Page 55 - Quaderno 2017-11
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Appare opportuno chiederci, a questo punto, quando il principio di proporzionalità e il

            contestuale principio di ragionevolezza operino nel nostro ordinamento, cercando di cogliere
            anche quelli che sono i limiti posti nei confronti della stessa amministrazione.

                  “I principi in parola operano giuridicamente su due livelli: quando viene esercitato il potere amministrativo

            di scelta e, in seconda battuta, quando il Giudice verifica la legittimità sostanziale del suo esercizio apponendo

            limiti e paletti alla flessibilità applicativa della clausola generale. In entrambi i livelli si compie la medesima
            operazione interpretativa, ma da parte di poteri diversi e nell’esercizio di funzioni separate ”.
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                  Il Cognetti nella sua esposizione circa i summenzionati principi continua asserendo che

            l’amministrazione risulta vincolata “ex ante (…) nella loro applicazione in ragione del fatto che i giudici

            possano esigerla ex post”.
                  In questo contesto non va dimenticata l’utilità che la proporzionalità e la ragionevolezza

            hanno ai fini della nostra trattazione: “sia che si tratti di trasferimento per incompatibilità ambientale, che

            di trasferimento per esigenze di servizio” infatti “la giurisprudenza afferma che la P.A. non è comunque libera
            nella scelta della sede di destinazione, ma è tenuta ad effettuare un’adeguata comparazione tra l’interesse

            pubblico e l’interesse privato ”.
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            Non di minore  importanza è la stretta connessione che appare sussistere  tra il principio di

            proporzionalità e il principio di uguaglianza, previsto dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 3

            e suddiviso in un tipo di uguaglianza formale (1° comma) ed uno sostanziale (2° comma). Prima
            di essere elevato al rango di principio dalla giurisprudenza europea, infatti, la proporzionalità

            costituiva “il metodo unico di applicazione dell’uguaglianza stessa nella diversità delle posizioni dei destinatari

            della regola giuridica “.
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                  Proseguendo nella  sua trattazione l’autore  mette in guardia il lettore dall’errore di

            considerare la proporzionalità e la ragionevolezza come concetti  sfumati, l’uno il  genus  della

            species: ciò non è vero ed, anzi, mentre la proporzionalità risulta essere ancorata a concetti di

            oggettiva comparazione, la ragionevolezza, in una visione dinamica fornita della stessa, tende ad

            essere interpretata secondo il richiamo alla  cultura e al comune  sentire che ben possono
            modificarsi nel corso del tempo . Sul punto non mancano delle perplessità: non possono
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            64   S. COGNETTI, ibidem. Sul punto l’autore specifica come i due principi possano operare tanto in positivo quanto
               in negativo ossia “con il riconoscerli quando sono stati disapplicati, o con il disconoscerli quando sono stati applicati in modo
               inappropriato, errato, arbitrario”.
            65   Diana-Urania  GALETTA,  Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo,  Milano,
               Giuffrè, 1998, p. 181. Continuando “affinché la scelta non risulti viziata da eccesso di potere, nella scelta tra più sedi dovrà
               essere privilegiata quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente soggetto a trasferimento, dando di ciò adeguato
               conto nella motivazione”.
            66   S. COGNETTI, op. cit.
            67   S. COGNETTI, ibidem, “Un comportamento proporzionale non sempre è (da considerare giuridicamente come) ragionevole. Di

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