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Il ruolo di quest’ultimo assume una valenza decisiva in tutte quelle situazioni in cui
l’ordine di trasferimento appaia essere frutto di considerazioni ideologiche e politiche o
comunque vessatorie in relazione alle quali il sindacato di legittimità del giudice amministrativo
si estende all’individuazione delle ragioni sottese all’agire dell’Amministrazione, con il chiaro
intento di valutarne la proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito ed al sacrificio
richiesto al singolo militare . Proprio su tale competenza dell’organo giudicante si fonda la
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risposta alla critica secondo la quale la disciplina del trasferimento d’autorità, così come avallata
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, comporterebbe un forte ed ingiustificato sacrificio
dei diritti fondamentali propri del militare.
“Regola generale è la non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del
militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o
macroscopicamente incongrue o illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse
pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari
strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di
Polizia”. In questo specifico contesto assume particolare importanza il raccordo che deve
sussistere tra la discrezionalità dell’amministrazione ed il rispetto del principio di
proporzionalità : ciò, in particolare, in considerazione del grande potere concesso
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all’amministrazione militare nella materia .
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Aspetto particolarmente controverso è la necessità o meno per l’amministrazione
procedente di redigere la motivazione con cui si giustifica il provvedimento. Affermando che “i
provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina
generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano
sez. III, ord. n. 35, 1 febbraio 1996.
17 T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 578, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012.
18 Tale principio “si snoda nelle tre fasi di valutazione della idoneità, della necessità e della proporzionalità stricto
sensu, adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini e rispetto del principio di non contraddizione tra premesse e
conseguenze”. Così PARISIO, Motivazione postuma, qualità dell’azione amministrativa e vizi formali, in FORO AMM.,
TAR, 2006, p. 3091.
19 Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231: “Per quanto riguarda il difetto di equità e comprensione che l’interessato
addebita all’Amministrazione deve rilevarsi, in linea con la consolidata giurisprudenza della Sezione, che i provvedimenti con i
quali l’Amministrazione dispone il trasferimento per incompatibilità del personale militare hanno natura di ordini e che gli stessi
sono pertanto tendenzialmente insindacabili nel merito, afferendo ad esigenze di servizio”; sul punto anche Cons. Stato, Sez.
IV, 8 maggio 2000, n. 2641, in FORO IT., 2000, III, 361: “l’ordine di trasferimento d’ufficio, precetto imperativo tipico
dell’ordinamento militare gerarchico, è sottratto alla disciplina generale della L. 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto il
provvedimento in questione non richiede alcuna indicazione , perché intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del
rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Parimenti è ad
esso inapplicabile la disciplina della partecipazione , difatti l’intero sistema della disciplina militare è improntato ai principi
dell’immediato rispetto dell’ordine e della pronta esecuzione di talché appaiono integrate quelle speciali ragioni di celerità
procedimentale che giustificano, ai sensi dell’art. 7, L. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.
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