Page 163 - Quaderno 2017-11
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Sul secondo specifico  dovere, si osserva che  ‹‹l’eventuale violazione di una norma di legge,

            qualora essa non riguardi in alcun modo la realizzazione dei compiti istituzionali delle Forze Armate, non
            potrà dar luogo all’applicazione del regolamento attraverso il sillogismo per cui la violazione di norme dà luogo

            ad  una  violazione  del  giuramento,  e  la  violazione  del  giuramento  ad  una  violazione  dei  doveri  a  quello

            pertinenti :  questo perché  diverso è il rispetto del giuramento prestato (dalla quale omissione deriva il
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            discredito del soggetto che vi si era impegnato, rispetto al dovere di ottemperanza delle disposizioni inerenti il
            giuramento, espressamente indicate nella norma esaminata››.

                  Per quanto attiene ai  doveri attinenti al  grado, è stabilito, innanzitutto,  che  il militare

            debba astenersi da comportamenti che ledano il prestigio dell’Istituzione di appartenenza: giova

            qui precisare che, secondo la dottrina, tale dovere non debba essere inteso nel  senso di
            ricomprendere fra tutti gli illeciti disciplinari  contestabili tutti i comportamenti privati, dal

            momento che una simile interpretazione darebbe alla norma regolamentare un’estensione tale

            da incidere sulla norma primaria (articolo 4 delle disposizioni sulla legge in generale). La norma
            impone poi che il militare si astenga da comportamenti che possano condizionare l’esercizio

            delle sue funzioni in seno all’Amministrazione di appartenenza: l’obiettivo della norma è quello

            di far sì che l’attività  del militare  sia sempre libera e trasparente, non  dovendo egli essere

            condizionato nelle scelte da operare nello svolgimento delle sue mansioni.


            3.4.3.2.  Il concetto di gravità elaborato dalla giurisprudenza

                  Sulla base della cornice normativa approntata dal legislatore nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M.,

            la giurisprudenza amministrativa  ha elaborato  nel tempo  un indirizzo, oggi dominante, che
            assicura riconosce in capo all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità   nella
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            scelta della  sanzione  da irrogare. Ha, inoltre, a più riprese confermato che il giudice

            amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione in ordine alla valutazione

            dei fatti contestati, se non nei limiti in cui essa contenga una travisamento di fatti, ovvero, il

            convincimento non risulti fondato sulla base di un processo logico e coerente. In altre parole,
            l’unico caso in cui il  sindacato del giudice amministrativo può estendersi al merito della

            sanzione irrogata è quello  in cui vi sia  il  cosiddetto  “eccesso di potere”, inteso come

            tradizionale vizio di legittimità  suscettibile di rendere annullabile il provvedimento, nelle  sue
            forme  sintomatiche (ricordiamo anche sproporzionalità, infondatezza, ingiustizia, assenza di


            162   Eduardo BOURSIER NIUTTA e Arturo ESPOSITO, op. cit.. Laurus Robuffo, quarta edizione, 2013, pp. 66 e 67.
            163   Vedi Cons. St., IV sez., 20 gennaio 2015, n. 123; 8 agosto 2014, n. 4232; 22 novembre 2013, n. 5554; 22
               novembre 2013, n. 5569;  6 agosto 2013, n. 4138; 14 gennaio 2013, n. 158; 8 gennaio 2013, n. 28; 28
               novembre 2012, n. 6034; 7 novembre 2012, n. 5670; 7 novembre 2012, n. 5672; 18 settembre 2012, n. 4952;
               26 luglio 2012, n. 4257; 15 dicembre 2011, n. 6605.

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