione ; dovere di profondere, nell’assolvimento dei compiti istituzionali,
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ogni energia fisica, morale e intellettuale, affrontando, se necessario, il rischio della morte.
157 Questa valutazione risulta imprescindibile per la successiva instaurazione del procedimento disciplinare, il cui
atto propulsivo è la contestazione degli addebiti. Si tratta di un momento fondamentale perché delinea lo
spazio nel quale viene esercitata l’azione disciplinare, spazio che deve essere definito in modo chiaro e
inequivoco anche per garantire che il militare incolpato possa difendersi in modo effettivo ed efficace. Vedi
Cons. St., IV sez., 15 dicembre 2011, n. 6605: “Le norme relative al procedimento disciplinare, a carico dei dipendenti
pubblici, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del
provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un
apprezzamento di larga discrezionalità. L’amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare
autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo”.
158 Ministero della Difesa, Guida Tecnica “Procedure disciplinari”, 5^ edizione, 2016.
159 Art. 712: Doveri attinenti al giuramento.
1. Con il giuramento di cui all’ articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna
solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà
alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione,
senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di
sacrificare la vita.
2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
160 Art. 713: Doveri attinenti al grado.
1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare
l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle
Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’ articolo 1483 del codice .
3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio
agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione.
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