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All’art.  24  della Costituzione  si  può  ricondurre  il  principio  di  effettività  della  tutela

            giurisdizionale, affermando che ogni situazione giuridica che è riconosciuta sul piano
            sostanziale deve, necessariamente, avere una possibilità di tutela sul piano processuale .
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                  Da una attenta lettura dell’art. 113 Cost., ci rendiamo conto di come questa norma, voglia

            rimarcare la necessità di una tutela nei confronti del privato anche qualora lo stesso si trovi ad

            interfacciarsi con la Pubblica amministrazione, senza, per ciò soltanto, soffrire una diminuzione dei
            propri diritti. In particolare, la norma tende a superare la concezione di un potere pubblico separato

            dal contesto sociale nel quale opera e, quindi, svincolato dal rispetto al principio di legalità.

                  Tuttavia  non sarebbe corretto leggere questi due articoli separatamente,  stante la

            necessaria combinazione tra i due: in questo senso si è orientata anche la Corte Costituzionale
            che ha rimarcato come il parametro di cui all’art. 113 Cost. (sia) privo di autonomia rispetto all’art. 24

            Cost. . Il rapporto tra le due norme potrebbe configurarsi come quello tra genus e species, con
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            l’art. 113 che ha il compito di enfatizzare il diritto alla tutela giurisdizionale del secondo articolo.
                  Svolta questa introduzione di carattere generale è però necessario cercare di contestualizzare

            quanto appena affermato.  La violazione di tale principio  in  relazione  ai trasferimenti  per

            incompatibilità ambientale discenderebbe dalla riconducibilità di questi provvedimenti al genus degli

            ordini militari. Stante questa premessa, infatti, l’amministrazione non avrebbe l’obbligo di motivare

            l’atto  o  di  garantire  la  partecipazione  del  soggetto  passivo  all’atto  in  questione.  Risulterebbe
            pertanto frustrata  ogni possibilità per  il  singolo di  ricorrere, in quanto l’interesse  del militare a

            prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una valenza di mero fatto. Il tutto

            consentendo all’amministrazione militare di ricorrere ad esigenze di carattere  organizzativo, di
            coesione interna e massima operabilità per giustificare le proprie decisioni. In ciò si ravviserebbe,

            secondo parte della dottrina, una macroscopica violazione dell’art. 113 Cost.




            3.3  Il trasferimento per incompatibilità ambientale oggi

                  Giunti a questo punto è necessario un breve riassunto che ci aiuti a delineare con

            chiarezza gli elementi caratterizzanti il trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma

            dei Carabinieri.
                  Il Consiglio di Stato  ha ricondotto  tale tipo di atto nell’alveo degli ordini  militari.

            Abbiamo già affrontato il tema della qualificazione dell’ordine al punto 3.1 e, in definitiva,



            82   A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016, p. 97.
            83   Corte cost., Ord., 4 giugno 2003, n. 193, in www.gazzettaufficiale.it.

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