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Diametralmente opposto è il discorso sulla magistratura. Rimandando al paragrafo 4.2 le
considerazioni in merito a questa particolare categoria, è sufficiente evidenziare le differenti
tutele previste dalla legge per i soggetti che ne fanno parte.
La disciplina sull’incompatibilità ambientale è prevista, come detto, da una norma di rango
secondario per l’Arma dei Carabinieri e da una norma di rango primario per la magistratura. La
particolarità della disciplina per i giudici, però, risiede nel principio di inamovibilità di cui il
trasferimento per incompatibilità ambientale costituisce un’espressa deroga, finalizzata a
tutelare l’esigenza, altrettanto importante, dell’imparzialità e terzietà dell’organo giudicante.
La Guardia di Finanza riconduce il trasferimento per incompatibilità ambientale al
verificarsi di una situazione in grado di intaccare l’efficienza del Reparto, così come previsto
dalle norme contenute all’interno del “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai
ruoli di Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri”. Questa appare essere una differenza
piuttosto rilevante tra le due amministrazioni. Ciò perché l’Arma, sebbene in passato
riconducesse l’istituto oggetto della nostra analisi alla violazione di una norma del proprio
Regolamento generale , oggi dispone della previsione normativa dell’art. 238 del D.P.R. 90 del
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2010. L’incompatibilità ambientale, dunque, viene disciplinata da una norma di grado
secondario per l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e da una circolare interna
all’Amministrazione per la Finanza.
Ciò potrebbe determinare una maggiore o minore tutela per gli appartenenti ai diversi
Corpi dello Stato se non fosse che l’intera materia, con riguardo alle Forze armate viene
ricondotta all’emanazione di un ordine con la conseguenza che la disciplina è sostanzialmente
identica per carabinieri e finanzieri ed è sottesa alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato.
Infine, la disciplina è speculare anche per quanto concerne le altre Forze armate. Anche in
questo caso, tuttavia, la tutela prevista dalle amministrazioni diverse dall’Arma dei Carabinieri è
ricondotta ad una direttiva interna e non ad una disposizione del Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento militare. Ciò nella pratica non costituisce un elemento
di particolare doglianza poiché, da un lato, è possibile desumere che l’incidenza di questo tipo
di provvedimento sia ridotta nei confronti del personale militare delle altre FFAA che, a
differenza dei carabinieri, potrebbe avere minori possibilità di incorrere in ipotesi di
incompatibilità e, dall’altro, non presenta delle sostanziali differenze in tema di tutela fornita al
militare.
53 Ci riferiamo all’art. 393 del Regolamento Generale dell’Arma.
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