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Sul secondo specifico dovere, si osserva che ‹‹l’eventuale violazione di una norma di legge,
qualora essa non riguardi in alcun modo la realizzazione dei compiti istituzionali delle Forze Armate, non
potrà dar luogo all’applicazione del regolamento attraverso il sillogismo per cui la violazione di norme dà luogo
ad una violazione del giuramento, e la violazione del giuramento ad una violazione dei doveri a quello
pertinenti : questo perché diverso è il rispetto del giuramento prestato (dalla quale omissione deriva il
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discredito del soggetto che vi si era impegnato, rispetto al dovere di ottemperanza delle disposizioni inerenti il
giuramento, espressamente indicate nella norma esaminata››.
Per quanto attiene ai doveri attinenti al grado, è stabilito, innanzitutto, che il militare
debba astenersi da comportamenti che ledano il prestigio dell’Istituzione di appartenenza: giova
qui precisare che, secondo la dottrina, tale dovere non debba essere inteso nel senso di
ricomprendere fra tutti gli illeciti disciplinari contestabili tutti i comportamenti privati, dal
momento che una simile interpretazione darebbe alla norma regolamentare un’estensione tale
da incidere sulla norma primaria (articolo 4 delle disposizioni sulla legge in generale). La norma
impone poi che il militare si astenga da comportamenti che possano condizionare l’esercizio
delle sue funzioni in seno all’Amministrazione di appartenenza: l’obiettivo della norma è quello
di far sì che l’attività del militare sia sempre libera e trasparente, non dovendo egli essere
condizionato nelle scelte da operare nello svolgimento delle sue mansioni.
3.4.3.2. Il concetto di gravità elaborato dalla giurisprudenza
Sulla base della cornice normativa approntata dal legislatore nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M.,
la giurisprudenza amministrativa ha elaborato nel tempo un indirizzo, oggi dominante, che
assicura riconosce in capo all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella
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scelta della sanzione da irrogare. Ha, inoltre, a più riprese confermato che il giudice
amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione in ordine alla valutazione
dei fatti contestati, se non nei limiti in cui essa contenga una travisamento di fatti, ovvero, il
convincimento non risulti fondato sulla base di un processo logico e coerente. In altre parole,
l’unico caso in cui il sindacato del giudice amministrativo può estendersi al merito della
sanzione irrogata è quello in cui vi sia il cosiddetto “eccesso di potere”, inteso come
tradizionale vizio di legittimità suscettibile di rendere annullabile il provvedimento, nelle sue
forme sintomatiche (ricordiamo anche sproporzionalità, infondatezza, ingiustizia, assenza di
162 Eduardo BOURSIER NIUTTA e Arturo ESPOSITO, op. cit.. Laurus Robuffo, quarta edizione, 2013, pp. 66 e 67.
163 Vedi Cons. St., IV sez., 20 gennaio 2015, n. 123; 8 agosto 2014, n. 4232; 22 novembre 2013, n. 5554; 22
novembre 2013, n. 5569; 6 agosto 2013, n. 4138; 14 gennaio 2013, n. 158; 8 gennaio 2013, n. 28; 28
novembre 2012, n. 6034; 7 novembre 2012, n. 5670; 7 novembre 2012, n. 5672; 18 settembre 2012, n. 4952;
26 luglio 2012, n. 4257; 15 dicembre 2011, n. 6605.
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