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sindacato sulla legittimità della decisione ”. Inoltre, l’art. 3 della L. 241/1990 sembrerebbe fornire una
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nozione di motivazione da intendersi in senso ampio, comprensiva, cioè, “della motivazione in senso
stretto (esternazione dei motivi) e della giustificazione (esternazione dei presupposti, comprese le norme applicate, e
dei fatti di legittimazione)” . L’origine di questo principio può essere ricavata dall’analisi di più
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norme, poste su diversi livelli. In primo luogo occorrerà considerare l’art. 97 Cost. che enfatizza il
“nesso di strumentalità tra motivazione e trasparenza-imparzialità dell’attività amministrativa ”. Ciò senza
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escludere la menzione che del principio è fatta dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, codificata dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa .
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L’art. 3 della L.241 del 1990 ci fornisce, inoltre, una ulteriore esplicazione di questo
concetto: l’intervento del legislatore, in questo caso, si pone in un’“ottica (…) di trasformazione
della concezione dell’attività della Pubblica amministrazione da potere a funzione ”, ben recepita, come
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espresso dal Castiello da parte della giurisprudenza . La portata dell’art.3 sembrerebbe,
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quindi, connotare di ulteriori elementi la funzione propria della motivazione, ponendo accanto
alla già presente funzione giustiziale una nuova funzione giustificativa agli occhi della collettività
delle scelte compiute dalla PA .
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L’obbligo di motivazione costituisce un vincolo per l’operante anche, secondo la dottrina,
negli atti endoprocedimentali, con la possibilità di una motivazione ob relationem se “dagli atti ai
quali viene fatto riferimento sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si
è determinata ”.
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Del pari sarebbe possibile dare contezza al militare delle ragioni sottese al provvedimento
senza effusioni lessicali esplicite, allorquando i presupposti dell’atto siano desumibili ex actis
dall’intero contesto dei fatti .
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30 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 20.
31 S. CASSESE, op. cit., pag. 340.
32 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 57.
33 Tale Costituzione non è mai entrata in vigore ma i principi in essa contenuti sono stati richiamati dal Trattato
di Lisbona. Restano, pertanto, ricompresi l’obbligo di motivazione e il principio audi et alteram partem.
34 R. TALLARICO, L’obbligo di motivazione, con particolare riferimento agli ordini militari, in CONS. STATO, 1997, 515.
35 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 59.
36 Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1009 in FORO AMM. 1996, p. 2593, in cui “Il difetto di motivazione
dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica
amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando
di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i
provvedimenti amministrativi (…) ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.”.
37 M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM.
TAR 2008, p. 659.
38 Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4151, in FORO AMM. - CDS.
39 T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 17 gennaio 2009, n. 30, in cui “Ciò non di meno, si è altresì affermato che “l’obbligo
di dare al militare medesimo la giusta contezza della ragione fondante del trasferimento che lo riguarda possa ben essere assolto
aliunde - senza effusioni lessicali esplicite quando dall’intero contesto di fatti ben noti all’interessato tale ragione emerga ex actis,
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