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CAPITOLO QUARTO
Confronto con le altre categorie del Pubblico Impiego
Sommario: 4.1 La Polizia di Stato. - 4.2 La magistratura. - 4.3 La Guardia di Finanza. - 4.4 Le
altre Forze armate. - 4.5 Il confronto tra le amministrazioni.
4.1 La polizia di Stato
La disciplina del trasferimento per la Polizia di Stato è disciplinata dal D.P.R. 24 aprile
1982, n. 335. Ogni tipo di trasferimento deve rispondere necessariamente ad una esigenza di
servizio. Non appare plausibile, infatti, che uno spostamento dalla sede di servizio sia disposto
solo ed esclusivamente sulla base della volontà del dipendente pubblico se questa non sia legata,
anche solo in minima parte, ad un interesse dell’amministrazione .
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Come avviene per l’Arma dei Carabinieri, è possibile compiere una distinzione in seno ai
provvedimenti di trasferimento dei dipendenti che potranno essere d’autorità o a domanda.
La nostra analisi si concentrerà sui primi ed in particolare sul trasferimento per
incompatibilità ambientale, per il quale si deve fare riferimento all’art. 55, rubricato trasferimenti.
L’amministrazione può procedere ai trasferimenti d’autorità allorquando vi sia carenza d’organico
dell’Ufficio ricevente o, anche in sovrannumero, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- La permanenza del militare nuoccia al prestigio dell’amministrazione;
- Al determinarsi di una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente;
- Per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
L’art. 55, comma 5, è una norma elastica del terzo tipo. Tale considerazione ci viene fornita
dalla stessa giurisprudenza poiché, a differenza delle norme di primo (puramente descrittive) e
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di secondo grado (che devono essere integrate con concetti giuridici o comunque
determinabili), per la sua applicazione è richiesto un giudizio di valore ancorato ai principi
generali dell’ordinamento e a standards sociali di settore. Tale valutazione è rimessa alla Pubblica
amministrazione residuando al giudice un controllo ab externo .
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1 MONE L., L’amministrazione della pubblica sicurezza e l’ordinamento del personale, Roma, Laurus Robuffo, p. 184.
2 Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 13 febbraio 2009, n. 777, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009.
3 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 5 giugno 2007, n. 2967 in MASSIMA REDAZIONALE, 2007; Cons. Stato, Sez. IV,
Sent. 11 marzo 2000, n. 1133, in FORO AMM., 2000, 803; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 23 ottobre 1999, n. 1551,
in Cons. Stato, 1999, I, 1723; Cons. Stato, Sez. III, Sent. 12 novembre 2014, n. 5569.
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