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Diametralmente opposto è il discorso sulla magistratura. Rimandando al paragrafo 4.2 le

            considerazioni in merito a questa particolare  categoria, è sufficiente  evidenziare le differenti
            tutele previste dalla legge per i soggetti che ne fanno parte.

                  La disciplina sull’incompatibilità ambientale è prevista, come detto, da una norma di rango

            secondario per l’Arma dei Carabinieri e da una norma di rango primario per la magistratura. La

            particolarità della disciplina per i giudici, però, risiede nel principio di inamovibilità di cui il
            trasferimento  per incompatibilità ambientale costituisce un’espressa deroga, finalizzata  a

            tutelare l’esigenza, altrettanto importante, dell’imparzialità e terzietà dell’organo giudicante.

                  La Guardia di Finanza riconduce il trasferimento per incompatibilità ambientale al

            verificarsi di una situazione in grado di intaccare l’efficienza del Reparto, così come previsto
            dalle norme contenute all’interno del “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai

            ruoli di Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri”. Questa appare essere una differenza

            piuttosto rilevante  tra le  due amministrazioni. Ciò perché  l’Arma, sebbene in passato
            riconducesse l’istituto  oggetto della nostra analisi  alla violazione di  una norma del proprio

            Regolamento generale , oggi dispone della previsione normativa dell’art. 238 del D.P.R. 90 del
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            2010.  L’incompatibilità ambientale, dunque, viene  disciplinata  da una norma  di grado

            secondario per l’Arma dei  Carabinieri e la Polizia di Stato e da una circolare interna

            all’Amministrazione per la Finanza.
                  Ciò potrebbe determinare una maggiore o minore tutela per gli appartenenti ai diversi

            Corpi  dello  Stato  se  non  fosse  che  l’intera  materia,  con  riguardo  alle  Forze  armate  viene

            ricondotta all’emanazione di un ordine con la conseguenza che la disciplina è sostanzialmente
            identica per carabinieri e finanzieri ed è sottesa alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza del

            Consiglio di Stato.

                  Infine, la disciplina è speculare anche per quanto concerne le altre Forze armate. Anche in

            questo caso, tuttavia, la tutela prevista dalle amministrazioni diverse dall’Arma dei Carabinieri è
            ricondotta ad una direttiva interna e non ad una disposizione del Testo unico delle disposizioni

            regolamentari in materia di Ordinamento militare. Ciò nella pratica non costituisce un elemento

            di particolare doglianza poiché, da un lato, è possibile desumere che l’incidenza di questo tipo

            di provvedimento sia  ridotta nei confronti del personale  militare delle altre FFAA che, a
            differenza dei carabinieri, potrebbe avere  minori  possibilità  di  incorrere in ipotesi di

            incompatibilità e, dall’altro, non presenta delle sostanziali differenze in tema di tutela fornita al

            militare.


            53   Ci riferiamo all’art. 393 del Regolamento Generale dell’Arma.

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