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Come sottolineato in precedenza, l’ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale
può essere disposto anche nei confronti del militare il cui stato di servizio sia positivo, non
rilevando, a tal proposito, l’assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti .
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Si pensi, ad esempio, alla situazione in cui un finanziere operi in un territorio ove vi siano
dei soggetti esercenti una attività commerciale e legati al militare da vincoli di parentela: stante
quanto detto fino ad ora ciò potrebbe configurare una situazione di incompatibilità ambientale.
Altro esempio sull’argomento potrebbe riguardare la presenza di situazioni interne alla caserma
che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del servizio .
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Al fine dell’adozione del provvedimento è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un nesso
di riferibilità dello stato di incompatibilità al militare.
L’uso della disciplina del trasferimento per incompatibilità ambientale non deve essere
successiva alla lesione del bene giuridico protetto, essendo sufficiente a questo scopo la messa
in pericolo dello stesso.
Importante è anche il riferimento all’art. 9 del “Codice deontologico della Guardia di
Finanza” che prevede l’obbligo per l’appartenente alla Guardia di Finanza di rendere partecipe
il proprio superiore della sussistenza di situazioni di incompatibilità. Del pari egli dovrà evitare
di prendere decisioni o svolgere attività che anche astrattamente si pongano in una situazione di
incompatibilità con la propria funzione.
La funzione del militare è determinante anche con riferimento al disposto dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Il militare
dovrà segnalare le cause di incompatibilità di impiego presso la sede richiesta . Con riguardo
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alle situazioni che sono suscettibili di comunicazione, si rimanda a quanto affermato dal Testo
unico sulla mobilità della Guardia di Finanza analizzato all’inizio del paragrafo.
4.4 Le altre Forze armate
Le Forze armate nel nostro Paese sono costituite, come abbiamo visto (infra 1.2.1)
dall’Esercito italiano, dalla Marina militare, dall’Aeronautica militare e dall’Arma dei Carabinieri.
Inevitabilmente l’istituto dell’incompatibilità ambientale presenta i medesimi caratteri
sostanziali mentre diversa appare essere la giustificazione a fondamento del provvedimento.
40 Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566, in MASSIMA REDAZIONALE, 2005.
41 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 19 giugno 2006, n. 3651.
42 Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni dell’istante si applicheranno gli artt. 75 e 76 del
D.P.R.
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