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Parimenti importante in questa panoramica storica (che prende spunto dall’opera di
Diana-Urania Galetta citata nelle note) è la considerazione effettuata da Giannini nel 1981: se
da un lato il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione degli interessi in
gioco, può sicuramente effettuare una valutazione circa la completezza, la logicità e giustizia della
ponderazione comparativa degli interessi compiuta dall’autorità . Il vizio riconducibile a questa teoria è
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quello dell’eccesso di potere per illogicità manifesta e lo stesso autore, soffermandosi sul tema della
comparazione degli interessi, fornisce tre ipotesi generali. La prima prevede la preponderanza
degli interessi primari, accompagnati da interessi secondari neutri o che, addirittura, rafforzino i
primi; la seconda ipotesi considera gli interessi secondari come superiori rispetto ai primari, che
dunque recedono; infine, la terza ipotesi prevede un insieme di interessi, primari e secondari,
che meritano eguale tutela. Tra tutte le teorie fino ad ora elencate quest’ultima sembra porsi in
stretta connessione con l’odierna volontà di enfatizzare l’importanza del principio di
proporzionalità, sebbene le considerazioni effettuate abbiano il difetto di essere “prive di
ancoraggio a parametri di riferimento certi ”.
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Un punto di svolta sull’argomento si è avuto con la L. 241 del 1990 e con i contestuali
obblighi sorti in capo all’amministrazione: il privato ha, oggi, l’occasione di far conoscere i
propri interessi e di avere un effettivo riscontro della loro ponderazione in sede di lettura della
motivazione dell’atto.
È agevole, a questo punto, comprendere l’importanza che i principi di proporzionalità e di
ragionevolezza hanno nella definizione dell’intero operato dell’amministrazione della cosa
pubblica, prima protagonista ad avere il compito di garantirne il rispetto.
3.2.2 La giustiziabilità di un atto amministrativo
Parte della dottrina e della giurisprudenza, in particolar modo quella dei Tribunali
amministrativi di primo grado, intravedono nell’impostazione assunta dal Consiglio di Stato una
macroscopica violazione del principio di giustiziabilità.
Strettamente connesso al principio di legalità, il principio di azionabilità delle pretese (o di
giustiziabilità, appunto) trova una prima e fondamentale menzione nella Costituzione
repubblicana e, in particolare, negli artt. 24 e 113 .
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76 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano,
Giuffrè, 1998, p. 161.
77 Diana-Urania GALETTA, op. cit., p. 164.
78 Invero è opportuno ricordare che il principio di giustiziabilità trova una sua collocazione anche nel diritto
comunitario e in particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 1975, affermò che «l’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantiva, oltre che il giusto processo, anche il diritto di adire i tribunali», F. SAITTA,
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