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Questa prima teoria trova però una forte opposizione, la quale poggia le proprie riflessioni
sull’assunto che il ricorso all’art. 52 Cost. sembrerebbe, al contrario, riconoscere pieni poteri al
giudice amministrativo. Tutto questo perché con questa disposizione si è soliti riconoscere una
sottoposizione dell’intero ordinamento militare a quelli che sono i principi propri dello Stato
democratico, creando la necessità di un bilanciamento tra gli interessi della PA e quelli del
personale militare. In tale contesto andranno, ad esempio, valutate non solo le necessità
connesse al buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ma anche il rispetto
dell’adempimento dei compiti connessi alle famiglie numerose (art. 31 Cost.), l’interesse
pubblico all’integrità della famiglia (art. 29 Cost.), l’istruzione e l’educazione dei figli (art. 30
Cost.). Tali affermazioni troverebbero esplicazione nel testo della sentenza del T.A.R. Abruzzo
n. 204 del 2003 (infra 3.2) ma anche, come abbiamo visto, nelle motivazioni che hanno spinto il
Consiglio di Stato a considerare illegittimo il trasferimento compiuto con intento vessatorio,
legato a discriminazioni ideologiche o politiche.
A conclusione dell’esposizione di questa seconda teoria si nota come l’amministrazione
sembrerebbe avere l’onere di motivare le scelte discrezionali al fine di delineare l’iter logico
seguito.
Poggiando le proprie deduzioni sul testo di alcune sentenze dei Tribunali amministrativi
di primo grado e della Corte Costituzionale , il Castiello giunge ad affermare la necessità che il
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giudice amministrativo intervenga in materia di provvedimenti di trasferimento, verificando la
corretta applicazione dei principi da parte dell’amministrazione e punendo la sproporzione tra il
perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ed il sacrificio imposta agli altri interessi in
gioco. Altra faccia della stessa medaglia è la necessità che l’amministrazione nelle proprie
decisioni persegua i propri obiettivi attenendosi ai principi di imparzialità, ragionevolezza e
proporzionalità .
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3.1.1.2 Il rilievo dell’obbligo di motivazione
Come premesso, un altro aspetto estremamente importante nel nostro lavoro è quello
legato al principio della motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione.
La funzione che si tende ad attribuire alla motivazione è duplice: “permettere agli interessati di
conoscere la giustificazione del provvedimento per difendere i propri diritti e consentire al giudice di esercitare il suo
28 T.A.R. Catania, sez. III, ord. n. 35, 1 febbraio 2996 e Corte Cost., sent. 9 settembre 1995, n. 419, in FORO IT.,
1995, pag. 2461 e sent. 15 settembre 1995, n. 435, ibidem, pag. 2641, così come riportate in F. CASTIELLO,
Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 83.
29 Vedi, infra 3.2.1.
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