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Un’ulteriore considerazione sull’argomento può essere fatta in relazione all’inosservanza
del termine stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 241 del 1990. Il mancato rispetto
di questo non determina l’illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria
e sollecitatoria. Una mancanza in tal senso non ha, quindi, un effetto privativo del potere
esercitato .
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4.2 La magistratura
L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale nella magistratura è tutelato
dall’art. 2 del Regio Decreto Legislativo del 31 maggio 1946, n. 511, modificato dall’art. 26,
comma 1, del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109.
È necessario, prima di descrivere la normativa oggetto del nostro studio, soffermarsi sul
fatto che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale costituisce una eccezionale
deroga al principio di inamovibilità del giudice che comporta, inoltre, una importante
diminuzione delle garanzie presenti all’interno del procedimento disciplinare.
Quello della inamovibilità costituisce uno dei cardini della Costituzione repubblicana e ha
la funzione essenziale di assicurare la stabilità della sede e delle funzioni; ciò non assume i
connotati di un privilegio ma la sua applicazione è strumentale a garantire l’imparzialità e
l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Pertanto, ogni mutamento della sede del magistrato,
compiuto senza il suo consenso, deve essere rimesso alla decisione del CSM adottata per motivi e con
le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario (art. 107 Cost.) .
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In secondo luogo, al fine di comprendere il contenuto sostanziale di tale tipo di
trasferimento, è opportuno sottolineare come questo si caratterizzava prima della sua revisione
e quali sono stati i punti più importanti della modifica.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale nasceva dall’esigenza di tutelare
l’indipendenza dell’ordinamento giudiziario sul piano oggettivo, al fine di assicurare la fiducia
dei cittadini nei confronti della funzione giurisdizionale. Questa necessità si faceva più forte
quando la considerazione dei cittadini per la magistratura risultava essere incrinata,
indipendentemente da comportamenti colposi del magistrato .
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22 Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2014, n. 4660, in MASSIMA REDAZIONALE, 2014 (conferma della sentenza
del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 6 maggio 2015, n. 1155).
23 Albamontone E. e Filippi P., Ordinamento giudiziario: leggi, regolamenti e procedimenti, UTET GIURIDICA, Milano,
2009, p. 451.
24 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010,
2, 160 (nota a sentenza).
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