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persegue è quello di una completa riconducibilità di questo principio a quello tedesco e
comunitario, che comporta, come abbiamo già visto, l’effettuazione di un esame, da parte del giudice,
circa l’idoneità, la necessitò e la proporzionalità in senso stretto degli atti amministrativi della P.A. nel
perseguimento del pubblico interesse .
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Rimandando al paragrafo 3.1.1.1 le considerazioni circa l’esatta portata del compito del
giudice nel valutare la discrezionalità amministrativa, ci limiteremo in questa sede a cercare di
capire fino a che punto possa spingersi il giudice amministrativo per rilevare l’eccesso di potere.
Rielaborando e semplificando il concetto appena espresso, potremmo chiederci come ed in
quale misura l’attività della pubblica amministrazione possa essere analizzata nel corso di un
giudizio. Il punto cruciale in questa discussione è rappresentato dalla differenza esistente tra il
giudizio di legittimità e quello di merito, con il conseguente pericolo che il giudice proceda ad
alcune valutazioni sull’opportunità e la convenienza di un atto che sono estranee rispetto al
primo. I tre elementi costituenti il principio di proporzionalità, in particolare, sembrerebbero
non essere assimilabili con le valutazioni sulla legittimità di un atto. La discrezionalità
amministrativa, per poter essere ben esercitata, tuttavia, abbisogna di una puntuale
considerazione dei vari interessi in gioco: è proprio questo vincolo a rendere l’operato
dell’amministrazione riconducibile al principio di proporzionalità. Le più importanti
considerazioni sul tema sono state effettuate nel tempo da esponenti di massimo spicco del
panorama giuridico italiano: si pensi a Giannini, Casetta e Spagnuolo-Vigorita.
Il primo, ad esempio, già nel 1939, postulò una insindacabilità dell’azione amministrativa
con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità . Casetta, autore di una teoria
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rigidamente ancorata al principio di legalità, ammette la rilevanza di quei parametri di
riferimento per l’attività amministrativa che siano espressamente assunti in norme giuridiche.
Ben più aderente all’odierno concetto di proporzionalità è, invece, il parere elaborato da
Spagnuolo-Vigorita secondo cui “il principio della conformità dell’azione pubblica al fine assegnatole (…)
deve valere pure sotto il profilo della adeguatezza e della proporzionalità dell’uno all’altro ”.
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Tale intendimento risulterà poi ridimensionato dall’autore stesso che consiglierà di
limitare il sindacato giurisdizionale per legittimità alle sole ipotesi di sproporzione manifesta.
73 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, p 170.
74 Diana-Urania GALETTA, op. cit., p. 157: “la valutazione comparativa degli interessi effettuata da parte della P.A.
nell’esercizio della sua attività discrezionale appare insindacabile, o meglio sindacabile solo nelle ipotesi - residuali - in cui sia
previsto un sindacato giurisdizionale di merito”.
75 SPAGNUOLO, VIGORITA, Eccesso di potere e sproporzionata gravità dei vincoli, p. 626 come riportato da Diana-Urania
Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, p 160.
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