Page 96 - Quaderno 2017-11
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CAPITOLO I
Il pubblico impiego nell’ordinamento militare
1.1. Il pubblico impiego in generale
Il personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è legato alle stesse da due
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tipi di rapporto: quello di servizio, in virtù del quale il dipendente si obbliga a prestare la propria
opera in cambio della retribuzione (che rappresenta la controprestazione cui è tenuta la sua
Amministrazione di appartenenza) e che, quindi, rappresenta il cosiddetto “sinallagma”; quello
d’ufficio, non sempre configurabile, sulla base del quale il dipendente assume la titolarità di un
ufficio, inteso come componente dell’organizzazione, ed acquisisce la capacità di esercitare i
poteri e le funzioni che le norme attribuiscono a quello .
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Con particolare riferimento al rapporto di servizio, si suole distinguere tra personale
volontario e obbligatorio, con la precisazione che l’ultimo dei due è ormai assolutamente recessivo,
dal momento che l’attuale modello vede la prevalenza di personale volontario. All’interno di
quest’ultima categoria, si suole ulteriormente distinguere fra personale professionale e onorario .
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La prima species, quella cioè del personale volontario professionale, rappresenta
indubbiamente la categoria più ampia di personale alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni. Si tratta di soggetti selezionati secondo il criterio del merito per i quali esiste
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il rapporto di servizio a prescindere dalla contestuale assunzione della titolarità di un ufficio: tali
soggetti prestano la propria opera al servizio dell’Amministrazione in modo continuativo e
costante.
1 La dicitura al plurale è oggi quella di gran lunga prediletta dalla dottrina, n virtù del cosiddetto concetto di
“funzionalizzazione” delle Pubbliche Amministrazioni. Secondo tale teoria, dal momento che le funzioni da
assolvere sono molteplici e ciascuna (o più di una) è attribuita dalla legge ad una certa Amministrazione, in virtù
del principio di legalità, sarebbe più corretto parlare di Pubbliche Amministrazioni, abbandonando il termine e
il relativo concetto al singolare, di significato ambiguo e improprio.
2 Proprio in virtù della capacità di esercitare funzioni tipiche dell’Amministrazione di appartenenza e di poter
esternalizzare la volontà della stessa, si parla più precisamente di funzionario pubblico anziché semplicemente di
dipendente. Inoltre, il collegamento che si produce tra funzionario e componente dell’organizzazione viene
definito in dottrina di immedesimazione organica, nel senso che il soggetto si immedesima appunto nella componente.
3 Appartengono a tale categoria, per la verità piuttosto ampia, i parlamentari, i membri del governo, gli
amministratori di enti pubblici, i presidenti delle Regioni, gli assessori, i consiglieri regionali e altri soggetti.
Comune denominatore di tali dipendenti sono senza dubbio la natura a termine del loro rapporto di servizio e
il fatto che la loro scelta avviene per motivi tecnico-amministrativi e non, come di norma, politico-discrezionali.
4 Si tratta di un criterio in linea con il principio dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
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