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La legge 24 ottobre 2006, n.269 ha, successivamente, abrogato questa  norma,

            probabilmente a causa della scarsa tipicità che la contraddistingueva .
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                  La sussistenza di questa disposizione avrebbe eliminato la zona  grigia cui si faceva

            riferimento, limitando il ricorso al  trasferimento  per incompatibilità  ambientale ai  soli casi

            incolpevoli.

                  L’orientamento del  Tribunale amministrativo regionale  non  sembra, però,  riscuotere
            unanime  consenso. In particolare  sono in  molti  a ravvisare  la possibilità  dell’illegittimità

            costituzionale dell’art. 2 della Legge sulle guarentigie così come modificata dall’art. 26 del d.lgs.

            109/2006. Questa conclusione sarebbe giustificata da una ingiusta compressione dell’ambito di

            azione del Consiglio Superiore della Magistratura, il solo a  poter irrogare provvedimenti
            disciplinari a carico dei magistrati, art. 105 Cost., e a poter stabilire il trasferimento a altre sedi e

            funzioni, art. 107 Cost.


            4.3  La Guardia di Finanza

                  La disciplina del trasferimento per incompatibilità ambientale nella Guardia di  Finanza

            non prevede delle sostanziali differenze rispetto a quella dell’Arma dei Carabinieri. In entrambi

            in  casi,  infatti,  l’atto di  trasferimento viene ricompreso  nel  genus  degli  ordini  militari  con

            conseguente esclusione della disciplina della Legge 241  del 1990 nei modi descritti al punto
            3.1.1.

                  Diversa è,  invece,  la  fonte attraverso la  quale  si  intende  disciplinare  questo  tipo  di

            trasferimento. In questa circostanza, infatti, opererà una disposizione di tipo regolamentare
            contenuta all’interno del  “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli di

            Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri” della Guardia di Finanza.

                  La norma sottolinea due aspetti propri di questo trasferimento: la finalità del ripristino del

            corretto funzionamento dell’Ufficio  e l’assenza di finalità sanzionatorie .
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                  Con riguardo all’elemento soggettivo non rileva l’accertamento della volontà colpevole o
            disciplinarmente rilevante del militare. L’atto, quindi, risulta essere svincolato dalla legittimità

            formale e dalla correttezza sostanziale del comportamento del militare.





            37   MARRA G., Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale:attualità e prospettive, Critica penale, 2009,
               Vol. 2.
            38   Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 28 maggio 2003, n. 2970, in MASSIMA REDAZIONALE, 2003; T.A.R. Campania,
               Napoli, sent. 8 febbraio 2006, n. 2289, in MASSIMA REDAZIONALE, 2006.
            39   Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 21 marzo 2006, n. 1504, in MASSIMA REDAZIONALE, 2006; Cons. Stato, Sez.
               IV, sentenza 28 febbraio 2005, n. 566, in MASSIMA REDAZIONALE, 2005.

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