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CAPITOLO QUARTO

                               Confronto con le altre categorie del Pubblico Impiego




            Sommario: 4.1 La Polizia di Stato. - 4.2 La magistratura. - 4.3 La Guardia di Finanza. - 4.4 Le

            altre Forze armate. - 4.5 Il confronto tra le amministrazioni.




            4.1  La polizia di Stato

                  La disciplina del trasferimento per la Polizia di Stato è disciplinata dal D.P.R. 24 aprile
            1982, n. 335. Ogni tipo di trasferimento deve rispondere necessariamente ad una esigenza di

            servizio. Non appare plausibile, infatti, che uno spostamento dalla sede di servizio sia disposto

            solo ed esclusivamente sulla base della volontà del dipendente pubblico se questa non sia legata,
            anche solo in minima parte, ad un interesse dell’amministrazione .
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                  Come avviene per l’Arma dei Carabinieri, è possibile compiere una distinzione in seno ai

            provvedimenti di trasferimento dei dipendenti che potranno essere d’autorità o a domanda.

                  La nostra analisi  si concentrerà sui  primi  ed in particolare sul trasferimento  per

            incompatibilità ambientale, per il quale si deve fare riferimento all’art. 55, rubricato trasferimenti.
            L’amministrazione può procedere ai trasferimenti d’autorità allorquando vi sia carenza d’organico

            dell’Ufficio ricevente o, anche in sovrannumero, se ricorre una delle seguenti condizioni:

                  - La permanenza del militare nuoccia al prestigio dell’amministrazione;

                  - Al determinarsi di una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente;

                  - Per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
                  L’art. 55, comma 5, è una norma elastica del terzo tipo. Tale considerazione ci viene fornita

            dalla stessa giurisprudenza  poiché, a differenza delle norme di primo (puramente descrittive) e
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            di secondo grado (che devono essere integrate con concetti giuridici o comunque

            determinabili), per la sua applicazione è richiesto un  giudizio  di valore ancorato ai principi
            generali dell’ordinamento e a standards sociali di settore. Tale valutazione è rimessa alla Pubblica

            amministrazione residuando al giudice un controllo ab externo .
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            1   MONE L., L’amministrazione della pubblica sicurezza e l’ordinamento del personale, Roma, Laurus Robuffo, p. 184.
            2   Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 13 febbraio 2009, n. 777, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009.
            3   Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 5 giugno 2007, n. 2967 in MASSIMA REDAZIONALE, 2007; Cons. Stato, Sez. IV,
               Sent. 11 marzo 2000, n. 1133, in FORO AMM., 2000, 803; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 23 ottobre 1999, n. 1551,
               in Cons. Stato, 1999, I, 1723; Cons. Stato, Sez. III, Sent. 12 novembre 2014, n. 5569.

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