Page 60 - Quaderno 2017-11
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All’art. 24 della Costituzione si può ricondurre il principio di effettività della tutela
giurisdizionale, affermando che ogni situazione giuridica che è riconosciuta sul piano
sostanziale deve, necessariamente, avere una possibilità di tutela sul piano processuale .
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Da una attenta lettura dell’art. 113 Cost., ci rendiamo conto di come questa norma, voglia
rimarcare la necessità di una tutela nei confronti del privato anche qualora lo stesso si trovi ad
interfacciarsi con la Pubblica amministrazione, senza, per ciò soltanto, soffrire una diminuzione dei
propri diritti. In particolare, la norma tende a superare la concezione di un potere pubblico separato
dal contesto sociale nel quale opera e, quindi, svincolato dal rispetto al principio di legalità.
Tuttavia non sarebbe corretto leggere questi due articoli separatamente, stante la
necessaria combinazione tra i due: in questo senso si è orientata anche la Corte Costituzionale
che ha rimarcato come il parametro di cui all’art. 113 Cost. (sia) privo di autonomia rispetto all’art. 24
Cost. . Il rapporto tra le due norme potrebbe configurarsi come quello tra genus e species, con
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l’art. 113 che ha il compito di enfatizzare il diritto alla tutela giurisdizionale del secondo articolo.
Svolta questa introduzione di carattere generale è però necessario cercare di contestualizzare
quanto appena affermato. La violazione di tale principio in relazione ai trasferimenti per
incompatibilità ambientale discenderebbe dalla riconducibilità di questi provvedimenti al genus degli
ordini militari. Stante questa premessa, infatti, l’amministrazione non avrebbe l’obbligo di motivare
l’atto o di garantire la partecipazione del soggetto passivo all’atto in questione. Risulterebbe
pertanto frustrata ogni possibilità per il singolo di ricorrere, in quanto l’interesse del militare a
prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una valenza di mero fatto. Il tutto
consentendo all’amministrazione militare di ricorrere ad esigenze di carattere organizzativo, di
coesione interna e massima operabilità per giustificare le proprie decisioni. In ciò si ravviserebbe,
secondo parte della dottrina, una macroscopica violazione dell’art. 113 Cost.
3.3 Il trasferimento per incompatibilità ambientale oggi
Giunti a questo punto è necessario un breve riassunto che ci aiuti a delineare con
chiarezza gli elementi caratterizzanti il trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma
dei Carabinieri.
Il Consiglio di Stato ha ricondotto tale tipo di atto nell’alveo degli ordini militari.
Abbiamo già affrontato il tema della qualificazione dell’ordine al punto 3.1 e, in definitiva,
82 A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016, p. 97.
83 Corte cost., Ord., 4 giugno 2003, n. 193, in www.gazzettaufficiale.it.
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