Page 81 - Quaderno 2017-11
P. 81

Conclusioni




                  La giurisprudenza relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale è consistente e

            ciò è determinato dalla grande rilevanza che questo istituto ha assunto all’interno del nostro

            ordinamento.
                  La Costituzione ha inteso avvicinare l’ordinamento militare ai principi propri del contesto

            democratico e ciò è evidente con riferimento all’art. 52 della Costituzione. Gli interventi del

            Consiglio di Stato, chiari ed univoci nel confermare la natura del provvedimento in  esame,

            hanno arricchito il procedimento, che porta al trasferimento per incompatibilità ambientale, di
            una serie di tutele  quali  la  “succinta motivazione”  e la necessità di  rimarcare il principio di

            proporzionalità nella stesura dell’atto.

                  Il tutto  potrebbe porsi in apparente contraddizione con l’affermazione del giudice  che
            ricomprende il trasferimento d’autorità nel  genus  degli ordini militari. Questi ultimi, se

            considerati atti amministrativi, non sono soggetti alla disciplina della Legge 241 del 1990 e, di

            conseguenza, all’obbligo di  motivazione. Allo stesso  tempo,  però, l’esigenza di evitare  che

            questo istituto venisse utilizzato con intenti disciplinari o vessatori ha fatto ritenere al Consiglio

            di Stato che fosse opportuno derogare a questa impostazione. La succinta motivazione fornisce
            una tutela per il militare contro un uso distorto dell’istituto e consente di valutare il rispetto del

            principio di proporzionalità che deve essere sotteso ad ogni decisione dell’amministrazione.

                  Del pari appare evidente che, per espressa disposizione del legislatore, agli ordini militari
            non siano applicabili le disposizioni dei capi I, III e IV della Legge sul provvedimento

            amministrativo. Ciò ha trovato conferma nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.

                  Si è delineata, pertanto, una disciplina che sembra aver trovato un punto di equilibrio tra

            le istanze proprie dell’ordinamento militare e la necessità di adeguare quest’ultimo ai principi
            costituzionalmente garantiti.





















                                                            79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86