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In linea  con  quanto  affermato  si pone il ragionamento compiuto dalla  Tallarico .
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            Quest’ultima  ha cercato  di argomentare l’irragionevolezza delle pretese assunte
            dall’amministrazione militare, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, per giustificare la non

            sussistenza della motivazione per queste speciali categorie di atti.  In primo luogo, la

            motivazione  secondo la quale il Legislatore avrebbe voluto, mediante la stesura  dell’art. 3,

            escludere dall’onere in  questione l’amministrazione militare non pare  convincere l’autrice: lo
            specifico riferimento posto dalla norma a due sole categorie di atti che possono essere private

            della motivazione (gli atti normativi e quelli a contenuto generale) tenderebbe, solo per questo,

            ad  escludere  ogni  ulteriore  estensione  di  tale  concessione.  In  secondo  luogo,  focalizzando

            l’attenzione sulla necessità, più volte sottolineata, di estendere il campo di applicazione dei
            principi costituzionalmente garantiti alla compagine militare, la Tallarico asserisce che

            “l’indiscusso potere delle amministrazioni militari di disporre del personale con prontezza (…) non risulterebbe

            affatto svilito dalla necessità che il predetto potere venga esercitato con la dovuta trasparenza ”.
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                  L’ordine di trasferimento  per incompatibilità ambientale, inoltre, postulando una

            indicazione della zona di incompatibilità e una comparazione dell’interesse pubblico con quello

            privato,  dovrebbe evitare  di  assumere  connotazioni  sanzionatorie,  già  “sottoposte  a  specifiche

            garanzie procedimentali”: in questo quadro la motivazione assume una funzione di argine contro lo

            sviamento del potere  da parte  dell’amministrazione a fini  sanzionatori; ciò, al contrario,
            potrebbe accadere se si facesse riferimento alla “scarna espressione «per esigenze di servizio» ”.
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                  Su questo punto è opportuno rilevare come due sentenze del Consiglio di Stato, la n. 1975

            e la n. 3892 del 2007, pongano l’attenzione sulla necessità di una, seppur succinta, motivazione:
            tale richiamo tende inevitabilmente ad escludere il ricorso al vago riferimento a “mere esigenze

            di servizio ”.
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                  Ad esempio il  Consiglio di Stato afferma che  “ai fini della legittimità  del provvedimento di

            trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche sufficiente, una congrua motivazione circa la

            43   R. TALLARICO, L’obbligo di motivazione, con particolare riferimento agli ordini militari, in CONS. STATO, 1997, 517 ss.
            44   R. TALLARICO, op. cit., 518.
            45   R. TALLARICO, ibidem. Sul punto si veda Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2011, n. 6474, in cui: “Ora, nella
               fattispecie e con riferimento agli aspetti testé illustrati, appare sussistente a carico dell’Amministrazione procedente un onere
               motivazionale nei sensi sopra esposti, giacché, se così non fosse, la determinazione di spostare il sottufficiale in una sede così
               lontana (nel caso, Piacenza) rivelerebbe una connotazione per così dire “punitiva”, che invece è avulsa dal tipo di trasferimento
               disposto (incompatibilità ambientale)”.
            46   Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975, in FORO AMM. - CSD, 2007, p. 1424, in particolare “È vero, sì,
               infatti, che i provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle
               puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative
               all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di
               civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in
               qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non
               può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”.

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