Page 93 - Quaderno 2017-11
P. 93
Introduzione
I rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare hanno sempre
rappresentato e continueranno a rappresentare un ambito particolarmente delicato del pubblico
impiego, tanto di quello contrattualizzato che di quello non contrattualizzato.
Si tratta di un settore della scienza giuridica in cui convivono a stretto contatto diritto
penale e diritto amministrativo, ferme restando le specifiche connotazioni dei due ambiti.
Innanzitutto, le conseguenze di vicende attinenti alla sfera penale sofferte da un pubblico
dipendente non si esauriscono nel comportare l’avvio, qualora opportuno, del procedimento
disciplinare: l’accertamento di terminati fatti penalmente rilevanti finisce per decretare l’esito
dello stesso procedimento disciplinare instaurato.
Nei casi in cui i fatti penalmente rilevanti siano tanto gravi da porsi in netto ed evidente
contrasto con l’attività lavorativa svolta, essi possono determinare in prima istanza una
sospensione dal servizio, o dall’impiego nell’ambito dell’ordinamento militare, e,
successivamente, l’allontanamento definitivo dall’Amministrazione di appartenenza.
Ci si rende perfettamente conto che i provvedimenti di sospensione e di destituzione
(figure generiche che si declinano in modo diverso nelle varie Amministrazioni, sia in termini di
disciplina che di nomines iuris) trovano legittimazione in un principio fondamentale del nostro
ordinamento giuridico, quello del buon andamento della Pubblica Amministrazione, peraltro di
rilievo costituzionale.
La delicatezza di tali aspetti è ravvisabile in tutte le articolazioni del pubblico impiego, ma
diventa ancora più pregnante ed evidente in riferimento a tutti quei dipendenti pubblici che
sono chiamati a svolgere funzioni essenziali dello Stato, le cosiddette compétences régalinnes. Fra
queste, risulta avere indubbia pregnanza quella della difesa, svolta dalle Forze Armate. Il
personale a queste appartenente possiede lo status di militare ed è, per tale motivo, destinatario
di norme ad hoc che lo disciplinano, contenute nel Codice dell’ordinamento militare (C.O.M.) e
nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
(T.U.R.O.M.).
In realtà, occorre precisare che lo status di militare non è appannaggio delle sole Forze
Armate in senso stretto, cioè Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare, bensì
anche dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
91

