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Il  ruolo  di  quest’ultimo  assume  una  valenza  decisiva  in  tutte  quelle  situazioni  in  cui

            l’ordine di trasferimento appaia essere frutto di  considerazioni ideologiche e politiche  o
            comunque vessatorie in relazione alle quali il sindacato di legittimità del giudice amministrativo

            si estende all’individuazione delle ragioni  sottese all’agire dell’Amministrazione, con il chiaro

            intento di valutarne la proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito ed al sacrificio

            richiesto al singolo militare . Proprio su tale competenza dell’organo  giudicante  si fonda la
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            risposta alla critica secondo la quale la disciplina del trasferimento d’autorità, così come avallata

            dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, comporterebbe un forte ed ingiustificato sacrificio

            dei diritti fondamentali propri del militare.

                  “Regola generale è la non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del
            militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie  o

            macroscopicamente incongrue o  illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse

            pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari
            strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di

            Polizia”.  In questo specifico contesto assume particolare  importanza il raccordo che deve

            sussistere  tra la discrezionalità dell’amministrazione ed il rispetto del principio di

            proporzionalità : ciò,  in particolare, in considerazione del  grande potere concesso
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            all’amministrazione militare nella materia .
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                  Aspetto  particolarmente controverso è la necessità o meno per l’amministrazione

            procedente di redigere la motivazione con cui si giustifica il provvedimento. Affermando che “i

            provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel  genus  degli ordini, sono sottratti alla disciplina
            generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano





                sez. III, ord. n. 35, 1 febbraio 1996.
            17   T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 578, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
            18   Tale principio “si snoda nelle tre fasi di valutazione della idoneità, della necessità e della proporzionalità stricto
               sensu,  adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini e rispetto  del principio di  non contraddizione tra premesse e
               conseguenze”. Così PARISIO, Motivazione postuma, qualità dell’azione amministrativa e vizi formali, in FORO AMM.,
               TAR, 2006, p. 3091.
            19   Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231: “Per quanto riguarda il difetto di equità e comprensione che l’interessato
               addebita all’Amministrazione deve rilevarsi, in linea con la consolidata giurisprudenza della Sezione, che i provvedimenti con i
               quali l’Amministrazione dispone il trasferimento per incompatibilità del personale militare hanno natura di ordini e che gli stessi
               sono pertanto tendenzialmente insindacabili nel merito, afferendo ad esigenze di servizio”; sul punto anche Cons. Stato, Sez.
               IV, 8 maggio 2000, n. 2641, in FORO IT., 2000, III, 361: “l’ordine di trasferimento d’ufficio, precetto imperativo tipico
               dell’ordinamento  militare  gerarchico,  è  sottratto  alla  disciplina  generale  della  L.  7  agosto  1990,  n.  241.  Pertanto  il
               provvedimento in questione non richiede alcuna indicazione , perché intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del
               rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Parimenti è ad
               esso inapplicabile la disciplina della partecipazione , difatti l’intero sistema della disciplina militare è improntato ai principi
               dell’immediato rispetto dell’ordine e della pronta esecuzione di talché appaiono integrate quelle speciali ragioni di celerità
               procedimentale che giustificano, ai sensi dell’art. 7, L. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.

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