Page 58 - Quaderno 2017-11
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Parimenti  importante  in  questa  panoramica  storica  (che  prende  spunto  dall’opera  di

            Diana-Urania Galetta citata nelle note) è la considerazione effettuata da Giannini nel 1981: se
            da un lato il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione degli interessi in

            gioco, può sicuramente effettuare una valutazione circa la completezza, la logicità e giustizia della

            ponderazione comparativa degli interessi compiuta dall’autorità . Il vizio riconducibile a questa teoria è
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            quello dell’eccesso di potere per illogicità manifesta e lo stesso autore, soffermandosi sul tema della
            comparazione degli interessi, fornisce tre ipotesi generali. La prima prevede la preponderanza

            degli interessi primari, accompagnati da interessi secondari neutri o che, addirittura, rafforzino i

            primi; la seconda ipotesi considera gli interessi secondari come superiori rispetto ai primari, che

            dunque recedono; infine, la terza ipotesi prevede un insieme di interessi, primari e secondari,
            che meritano eguale tutela. Tra tutte le teorie fino ad ora elencate quest’ultima sembra porsi in

            stretta connessione con l’odierna volontà  di enfatizzare l’importanza del principio di

            proporzionalità, sebbene  le  considerazioni effettuate  abbiano il difetto  di essere  “prive di
            ancoraggio a parametri di riferimento certi ”.
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                  Un punto di svolta sull’argomento si è avuto con la L. 241 del 1990 e con i contestuali

            obblighi  sorti in capo  all’amministrazione: il  privato ha, oggi, l’occasione di far  conoscere  i

            propri interessi e di avere un effettivo riscontro della loro ponderazione in sede di lettura della

            motivazione dell’atto.
                  È agevole, a questo punto, comprendere l’importanza che i principi di proporzionalità e di

            ragionevolezza hanno  nella definizione  dell’intero operato  dell’amministrazione della cosa

            pubblica, prima protagonista ad avere il compito di garantirne il rispetto.


            3.2.2 La giustiziabilità di un atto amministrativo

                  Parte della dottrina e  della giurisprudenza, in particolar modo quella dei Tribunali

            amministrativi di primo grado, intravedono nell’impostazione assunta dal Consiglio di Stato una
            macroscopica violazione del principio di giustiziabilità.

                  Strettamente connesso al principio di legalità, il principio di azionabilità delle pretese (o di

            giustiziabilità, appunto)  trova una prima e fondamentale menzione nella Costituzione

            repubblicana e, in particolare, negli artt. 24 e 113 .
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            76   Diana-Urania  GALETTA,  Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo,  Milano,
               Giuffrè, 1998, p. 161.
            77   Diana-Urania GALETTA, op. cit., p. 164.
            78   Invero è opportuno ricordare che il principio di giustiziabilità trova una sua collocazione anche nel diritto
               comunitario e  in particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 1975, affermò che  «l’art. 6 della
               Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantiva, oltre che il giusto processo, anche il diritto di adire i tribunali», F. SAITTA,

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