Page 81 - Quaderno 2017-11
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Conclusioni
La giurisprudenza relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale è consistente e
ciò è determinato dalla grande rilevanza che questo istituto ha assunto all’interno del nostro
ordinamento.
La Costituzione ha inteso avvicinare l’ordinamento militare ai principi propri del contesto
democratico e ciò è evidente con riferimento all’art. 52 della Costituzione. Gli interventi del
Consiglio di Stato, chiari ed univoci nel confermare la natura del provvedimento in esame,
hanno arricchito il procedimento, che porta al trasferimento per incompatibilità ambientale, di
una serie di tutele quali la “succinta motivazione” e la necessità di rimarcare il principio di
proporzionalità nella stesura dell’atto.
Il tutto potrebbe porsi in apparente contraddizione con l’affermazione del giudice che
ricomprende il trasferimento d’autorità nel genus degli ordini militari. Questi ultimi, se
considerati atti amministrativi, non sono soggetti alla disciplina della Legge 241 del 1990 e, di
conseguenza, all’obbligo di motivazione. Allo stesso tempo, però, l’esigenza di evitare che
questo istituto venisse utilizzato con intenti disciplinari o vessatori ha fatto ritenere al Consiglio
di Stato che fosse opportuno derogare a questa impostazione. La succinta motivazione fornisce
una tutela per il militare contro un uso distorto dell’istituto e consente di valutare il rispetto del
principio di proporzionalità che deve essere sotteso ad ogni decisione dell’amministrazione.
Del pari appare evidente che, per espressa disposizione del legislatore, agli ordini militari
non siano applicabili le disposizioni dei capi I, III e IV della Legge sul provvedimento
amministrativo. Ciò ha trovato conferma nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.
Si è delineata, pertanto, una disciplina che sembra aver trovato un punto di equilibrio tra
le istanze proprie dell’ordinamento militare e la necessità di adeguare quest’ultimo ai principi
costituzionalmente garantiti.
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