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Un’ulteriore considerazione sull’argomento può essere fatta in relazione all’inosservanza

            del termine stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 241 del 1990. Il mancato rispetto
            di questo non determina l’illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria

            e sollecitatoria. Una mancanza in tal senso non ha, quindi,  un effetto privativo del potere

            esercitato .
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            4.2  La magistratura

                  L’istituto  del trasferimento per incompatibilità ambientale  nella magistratura  è  tutelato

            dall’art. 2 del Regio Decreto Legislativo del 31 maggio 1946, n. 511, modificato dall’art. 26,

            comma 1, del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109.
                  È necessario, prima di descrivere la normativa oggetto del nostro studio, soffermarsi sul

            fatto  che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale  costituisce una  eccezionale

            deroga al principio di inamovibilità del giudice che comporta, inoltre, una importante
            diminuzione delle garanzie presenti all’interno del procedimento disciplinare.

                  Quello della inamovibilità costituisce uno dei cardini della Costituzione repubblicana e ha

            la funzione essenziale  di assicurare la stabilità della sede e delle funzioni; ciò  non assume  i

            connotati  di un privilegio ma la  sua applicazione è strumentale a garantire l’imparzialità e

            l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Pertanto, ogni mutamento della sede  del  magistrato,
            compiuto senza il suo consenso, deve essere rimesso alla decisione del CSM adottata per motivi e con

            le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario (art. 107 Cost.) .
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                  In secondo luogo, al  fine di  comprendere il contenuto sostanziale di tale tipo di
            trasferimento, è opportuno sottolineare come questo si caratterizzava prima della sua revisione

            e quali sono stati i punti più importanti della modifica.

                  Il trasferimento  per incompatibilità ambientale nasceva  dall’esigenza di  tutelare

            l’indipendenza dell’ordinamento giudiziario sul piano oggettivo, al fine di assicurare la fiducia

            dei cittadini nei confronti della funzione  giurisdizionale. Questa necessità si faceva più forte
            quando  la considerazione dei  cittadini per la magistratura  risultava essere incrinata,

            indipendentemente da comportamenti colposi del magistrato .
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            22   Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2014, n. 4660, in MASSIMA REDAZIONALE, 2014 (conferma della sentenza
               del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 6 maggio 2015, n. 1155).
            23   Albamontone E. e Filippi P., Ordinamento giudiziario: leggi, regolamenti e procedimenti, UTET GIURIDICA, Milano,
               2009, p. 451.
            24   CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
               2, 160 (nota a sentenza).

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