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La delibera del Consiglio dell’ 1 aprile 2009, inoltre, spiega che il nuovo dispositivo rinvia

            ad una situazione più pregnante della perdita del prestigio posizionandosi, sotto un profilo insiemistico, in una
            sfera di criticità più ridotta.

                  A differenza di quanto avveniva prima del 2006, la nuova formulazione dell’art. 2 pone

            l’attenzione su tutte quelle situazioni riferibili a cause indipendenti da colpa del magistrato .
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                  La nuova disciplina, inoltre, tende a porre una netta distinzione tra il procedimento
            amministrativo di trasferimento e il procedimento disciplinare  giurisdizionale. Il  primo è di

            competenza del CSM,  cui spettano  tutte le cause indipendenti dalla  colpa del  magistrato. Il

            secondo, invece, è di spettanza del Consiglio  e riguarda tutti quei comportamenti che  siano

            sanzionabili dal punto di vista disciplinare  per dolo  o colpa.  In  questo caso specifico  il
            trasferimento opera come sanzione accessoria o come strumento cautelare o provvisorio.

                  Dunque assume rilevanza l’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura al fine

            di valutare la propria competenza in merito alle cause di incompatibilità ambientale. Esso dovrà,
            infatti, verificare che non sussista astrattamente una coincidenza  tra  la fattispecie concreta e

            alcune delle ipotesi di illecito disciplinare e, comunque, che il fatto non risulti riconducibile ad

            un comportamento colposo del magistrato. Chiaramente,  sullo sfondo di queste valutazioni,

            deve sussistere la conditio sine qua non dell’istituto, identificabile nella impossibilità del soggetto di

            porre in essere il proprio operato perché difetta di indipendenza ed imparzialità.
                  La nuova disciplina, se da un lato ha contribuito a rendere più netta la separazione tra il

            procedimento amministrativo e quello disciplinare,  dall’altro ha, però, evidenziato delle

            problematiche legate, ad esempio, al rischio di snaturamento dell’istituto. Ciò si rende evidente
            nei casi di ricorso d’urgenza al trasferimento per incompatibilità ambientale. In secondo luogo,

            si è  resa manifesta  l’impossibilità per il CSM di adoperare strumenti idonei a risolvere le

            situazioni in cui viene meno il prestigio della giurisdizione per colpevole incompatibilità ambientale :
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            la normativa di riferimento ha, nel concreto, generato due distinte aree di intervento - quella

            disciplinare e quella amministrativa - senza considerare che possono sussistere dei casi in cui il
            comportamento del  magistrato, pur compiuto con colpa, non ricade nelle fattispecie

            sanzionabili disciplinarmente. Questo ha generato una cosiddetta zona grigia, comprensiva di una

            serie di possibili casistiche nelle quali l’intervento del CSM si rende particolarmente difficile.





            32   Sul punto vedasi FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 2009,
               7, 771 (nota a sentenza).
            33   CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
               2, 160 (nota a sentenza).

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