Page 62 - Quaderno 2017-11
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La norma di riferimento per quest’ultima è, infatti, l’art. 238 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.

            90 . Ciò non può dirsi, come vedremo (infra 4.3 e 4.4), per le altre Forze armate e per il personale
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            della Guardia di Finanza. Si è fatto più volte cenno al fatto che l’incompatibilità ambientale fosse

            strumentale alla eliminazione di tutte quelle situazioni che intaccassero la serenità, l’immagine ed il

            prestigio dell’istituzione. In questo momento cercheremo, mediante l’aiuto della giurisprudenza,

            di dare un’esatta dimensione a queste parole. La materia del contendere, infatti, può assumere
            diverse  sfumature: può  essere dovuta, ad  esempio, al  deteriorarsi  dei rapporti tra colleghi  che

            comporta una situazione di minor serenità per il Reparto .
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                  Non sono pochi i casi in cui l’ ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale sia

            conseguito ad una perdita di immagine della forza di polizia a causa del comportamento di uno
            dei propri dipendenti . La difficile convivenza con la popolazione può essere frutto anche di
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            atteggiamenti provocatori dei militari  nei confronti dei cittadini stessi: si pensi al caso del

            militare che di fatto gestiva l’azienda agricola della moglie ed intratteneva rapporti commerciali
            con  gli operatori del  settore facendo leva  sulla sua qualità di appartenente all’Arma dei

            Carabinieri .
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            85   La norma prevede che: «Il militare dell’Arma dei carabinieri non può: a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive
               situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al
               prestigio dell’Istituzione; b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento».
            86   T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, Sent., 5 agosto 2015, n. 379: il trasferimento in questo caso è
               dovuto ad un diverbio tra due militari sfociato, successivamente, in un procedimento penale; T.A.R. Piemonte
               Torino, Sez. I, 19 aprile 2006, n. 1871: il provvedimento di trasferimento prende atto di una situazione che,
               indipendentemente dalla valutazione delle responsabilità, ha determinato il deterioramento dei rapporti tra il
               ricorrente e i superiori gerarchici, situazione che l’amministrazione ha reputato, con valutazione sottratta al
               sindacato di legittimità in quanto non illogica né altrimenti estrinsecamente viziata, contraria agli interessi del
               servizio; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sent., 14 marzo 2016, n. 519, in questa circostanza il militare,
               unitamente ad altri commilitoni, aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza
               una denuncia  nei confronti del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, del Comandante  del
               Reparto operativo e del Comandante del Nucleo investigativo per fatti ritenuti di rilievo penale. All’esito delle
               indagini, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento ma ciò aveva
               comunque generato delle ripercussioni in  termini di  serenità del Reparto; Cons.  Stato, Sez. IV, Sent., 2
               dicembre 2016, n. 5054: in questo caso i dissapori coinvolgevano anche le famiglie di due militari e ciò ha reso
               consigliabile l’allontanamento; sul punto vedasi anche T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, Sent., 19 maggio 2016,
               n. 304, T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, Sent., 24 luglio 2014, n. 627 e T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, Sent.,
               5 marzo 2015, n. 368; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 6 maggio 2010, n. 2655.
            87   Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 7 aprile 2017, n. 1620, in cui il provvedimento traeva origine da una relazione di
               servizio redatta da personale del Commissariato di P.S. di Cassino, secondo cui in data 9 giugno 2012, “in
               occasione di controllo a persona sottoposta agli arresti domiciliari, il personale operante aveva notato nei pressi dell’abitazione
               un’autovettura con colori d’istituto e, nel giardino di pertinenza della stessa, due militari in uniforme seduti ad un tavolo intenti a
               consumare un pasto con la persona controindicata”; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 15 aprile 2016, n. 793,
               che evidenzia come il trasferimento fosse dettato da una possibile fuga di notizie ad opera del militare peraltro
               già indagato per i delitti di rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale; Cons. Stato, Sez. VI,
               11 ottobre 2007, n. 5326: in questa circostanza personale preposto alla D.I.A. risultava essere soggetto alla
               pressione mediatica dovuta al recente coinvolgimento di un familiare in una delicata vicenda giudiziaria, tanto
               da provocare un’interrogazione parlamentare in proposito.
            88   T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, Sent., 16 marzo 2010, n. 202. in GIORNALE DIR. AMM., 2010, 5, 536.

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