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Questa prima teoria trova però una forte opposizione, la quale poggia le proprie riflessioni

            sull’assunto che il ricorso all’art. 52 Cost. sembrerebbe, al contrario, riconoscere pieni poteri al
            giudice amministrativo. Tutto questo perché con questa disposizione si è soliti riconoscere una

            sottoposizione dell’intero ordinamento militare a quelli che sono i principi propri dello Stato

            democratico, creando la necessità di un bilanciamento  tra  gli interessi della PA  e quelli del

            personale militare. In  tale contesto andranno, ad esempio, valutate non solo le necessità
            connesse al buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ma anche il rispetto

            dell’adempimento dei  compiti  connessi alle famiglie numerose  (art. 31 Cost.), l’interesse

            pubblico all’integrità della famiglia (art. 29 Cost.), l’istruzione e l’educazione dei figli (art. 30

            Cost.). Tali affermazioni troverebbero esplicazione nel testo della sentenza del T.A.R. Abruzzo
            n. 204 del 2003 (infra 3.2) ma anche, come abbiamo visto, nelle motivazioni che hanno spinto il

            Consiglio di Stato a considerare illegittimo il trasferimento compiuto con intento vessatorio,

            legato a discriminazioni ideologiche o politiche.
                  A conclusione dell’esposizione di questa seconda teoria si nota come l’amministrazione

            sembrerebbe avere l’onere di motivare le scelte discrezionali al fine di delineare l’iter  logico

            seguito.

                  Poggiando le proprie deduzioni sul testo di alcune sentenze dei Tribunali amministrativi

            di primo grado e della Corte Costituzionale , il Castiello giunge ad affermare la necessità che il
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            giudice amministrativo intervenga in materia di provvedimenti di trasferimento, verificando la

            corretta applicazione dei principi da parte dell’amministrazione e punendo la sproporzione tra il

            perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ed il sacrificio imposta agli altri interessi in
            gioco. Altra faccia  della stessa medaglia è la necessità che l’amministrazione nelle  proprie

            decisioni persegua i propri obiettivi attenendosi ai principi di imparzialità, ragionevolezza  e

            proporzionalità .
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            3.1.1.2 Il rilievo dell’obbligo di motivazione

                  Come premesso, un altro aspetto  estremamente importante  nel nostro lavoro è quello

            legato al principio della motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione.

                  La funzione che si tende ad attribuire alla motivazione è duplice: “permettere agli interessati di
            conoscere la giustificazione del provvedimento per difendere i propri diritti e consentire al giudice di esercitare il suo



            28   T.A.R. Catania, sez. III, ord. n. 35, 1 febbraio 2996 e Corte Cost., sent. 9 settembre 1995, n. 419, in FORO IT.,
               1995, pag. 2461 e sent. 15 settembre 1995, n. 435, ibidem, pag. 2641, così come riportate in F. CASTIELLO,
               Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 83.
            29   Vedi, infra 3.2.1.

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