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armate solo in seguito all’emanazione degli appositi provvedimenti legislativi previsti dall’art. 19
della stessa legge 183 del 2010, tenuto comunque conto della specificità delle funzioni svolte
dalle amministrazioni militari . Sul punto merita menzione, tuttavia, il parere espresso dalla
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giurisprudenza nel 2012 secondo il quale la materia, così come modificata dalla nuova legge, è
suscettibile di una applicazione immediata e diretta anche nei confronti delle categorie previste
dall’art. 19 fino a quando il legislatore non interverrà in modo diretto per creare una disciplina
ad hoc . Il Consiglio di Stato ha, inoltre, accolto il ricorso del Ministero della Difesa in seguito
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ad una decisione del T.A.R. che aveva avallato un trasferimento di un militare dell’Arma non
bilanciando, nel caso specifico, le esigenze familiari con quelle dovute allo specifico impiego del
militare. Quindi il beneficio dell’art. 33, comma 5, è accordato ove possibile facendo salve le
esigenze di servizio riconducibili allo status di appartenente alle Forze armate .
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Un’ulteriore problematica relativa a questa materia è quella dell’accesso agli atti
amministrativi; esso trova giustificazione per i provvedimenti amministrativi nel principio di
trasparenza che viene esplicato nel testo del capo V della Legge 241 del 1990 .
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Secondo parte della dottrina il diritto all’accesso, inteso come riflesso al più generale
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principio di trasparenza amministrativa, è frustrato all’interno dell’ordinamento militare. Ciò assume
rilevanza attraverso l’analisi delle disposizioni inerenti l’accesso alla documentazione caratteristica ed
in particolare dell’art. 695 del D.P.R. n. 90/ 2010. Questa norma, rinviando all’art. 1, comma 6, del
D.Lgs. 66/ 2010, ha eliminato il rinvio alla Legge sul procedimento amministrativo contenuto
nell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 213/ 2002 limitandolo al D.Lgs. n. 196/ 2003 .
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96 TOPO Adriana, Gli effetti modificativi del collegato lavoro 2010 sulla disciplina del lavoro pubblico, LAVORO NELLA
GIUR., 2011, 1, 93, (commento alla normativa) in cui l’autrice afferma che «Il collegato dedica una serie di norme
anche al personale pubblico non privatizzato. L’art. 19, ad esempio, è dedicato al personale delle Forze armate, al personale delle
Forze di polizia, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per rinviare però ad una futura normativa specifica il riconoscimento
effettivo della loro specialità».
97 CARBONE Luigi, VICARIO Renata, Nuova disciplina sulle agevolazioni ai dipendenti pubblici con parenti portatori di
handicap; e sua applicabilità al personale delle Forze armate e di polizia, GIORNALE DIR. AMM., 2013, 1, 76, (nota a
sentenza). Nel testo si afferma, infatti, che «In conclusione, l’ art. 24, l. n. 183/2010 è applicabile a tutto il personale
dipendente senza eccezioni: finché la legislazione attuativa dell’art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e
derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
98 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 2 luglio 2014, n. 3303.
99 Indicativo, in questo senso, è il nome proprio della legge: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
100 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, Roma, 2011, pag. 27.
101 D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, “Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale
appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri”, pubblicato nella GAZZ. UFF., 26
settembre 2002, n. 226, S.O.
102 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella GAZZ. UFF., 29
luglio 2003, n. 174, S.O.; sul rapporto tra diritto all’accesso e diritto alla privacy vedasi Silvia MELCHIONNA,
Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza, due diritti a confronto, GIUR. IT., 2001, 1.
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