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La delibera del Consiglio dell’ 1 aprile 2009, inoltre, spiega che il nuovo dispositivo rinvia
ad una situazione più pregnante della perdita del prestigio posizionandosi, sotto un profilo insiemistico, in una
sfera di criticità più ridotta.
A differenza di quanto avveniva prima del 2006, la nuova formulazione dell’art. 2 pone
l’attenzione su tutte quelle situazioni riferibili a cause indipendenti da colpa del magistrato .
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La nuova disciplina, inoltre, tende a porre una netta distinzione tra il procedimento
amministrativo di trasferimento e il procedimento disciplinare giurisdizionale. Il primo è di
competenza del CSM, cui spettano tutte le cause indipendenti dalla colpa del magistrato. Il
secondo, invece, è di spettanza del Consiglio e riguarda tutti quei comportamenti che siano
sanzionabili dal punto di vista disciplinare per dolo o colpa. In questo caso specifico il
trasferimento opera come sanzione accessoria o come strumento cautelare o provvisorio.
Dunque assume rilevanza l’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura al fine
di valutare la propria competenza in merito alle cause di incompatibilità ambientale. Esso dovrà,
infatti, verificare che non sussista astrattamente una coincidenza tra la fattispecie concreta e
alcune delle ipotesi di illecito disciplinare e, comunque, che il fatto non risulti riconducibile ad
un comportamento colposo del magistrato. Chiaramente, sullo sfondo di queste valutazioni,
deve sussistere la conditio sine qua non dell’istituto, identificabile nella impossibilità del soggetto di
porre in essere il proprio operato perché difetta di indipendenza ed imparzialità.
La nuova disciplina, se da un lato ha contribuito a rendere più netta la separazione tra il
procedimento amministrativo e quello disciplinare, dall’altro ha, però, evidenziato delle
problematiche legate, ad esempio, al rischio di snaturamento dell’istituto. Ciò si rende evidente
nei casi di ricorso d’urgenza al trasferimento per incompatibilità ambientale. In secondo luogo,
si è resa manifesta l’impossibilità per il CSM di adoperare strumenti idonei a risolvere le
situazioni in cui viene meno il prestigio della giurisdizione per colpevole incompatibilità ambientale :
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la normativa di riferimento ha, nel concreto, generato due distinte aree di intervento - quella
disciplinare e quella amministrativa - senza considerare che possono sussistere dei casi in cui il
comportamento del magistrato, pur compiuto con colpa, non ricade nelle fattispecie
sanzionabili disciplinarmente. Questo ha generato una cosiddetta zona grigia, comprensiva di una
serie di possibili casistiche nelle quali l’intervento del CSM si rende particolarmente difficile.
32 Sul punto vedasi FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 2009,
7, 771 (nota a sentenza).
33 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
2, 160 (nota a sentenza).
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