Page 93 - Quaderno 2017-11
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Introduzione




                  I rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare hanno  sempre

            rappresentato e continueranno a rappresentare un ambito particolarmente delicato del pubblico

            impiego, tanto di quello contrattualizzato che di quello non contrattualizzato.
                  Si tratta di un settore della scienza giuridica in cui convivono a stretto contatto diritto

            penale e diritto amministrativo, ferme restando le specifiche connotazioni dei due ambiti.

                  Innanzitutto, le conseguenze di vicende attinenti alla sfera penale sofferte da un pubblico

            dipendente non si esauriscono nel comportare l’avvio, qualora opportuno, del procedimento
            disciplinare: l’accertamento di  terminati fatti penalmente rilevanti finisce per decretare l’esito

            dello stesso procedimento disciplinare instaurato.

                  Nei casi in cui i fatti penalmente rilevanti siano tanto gravi da porsi in netto ed evidente
            contrasto con l’attività lavorativa svolta, essi possono determinare in prima istanza una

            sospensione  dal  servizio, o  dall’impiego  nell’ambito  dell’ordinamento militare, e,

            successivamente, l’allontanamento definitivo dall’Amministrazione di appartenenza.

                  Ci si rende perfettamente conto che i  provvedimenti di  sospensione e di destituzione

            (figure generiche che si declinano in modo diverso nelle varie Amministrazioni, sia in termini di
            disciplina che di nomines iuris) trovano legittimazione in un principio fondamentale del nostro

            ordinamento giuridico, quello del buon andamento della Pubblica Amministrazione, peraltro di

            rilievo costituzionale.
                  La delicatezza di tali aspetti è ravvisabile in tutte le articolazioni del pubblico impiego, ma

            diventa ancora più pregnante ed evidente in riferimento a tutti quei dipendenti pubblici che

            sono chiamati a svolgere funzioni essenziali dello Stato, le cosiddette compétences régalinnes. Fra

            queste, risulta avere indubbia pregnanza quella della difesa, svolta  dalle Forze Armate. Il
            personale a queste appartenente possiede lo status di militare ed è, per tale motivo, destinatario

            di norme ad hoc che lo disciplinano, contenute nel Codice dell’ordinamento militare (C.O.M.) e

            nel  Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia di  ordinamento  militare

            (T.U.R.O.M.).
                  In realtà, occorre precisare che lo status di militare non è appannaggio delle sole Forze

            Armate in senso stretto, cioè Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare, bensì

            anche dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.





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