Page 55 - Quaderno 2017-11
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Appare opportuno chiederci, a questo punto, quando il principio di proporzionalità e il
contestuale principio di ragionevolezza operino nel nostro ordinamento, cercando di cogliere
anche quelli che sono i limiti posti nei confronti della stessa amministrazione.
“I principi in parola operano giuridicamente su due livelli: quando viene esercitato il potere amministrativo
di scelta e, in seconda battuta, quando il Giudice verifica la legittimità sostanziale del suo esercizio apponendo
limiti e paletti alla flessibilità applicativa della clausola generale. In entrambi i livelli si compie la medesima
operazione interpretativa, ma da parte di poteri diversi e nell’esercizio di funzioni separate ”.
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Il Cognetti nella sua esposizione circa i summenzionati principi continua asserendo che
l’amministrazione risulta vincolata “ex ante (…) nella loro applicazione in ragione del fatto che i giudici
possano esigerla ex post”.
In questo contesto non va dimenticata l’utilità che la proporzionalità e la ragionevolezza
hanno ai fini della nostra trattazione: “sia che si tratti di trasferimento per incompatibilità ambientale, che
di trasferimento per esigenze di servizio” infatti “la giurisprudenza afferma che la P.A. non è comunque libera
nella scelta della sede di destinazione, ma è tenuta ad effettuare un’adeguata comparazione tra l’interesse
pubblico e l’interesse privato ”.
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Non di minore importanza è la stretta connessione che appare sussistere tra il principio di
proporzionalità e il principio di uguaglianza, previsto dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 3
e suddiviso in un tipo di uguaglianza formale (1° comma) ed uno sostanziale (2° comma). Prima
di essere elevato al rango di principio dalla giurisprudenza europea, infatti, la proporzionalità
costituiva “il metodo unico di applicazione dell’uguaglianza stessa nella diversità delle posizioni dei destinatari
della regola giuridica “.
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Proseguendo nella sua trattazione l’autore mette in guardia il lettore dall’errore di
considerare la proporzionalità e la ragionevolezza come concetti sfumati, l’uno il genus della
species: ciò non è vero ed, anzi, mentre la proporzionalità risulta essere ancorata a concetti di
oggettiva comparazione, la ragionevolezza, in una visione dinamica fornita della stessa, tende ad
essere interpretata secondo il richiamo alla cultura e al comune sentire che ben possono
modificarsi nel corso del tempo . Sul punto non mancano delle perplessità: non possono
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64 S. COGNETTI, ibidem. Sul punto l’autore specifica come i due principi possano operare tanto in positivo quanto
in negativo ossia “con il riconoscerli quando sono stati disapplicati, o con il disconoscerli quando sono stati applicati in modo
inappropriato, errato, arbitrario”.
65 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano,
Giuffrè, 1998, p. 181. Continuando “affinché la scelta non risulti viziata da eccesso di potere, nella scelta tra più sedi dovrà
essere privilegiata quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente soggetto a trasferimento, dando di ciò adeguato
conto nella motivazione”.
66 S. COGNETTI, op. cit.
67 S. COGNETTI, ibidem, “Un comportamento proporzionale non sempre è (da considerare giuridicamente come) ragionevole. Di
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