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sindacato sulla legittimità della decisione ”. Inoltre, l’art. 3 della L. 241/1990 sembrerebbe fornire una
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            nozione di motivazione da intendersi in senso ampio, comprensiva, cioè, “della motivazione in senso
            stretto (esternazione dei motivi) e della giustificazione (esternazione dei presupposti, comprese le norme applicate, e

            dei fatti  di legittimazione)” .  L’origine di  questo principio può essere  ricavata dall’analisi  di più
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            norme, poste su diversi livelli. In primo luogo occorrerà considerare l’art. 97 Cost. che enfatizza il

            “nesso di strumentalità tra motivazione e trasparenza-imparzialità dell’attività amministrativa ”. Ciò senza
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            escludere la menzione che del principio  è fatta dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali

            dell’Unione Europea, codificata dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa .
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                  L’art. 3 della L.241 del 1990 ci fornisce, inoltre, una ulteriore esplicazione di questo

            concetto: l’intervento del legislatore, in questo caso, si pone in un’“ottica (…) di trasformazione
            della concezione dell’attività della Pubblica amministrazione da potere a funzione ”, ben recepita, come
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            espresso dal Castiello   da parte della giurisprudenza . La portata dell’art.3 sembrerebbe,
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            quindi, connotare di ulteriori elementi la funzione propria della motivazione, ponendo accanto
            alla già presente funzione giustiziale una nuova funzione giustificativa agli occhi della collettività

            delle scelte compiute dalla PA .
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                  L’obbligo di motivazione costituisce un vincolo per l’operante anche, secondo la dottrina,

            negli atti endoprocedimentali, con la possibilità di una motivazione ob relationem se “dagli atti ai

            quali viene fatto riferimento sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si
            è determinata ”.
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                  Del pari sarebbe possibile dare contezza al militare delle ragioni sottese al provvedimento

            senza  effusioni lessicali  esplicite, allorquando  i  presupposti dell’atto  siano desumibili  ex actis
            dall’intero contesto dei fatti .
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            30   S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 20.
            31   S. CASSESE, op. cit., pag. 340.
            32   F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 57.
            33   Tale Costituzione non è mai entrata in vigore ma i principi in essa contenuti sono stati richiamati dal Trattato
               di Lisbona. Restano, pertanto, ricompresi l’obbligo di motivazione e il principio audi et alteram partem.
            34   R. TALLARICO, L’obbligo di motivazione, con particolare riferimento agli ordini militari, in CONS. STATO, 1997, 515.
            35   F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 59.
            36   Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1009 in FORO AMM. 1996, p. 2593, in cui “Il difetto di motivazione
               dell’atto  amministrativo impedisce  di  comprendere  in  base  a  quali  dati  specifici  sia  stata operata la  scelta  della  pubblica
               amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando
               di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non  controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i
               provvedimenti amministrativi (…) ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.”.
            37   M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM.
               TAR 2008, p. 659.
            38   Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4151, in FORO AMM. - CDS.
            39   T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 17 gennaio 2009, n. 30, in cui “Ciò non di meno, si è altresì affermato che “l’obbligo
               di dare al militare medesimo la giusta contezza della ragione fondante del trasferimento che lo riguarda possa ben essere assolto
               aliunde - senza effusioni lessicali esplicite quando dall’intero contesto di fatti ben noti all’interessato tale ragione emerga ex actis,

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