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In linea con quanto affermato si pone il ragionamento compiuto dalla Tallarico .
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Quest’ultima ha cercato di argomentare l’irragionevolezza delle pretese assunte
dall’amministrazione militare, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, per giustificare la non
sussistenza della motivazione per queste speciali categorie di atti. In primo luogo, la
motivazione secondo la quale il Legislatore avrebbe voluto, mediante la stesura dell’art. 3,
escludere dall’onere in questione l’amministrazione militare non pare convincere l’autrice: lo
specifico riferimento posto dalla norma a due sole categorie di atti che possono essere private
della motivazione (gli atti normativi e quelli a contenuto generale) tenderebbe, solo per questo,
ad escludere ogni ulteriore estensione di tale concessione. In secondo luogo, focalizzando
l’attenzione sulla necessità, più volte sottolineata, di estendere il campo di applicazione dei
principi costituzionalmente garantiti alla compagine militare, la Tallarico asserisce che
“l’indiscusso potere delle amministrazioni militari di disporre del personale con prontezza (…) non risulterebbe
affatto svilito dalla necessità che il predetto potere venga esercitato con la dovuta trasparenza ”.
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L’ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale, inoltre, postulando una
indicazione della zona di incompatibilità e una comparazione dell’interesse pubblico con quello
privato, dovrebbe evitare di assumere connotazioni sanzionatorie, già “sottoposte a specifiche
garanzie procedimentali”: in questo quadro la motivazione assume una funzione di argine contro lo
sviamento del potere da parte dell’amministrazione a fini sanzionatori; ciò, al contrario,
potrebbe accadere se si facesse riferimento alla “scarna espressione «per esigenze di servizio» ”.
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Su questo punto è opportuno rilevare come due sentenze del Consiglio di Stato, la n. 1975
e la n. 3892 del 2007, pongano l’attenzione sulla necessità di una, seppur succinta, motivazione:
tale richiamo tende inevitabilmente ad escludere il ricorso al vago riferimento a “mere esigenze
di servizio ”.
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Ad esempio il Consiglio di Stato afferma che “ai fini della legittimità del provvedimento di
trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche sufficiente, una congrua motivazione circa la
43 R. TALLARICO, L’obbligo di motivazione, con particolare riferimento agli ordini militari, in CONS. STATO, 1997, 517 ss.
44 R. TALLARICO, op. cit., 518.
45 R. TALLARICO, ibidem. Sul punto si veda Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2011, n. 6474, in cui: “Ora, nella
fattispecie e con riferimento agli aspetti testé illustrati, appare sussistente a carico dell’Amministrazione procedente un onere
motivazionale nei sensi sopra esposti, giacché, se così non fosse, la determinazione di spostare il sottufficiale in una sede così
lontana (nel caso, Piacenza) rivelerebbe una connotazione per così dire “punitiva”, che invece è avulsa dal tipo di trasferimento
disposto (incompatibilità ambientale)”.
46 Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975, in FORO AMM. - CSD, 2007, p. 1424, in particolare “È vero, sì,
infatti, che i provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle
puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative
all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di
civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in
qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non
può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”.
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