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importante qualificare la fattispecie disciplinare che si ritiene violata . A tal proposito, è bene
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            tener presente che le violazioni disciplinari, ancorché contenute nel medesimo corpus normativo,
            non possiedono tutte un’identica rilevanza, potendosi distinguere tra  “fondamenti delle

            istituzioni” (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Codice), “doveri” (Libro IV, Titolo VIII, Capo II

            del Codice e Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento) e “norme di comportamento e di

            servizio”  (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del  Regolamento) . È evidente che, al netto del
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            dovere di fedeltà e di obbedienza, sono le violazioni dei doveri a poter astrattamente

            configurare le gravi infrazioni  disciplinari, suscettibili poi di essere valutate in sede  di

            procedimento disciplinare di stato. All’interno della categoria dei doveri, è altresì operabile una

            gradazione dell’importanza: la stessa collocazione topografica delle norme nel codice suggerisce
            una maggiore rilevanza dei  doveri attinenti al giuramento   e dei  doveri attinenti al grado ,  che
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            peraltro sono quelli che devono essere sempre e comunque osservati dai militari, unitamente ai

            doveri attinenti alla tutela del segreto e del riserbo sulle questioni militari.
                  In merito ai doveri attinenti al  giuramento, essi consistono,  sulla base del  testo della

            norma, in tre doveri specifici: assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, dovere di operare,

            per l’assolvimento dei compiti istituzionali, con  disciplina e onore, senso di responsabilità e

            consapevole partecipazione ; dovere di profondere, nell’assolvimento dei compiti istituzionali,
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            ogni energia fisica, morale e intellettuale, affrontando, se necessario, il rischio della morte.



            157   Questa valutazione risulta imprescindibile per la successiva instaurazione del procedimento disciplinare, il cui
               atto propulsivo è la contestazione degli addebiti. Si tratta di un momento fondamentale perché delinea lo
               spazio nel quale viene esercitata l’azione disciplinare,  spazio che  deve essere definito in modo chiaro e
               inequivoco anche per garantire che il militare incolpato possa difendersi in modo effettivo ed efficace. Vedi
               Cons. St., IV sez., 15 dicembre 2011, n. 6605: “Le norme relative al procedimento disciplinare, a carico dei dipendenti
               pubblici, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del
               provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un
               apprezzamento di larga discrezionalità. L’amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare
               autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo”.
            158   Ministero della Difesa, Guida Tecnica “Procedure disciplinari”, 5^ edizione, 2016.
            159   Art. 712: Doveri attinenti al giuramento.
               1. Con il giuramento di cui all’  articolo 621, comma 6, del codice il militare  di ogni grado  s’impegna
               solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà
               alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione,
               senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di
               sacrificare la vita.
               2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
            160   Art. 713: Doveri attinenti al grado.
               1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
               2. Egli deve  astenersi, anche fuori servizio,  da comportamenti che possono comunque condizionare
               l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle
               Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’ articolo 1483 del codice .
               3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio
               agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione.


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