Page 75 - Quaderno 2017-11
P. 75

Esemplificativo a tal proposito è il caso promosso dinanzi al TAR Lazio il 29 aprile del

            2009 . Il Consiglio, disponendo il trasferimento per incompatibilità ambientale di un
                 34
            magistrato ex art. 2 del r.d.lgs. 511 del 1946 con le modifiche apportate dall’art. 26 del d.lgs.

            109/2006, ha cercato di connotare la normativa di riferimento come clausola di chiusura di un

            sistema  a  tutela  dell’indipendenza  ed  imparzialità .  Nella  delibera  non  viene  valutato  l’elemento
                                                          35
            soggettivo della condotta del magistrato ma si tende ad adottare un approccio selettivo rispetto
            al problema. Si tende, cioè, a ricomprendere nel trasferimento per incompatibilità ambientale

            tutte quelle cause che non ricadono nel procedimento disciplinare, siano esse compiute o meno

            con colpa. A riprova di questo orientamento è sufficiente la considerazione circa l’assenza di

            ogni valutazione sulle categorie tipiche della colpa, come ad esempio la negligenza, l’imperizia o
            l’imprudenza.  Diametralmente opposta è, invece, la valutazione del Tribunale  su questa

            questione . La divergenza di fondo sulle valutazioni compiute dal CSM e dal TAR risiede nella
                      36
            diversa qualificazione che si tende ad attribuire alla condizione negativa. Per il primo l’assenza
            di aspetti di rilevanza disciplinare (quindi, appunto, la negatività di questa condizione) sarebbe

            sufficiente a determinare il ricorso all’istituto. Per il secondo, invece, all’interno di questa area

            devono comunque potersi ravvisare delle situazioni oggettive o dei comportamenti volontari,

            non colposi, che consentano  di verificare se un comportamento  sia  riconducibile  o  meno a

            colpa del magistrato.
                  A ben  vedere le ambiguità della disciplina in  riferimento si  sarebbero potute superare

            attraverso l’originaria formulazione del testo del D.lgs. 23 febbraio 2006, n 109, che prevedeva

            all’art.  3  lett.  L)  una  norma  di  chiusura  con  riguardo  agli  illeciti  compiuti  all’infuori  dello
            svolgimento delle funzioni. Tale inciso aveva il compito di sanzionare “ogni altro comportamento

            tale da  compromettere l’indipendenza, la terzietà  e l’imparzialità del magistrato, anche  sotto il profilo

            dell’apparenza”.


            34   T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 29 aprile 2009, n. 4454 in GIORNALE DIR. AMM., 2009, 7, 771.
            35   CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
               2, 160 (nota a sentenza).
            36   Sul punto vedasi FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 2009,
               7, 771 (nota a sentenza) in cui: «Nel nuovo sistema, il legislatore ha stabilito e tassativamente indicato talune ipotesi,
               evidentemente connotate dall’elemento psicologico del dolo o della colpa, che costituiscono illecito disciplinare ed in relazione alle
               quali il trasferimento d’ufficio costituisce (se sussiste una delle violazioni di cui all’ art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006 o
               se è stata inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni) o può costituire (se sussista una delle altre violazioni) sanzione
               accessoria. Di conseguenza, qualunque situazione attribuibile a colpa del magistrato non può costituire, a differenza che nel
               previgente sistema, il presupposto per integrare la fattispecie di trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 2, c. 2,
               r.d.lg. n. 511 del 1946. Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la causa per la quale il C.S.M. ha ritenuto sussistere la
               situazione di incompatibilità ambientale è dipendente da colpa riscontrata a carico del magistrato, per cui il provvedimento
               adottato si pone già per tale ragione al di fuori del parametro normativo e risulta quindi adottato in violazione del principio di
               legalità e di tipicità degli atti amministrativi».


                                                            73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80