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persegue è quello di una completa riconducibilità di questo principio a quello tedesco e

            comunitario, che comporta, come abbiamo già visto, l’effettuazione di un esame, da parte del giudice,
            circa l’idoneità, la necessitò e la proporzionalità in  senso stretto degli atti amministrativi della P.A. nel

            perseguimento del pubblico interesse .
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                  Rimandando al paragrafo 3.1.1.1 le considerazioni circa l’esatta portata del compito del

            giudice nel valutare la discrezionalità amministrativa, ci limiteremo in questa sede a cercare di
            capire fino a che punto possa spingersi il giudice amministrativo per rilevare l’eccesso di potere.

            Rielaborando e semplificando il concetto appena espresso, potremmo chiederci come  ed in

            quale misura l’attività della pubblica amministrazione possa essere analizzata nel corso di un

            giudizio. Il punto cruciale in questa discussione è rappresentato dalla differenza esistente tra il
            giudizio di legittimità e quello di merito, con il conseguente pericolo che il giudice proceda ad

            alcune valutazioni sull’opportunità e la convenienza di  un atto che sono estranee  rispetto al

            primo. I tre elementi costituenti il principio di proporzionalità, in particolare, sembrerebbero
            non essere assimilabili con le valutazioni sulla legittimità di un atto. La discrezionalità

            amministrativa, per poter essere ben esercitata, tuttavia, abbisogna di una puntuale

            considerazione dei vari interessi in gioco: è proprio questo vincolo a rendere l’operato

            dell’amministrazione riconducibile al principio di proporzionalità.  Le più importanti

            considerazioni sul tema sono state effettuate nel tempo da esponenti  di massimo spicco del
            panorama giuridico italiano: si pensi a Giannini, Casetta e Spagnuolo-Vigorita.

                  Il primo, ad esempio, già nel 1939, postulò una insindacabilità dell’azione amministrativa

            con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità . Casetta, autore di una teoria
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            rigidamente ancorata  al principio di legalità, ammette la rilevanza di quei parametri di

            riferimento per l’attività amministrativa che siano espressamente assunti in norme giuridiche.

            Ben più aderente  all’odierno  concetto di  proporzionalità  è,  invece, il  parere  elaborato  da

            Spagnuolo-Vigorita secondo cui “il principio della conformità dell’azione pubblica al fine assegnatole (…)

            deve valere pure sotto il profilo della adeguatezza e della proporzionalità dell’uno all’altro ”.
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                  Tale intendimento risulterà poi ridimensionato dall’autore stesso  che consiglierà di

            limitare il sindacato giurisdizionale per legittimità alle sole ipotesi di sproporzione manifesta.





            73   Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, p 170.
            74   Diana-Urania  GALETTA,  op. cit.,  p. 157:  “la valutazione comparativa degli interessi  effettuata da  parte della P.A.
               nell’esercizio della sua attività discrezionale appare insindacabile, o meglio sindacabile solo nelle ipotesi - residuali - in cui sia
               previsto un sindacato giurisdizionale di merito”.
            75   SPAGNUOLO, VIGORITA, Eccesso di potere e sproporzionata gravità dei vincoli, p. 626 come riportato da Diana-Urania
               Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, p 160.

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